Brindisi, 26/10/2011
Il Comune sulla vicenda delle multe stradali
Di recente su alcuni organi di stampa sono stati sollevati dubbi sulla correttezza dell’operato del Comune di Brindisi in materia di riscossione delle sanzioni amministrative rivenienti da violazioni al Codice della Strada.
Si è sostenuto che il Comune, procedendo alla riscossione coattiva delle c.d. multe stradali mediante l’ingiunzione di pagamento, non seguirebbe l’iter di legge.
Tale rilievo sarebbe avvalorato da alcune sentenze rese dall’fficio di Pace di Brindisi secondo cui l’unico strumento consentito dalla legge per riscuotere le c.d. “multe stradali” è il ruolo esattoriale di Equitalia e non anche l’ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910.
Ebbene, la tesi della “riscossione a mezzo ruolo esattoriale” è di certo superata dall’esistenza di copiosa normativa (tra cui l’articolo 52 del D. Lgs. N. 446/1997, l’articolo 4 della Legge n. 265/2002, l’articolo 1, comma 477 della Legge Finanziaria 2006, la Legge n. 102/2009, l’articolo 14, comma 6 del D. Lgs. N. 23/2011) e autorevolissima Giurisprudenza (Cassazione SS.UU., sentenza n. 10958/2005 – Cassazione Sezione II, sent. N. 8460/2010), che confermano la piena legittimità dello strumento usato dal Comune.
Alla luce di ciò, il Comune di Brindisi non mancherà di proporre impugnativa avverso le sentenze che dovessero ancora aderire all’oramai superato orientamento che vede nel ruolo esattoriale l’unico strumento utile per la riscossione delle c.d. “multe stradali”.
COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRINDISI
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