Brindisi, 30/11/2011
Conti dormienti: le istruzioni per l'uso da ConfConsumatori
Il coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore riceve numerosissime richieste di chiarimento riguardanti i cosiddetti “conti dormienti”. Si tratta di depositi, contratti finanziari, libretti postali su cui per anni nonni, genitori e zii avevano versato risparmi e che, per varie ragioni, sono finiti nel dimenticatoio. Quei fondi sono persi per sempre? In alcuni casi è possibile recuperare qualcosa, ma bisogna che ci siano due requisiti fondamentali.
I conti “dormienti” :
- non devono essere stati movimentati per almeno 10 anni;
- devono avere un valore non inferiore a 100 euro. Il valore si calcola applicando alla cifra depositata in lire, maggiorata degli interessi legali di anno in anno maturati, il cambio attuale (es: 200.000 lire = 103 euro).
Una volta appurato che il proprio conto, dimenticato in un cassetto, può a tutti gli effetti dirsi “dormiente”, la prima domanda da porsi riguarda il tipo di credito da far valere. Occorre stabilire, infatti, se il conto è intestato a sé o a qualche progenitore, magari defunto, oppure se fa riferimento a un soggetto indeterminato come un generico portatore (libretti al portatore).
Nel primo caso (conto intestato) bisogna vedere se l’intermediario ha effettuato, tramite raccomandata a/r la comunicazione dell’estinzione del conto 180 giorni prima di procedere. Se ciò non è avvenuto l’avente diritto, nel termine prescrizionale di 5 anni decorrenti dal 17 agosto 2007 (quindi entro luglio 2012) potrà richiedere l’importo del credito, maggiorato degli interessi nel frattempo maturati e della rivalutazione monetaria.
Qualora il titolare abbia ricevuto la comunicazione dell’Istituto di credito per tempo, oppure se il credito spetta a un generico “portatore”, non resta che rivolgere la domanda alla la Consap s.p.a., società a socio unico con sede a Roma (via Yser n. 14).
Per ulteriori informazioni: coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore 347 - 0628721
COMUNICATO STAMPA CONFCONSUMATORI – DALLA PARTE DEL CONSUMATORE
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