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Brindisi, Divieto di accesso alla costa: ecco la nuova ordinanza



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Brindisi, 31/05/2011

Divieto di accesso alla costa: ecco la nuova ordinanza

Di seguito riportiamo integralmente il dispositivo dell'ordinanza del Sindaco Mennitti relativa alla "fruibilità della costa del territorio comunale di Brindisi

IL SINDACO...
RILEVATO che ... l’Autorità di Bacino della Puglia ebbe a richiedere, supportandola cartograficamente, la condivisione delle perimetrazioni inerenti le “aree di diversa pericolosità geomorfologica nel territorio comunale di Brindisi in riferimento all’intera fascia costiera“;
VISTO che la suddetta perimetrazione classificava la quasi totalità, ad eccezione di modesti tratti, della fascia territoriale quale “area a pericolosità geomorfologica molto elevata ed elevata PG3 e PG2”;
DATO ATTO che, conseguentemente, integrandosi gli estremi e l’urgenza per la tutela della incolumità pubblica in funzione dell’uso, è stata emanata ordinanza contingibile ed urgente nr. 12 del 22 aprile 2011, a valere sino al 31 maggio 2011, per interdire, secondo il dettaglio ivi riportato, balneazione, accesso e stazionamento nei tratti censiti come critici;
RILEVATO che a fronte della temporaneità del suddetto provvedimento sono stati effettuati approfondimenti tecnici e sopralluoghi congiunti situ-specifici dai tecnici comunali e dell’ Autorità di Bacino della Puglia per la validazione delle aree perimetrate;
DATO ATTO che hanno trovato sostanziale conferma i precedenti atti tecnici, salvo che per brevi tratti di costa che inducono ad una parziale rimodulazione delle previgenti prescrizioni, restando, per il resto, intonzo l’assetto generale dei divieti;
RIBADITA PERTANTO la sussistenza potenziale di pericoli per la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, in ragione del sopravvenire della stagione estiva che integra maggiormente il bisogno di misure cautelative;
DATO ATTO che in data 30 maggio 2011 si è tenuta una conferenza dei servizi interna per implementare l’istruttoria del presente provvedimento;
DATO ATTO che la presente ordinanza è stata comunicata preventivamente al Signor Prefetto di Brindisi, in relazione agli obblighi di cui al comma 4 dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

ORDINA
E’ fatto divieto assoluto, fino alla nuova perimetrazione dell’Autorità di Bacino e secondo i presidi segnaletici che ivi insisteranno, di balneazione per le persone e di accesso e stazionamento, per uomini e mezzi, sull’arenile, e lungo la fascia costiera libera, per una profondità di mt. 30,00 (trenta) dalla battigia, nelle seguenti zone del Comune di Brindisi:
• Zona denominata “Cala Materdomini”. E’ esclusa, perciò agibile, la fascia nord a partire dal confine tra l’“ex Lido Ufficiali Marina Militare” (incluso nel vincolo di divieto) e il “Lido Sole” (escluso dal vincolo), come più puntualmente segnalato da cartellonistica in loco;
• Area libera compresa tra il confine nord dell’“ex Spiaggia dipendenti Saca” (esclusa dal vincolo di divieto), sino al confine nord del territorio comunale.
Sono esclusi, perciò agibili i seguenti tratti:
- località denominata “Sbitri” a partire dallo sfocio del Canale denominato “Pantano Sbitri” per circa mt. 250,00 in direzione nord, come più puntualmente segnalato da cartellonistica in loco;
- località denominata “Gallico” (a nord del “Canale Giancola” e della “Torre Testa”) a partire dal confine dello stabilimento balneare noto come “Lido Giancola” per circa mt. 100,00 in direzione sud, come più puntualmente segnalato da cartellonistica in loco;
- località denominata “Apani” a partire da circa mt. 115,00 dal confine nord dello stabilimento balneare “Guna Beach” per circa mt. 140,00 in direzione nord, come più puntualmente segnalato da cartellonistica in loco;
- altri due tratti, nei pressi della località “Giancola” non denominabili ma puntualmente segnalati da cartellonistica in loco;
• Area libera zona “Saline Vecchie” a partire dal confine con il centro “Ittica Sud” per circa mt. 390,00 in direzione sud, come più puntualmente segnalato da cartellonistica in loco;
• Area libera a partire dal “Canale Foggia di Rau” per circa mt. 310,00 in direzione sud, come più puntualmente segnalato da cartellonistica in loco;
• Area libera a partire da circa mt. 750,00 dal “Canale Foggia di Rau” sino al confine sud del territorio comunale, con eccezione di piccoli tratti non denominabili ma appositamente segnalati da cartellonistica in loco;
Il divieto di balneazione per le persone e di accesso e stazionamento, per uomini e mezzi, sull’arenile nonché sulla battigia è altresì incombente per i seguenti stabilimenti balneari:
• “Centro Velico Torre Guaceto”;
• “Centro Kayak;
• “Guna Beach”;
• “Apani Beach”;
• Parte del “Lido del Sole” in località Apani;
• “Palm Beach”;
• “Vigili del Fuoco”
Ivi è consentito lo stazionamento di uomini e mezzi nelle zone lato monte che distino dalla falesia una distanza pari ad almeno tre volte l’altezza della stessa (calcolata come variazione tra la quota massima del ciglio superiore e quella minima del piede). Per lo stabilimento balneare “Vigili Urbani” è fatto divieto di utilizzo delle cabine poste lungo i lati perpendicolari al litorale, al confine del tratto in concessione. Sarà obbligo dei gestori apporre apposita cartellonistica monitoria nelle zone interdette ed onerarsi di adeguata esposizione e conoscenza al pubblico della presente ordinanza.
Tutti i titolari di stabilimenti balneari e comunque di concessioni demaniali costiere, dovranno adire l’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica al fine della verifica puntuale della compatibilità dell’esercizio di attività con lo stato dei luoghi così come classificato, ovvero per le eventuali prescrizioni del caso.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto disposto nella presente ordinanza.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall’affissione all’Albo Pretorio del Comune.
L’inottemperanza della presente ordinanza verrà punita a norma delle leggi vigenti.

DISPONE Che alla presente ordinanza, oltre che essere affissa all’albo pretorio, sia data ampia diffusione attraverso mass-media e sito web del Comune.






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