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Brindisi, Rapporto Monteco/Comune: Gioia replica alle mancate risposte del Commissario Pezzuto



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Brindisi, 07/05/2012

Rapporto Monteco/Comune: Gioia replica alle mancate risposte del Commissario Pezzuto

Di seguito riportiamo integralmente una nota inviata dall'Avv. Massimo Ciullo, per conto di Piero Gioia e diretta alle principali ripartizioni del Comune di Brindisi, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, alla D.I.A. Direzione Investigativa Antimafia – Lecce, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Interni, alla Corte dei Conti ed all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - Roma

Oggetto: Rapporto Monteco/Comune – Vs. risposta Prot. n. 657__22137 del 13.4.12

In nome e per conto del sig. Piero GIOIA, mio assistito, il quale sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge, significo quanto segue.
Il 16.4.2012 ricevevo lettera a firma del Commissario Straordinario, Dott. Bruno Pezzuto, recante, quale oggetto: “Rapporto Monteco/Comune – chiarimenti”. La predetta nota veniva formulata “in riscontro” alla mie istanze del 20.2.2012 e del 2.1.2012.
Ebbene, proprio in considerazione della innanzi citata nota, rileva inconfutabilmente che l'Amministrazione Comunale non ha ottemperato alle mie istanze e neppure ha mai dato riscontro a quelle rivolte in precedenza dal mio rappresentato. Infatti, oltre a dover eccepire il notevole lasso di tempo intercorso tra le diverse istanze (la mia prima richiesta reca la data del 14.12.2011, mentre quella del sig. GIOIA la data del 6.10.2011) e la risposta del Comune di Brindisi, duole dover registrare la manifesta volontà dell'Ente di non affrontare compiutamente ed integralmente i quesiti e gli argomenti posti nelle mie lettere. In conclusione, l'Amministrazione Comunale non ha risposto, se non parzialmente, evasivamente e, soprattutto, cripticamente a due dei quesiti rivolti.
A questo punto è opportuno confutare, punto per punto, le posizioni espresse dal Commissario Straordinario nella Sua lettera Prot. n.657__22137 del 13.4.12.
Innanzitutto, rileva la motivazione del diniego alla risposta, oltre al notevole ritardo con cui la nota Prot. 657__22137 del 13.4.12 è stata formulata. Tanto è vero che, nell'attesa della 'doverosa considerazione' da parte del Comune, procedevo in data 16.4.2012 a depositare ulteriore istanza di accesso, indirizzata anche alla Procura della Repubblica. Praticamente, il Commissario Straordinario, ingerendosi nel merito del diritto di difesa del sig. GIOIA, nonché nelle vicende contenziose di quest'ultimo – che, tuttavia, non si riesce a comprendere come il Commissario dott. Pezzuto possa conoscere – è giunto ad affermare: “si registra che non tutte le informazioni da Lei richieste nell'ambito dei quesiti posti a questa A.C. appaiono prima facie necessarie alla difesa del Suo cliente nell'ambito della vertenza in essere con MONTECO”. Ed ancora: “In ordine al terzo quesito … non si comprende quale attinenza abbia l'oggetto di tale richiesta rispetto alla vicenda giudiziale del Suo cliente; pertanto allo stato, nulla si ritiene di dover rispondere in merito”. Ed infine, anche in ordine ad altri due quesiti, in realtà il Commissario Straordinario giunge alla conclusione che in capo al sig. GIOIA “pare non sussistere un interesse ad accedere alle relative informazioni”.
Tali giustificazioni del diniego di risposta sono discutibili sotto ogni profilo, nonché inammissibili ed illegittime dal punto di vista giuridico ed amministrativo. È noto che il diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22 della legge n.241/90, costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, volto a garantirne imparzialità e trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'art.117 della Costituzione. Per costante giurisprudenza, presupposto legittimante per l'esercizio di tale diritto è un interesse giuridicamente rilevante, che non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, purché sia comunque giuridicamente tutelato, ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione, rapporto da intendersi in senso ampio, atteso che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse; la valutazione dell'interesse all'accesso deve pertanto essere condotta in astratto, senza che possa essere operato alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 10.1.2007, n.55; TAR Firenze Toscana Sez. II, 30.6.2008, n.1693).
Inoltre, rileva come l'Amministrazione Comunale, in relazione alle istanze del sig. GIOIA, debitamente sottoscritte da me e dallo stesso diretto interessato, abbia violato anche i principi e le disposizioni contemplate nello stesso Statuto del Comune di Brindisi, di cui agli artt.81, 82 e 83. A tal riguardo è opportuno sottolineare come le informazioni, gli atti e le notizie richieste dal mio assistito siano state avanzate sotto il duplice profilo di soggetto portatore di un interesse qualificato e, quindi, di un diritto soggettivo proprio, nonché di un interesse generale, quale cittadino del Comune di Brindisi e, pertanto, titolare comunque del relativo diritto soggettivo.
Ma, ritornando all'eccesso di potere nell'esercizio di diniego da parte del Commissario Straordinario, attraverso il sindacato di merito della posizione giudiziaria e processualistica del sig. GIOIA, rileva che mentre il dott. Pezzuto ritiene “non sussistere” in capo al mio assistito “un interesse ad accedere alle relative informazioni”, giungendo ad affermare che non si comprende la conferenza del quesito rispetto al giudizio civile in corso con MONTECO o “non si comprende quale attinenza abbia l'oggetto di tale richiesta rispetto alla vicenda giudiziale” del sig. GIOIA e “pertanto, allo stato, nulla si ritiene di dover rispondere in merito”, rileva, di contro, che, secondo la giurisprudenza, addirittura, non occore che l'interessato dimostri la titolarità della posizione giuridica che lo legittimi ad agire in giudizio né, a maggior ragione, che dia prova dell'avvenuta instaurazione di esso o del possibile esito di un eventuale giudizio, essendo sufficiente la mera allegazione della necessità di tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Infatti, la valutazione dell'accesso deve essere condotta in astratto dall'amministrazione, “senza che possa essere operato alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso” (TAR Toscana, sez. II, 30.6.2008 n.1693).
Più in generale, è sedimentato l'orientamento in base al quale costituisce legittimazione sufficiente all'esercizio dell'accesso l'intento di utilizzare la documentazione per esperire un'azione o un ricorso (Cons. Stato, sez. V, 4.7.2006 n.4255; sez. V, 27.12.2001 n.6414; ecc.). In proposito, la giurisprudenza ha precisato che l'interesse all'accesso rappresenta una situazione giuridicamente autonoma e, pertanto, la Pubblica Amministrazione non può operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta o che si intenda proporre (TAR Lazio Roma, sez. III, 4.6.2008 n.5479; sez. II, 12.6.2007 n.5365; Cons. Stato, sez. VI, 27.10.2006 n.6440; TAR Marche, 30.3.2005 n.274). Piuttosto, è accaduto che il Commissario Straordinario, dott. Bruno Pezzuto, ha operato una valutazione, un apprezzamento in ordine alla posizione giudiziaria del sig. GIOIA relativa al contenzioso con MONTECO, nonché a quello che lo stesso GIOIA intende proporre contro il Comune di Brindisi per il comportamento e/o le omissioni dell'Ente in termini civilistici di risarcimento del danno, di litisconsorte insieme a MONTECO e in sede penale. Risulta incomprensibile l'atteggiamento del Commissario Straordinario, nonché il silenzio dei vari dirigenti e responsabili comunali, che finiscono addirittura con il non garantire il diritto alla difesa del sig. GIOIA, contemplato e protetto dalla Costituzione. Insomma, se il mio assistito ha un contenzioso con la MONTECO, indipendentemente dalla sua natura, penale o civile, nonché vuole esperire azioni contro l'Amministrazione Comunale ai fini della corresponsabilità della stessa rispetto alle lesioni subite ad opera della MONTECO, non è ammissibile che il Commissario Straordinario e l'Amministrazione Municipale tutta gli neghino risposte ed informazioni, invocando una non attinenza o inconferenza o non necessarietà di quanto richiesto con la posizione del sig. GIOIA. Fra l'altro, non si comprende da cosa il Commissario Straordinario desuma tali giustificazioni al diniego e con quale potere e potestà esegua un apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta o che si intende proporre, fra l'altro avendo manifestato, il sig. GIOIA, con tutte le sue missive, che intende chiamare in causa il Comune di Brindisi.
Non va dimenticato che il mio cliente, in qualità di “responsabile dei servizi di igiene urbana” da oltre un decennio, ha subito continui ed onerosi controlli da parte del Comune di Brindisi per il rispetto di leggi e regolamenti, nonché dei contenuti del Capitolato Speciale d'Appalto. Di conseguenza, il sig. GIOIA avendo contestato i risultati della gestione del servizio da parte di MONTECO, nonché i controlli e le sanzioni applicate dal Comune, soprattutto rispetto al comportamento di quest'ultimo nei confronti delle gestioni passate, anche sotto tale profilo ha diritto all'accesso agli atti, alle informazioni e a ricevere le risposte in merito ai quesiti posti.
Venendo, invece, alle risposte parziali fornite dall'Amministrazione Comunale, in persona del Commissario Straordinario dott. Bruno Pezzuto, appare gravemente incomprensibile la laconicità della risposta al quesito riguardante lo stato urbanistico/edilizio dell'immobile costituente il Centro Servizi gestito da MONTECO S.r.l., quando invece la mia istanza è stata sempre estremamente circostanziata sin dal 14-15.12.2011 (rivolta in primis al Dirigente dell'UTC): “... se alla data di ricezione della presente l'immobile sopra descritto risulti regolarmente provvisto di Certificato di Agibilità rilasciato da Codesta Amministrazione Comunale e/o se comunque sussistano delle situazioni di abusivismo e/o comunque di violazione di legge e/o irregolarità anche amministrative … Inoltre, … se eventuali situazioni di illiceità, illegittimità o altro non conforme a leggi e regolamenti sussistenti e riguardanti detto immobile comportino la non utilizzabilità dello stesso e quindi impediscano lo svolgimento di attività … E, di conseguenza, in caso delle predette situazioni, quali provvedimenti ha adottato la P.A.”. Quindi, appare inspiegabile - ferma restando 'una' (non 'la') potestà responsiva del Commissario Straordinario - come mai non abbia risposto il Responsabile del Procedimento o, comunque, il Dirigente del Settore competente, ma anche perché il contenuto dei cd. “chiarimenti” di cui alla nota Prot. n. 657__22137 del 13.4.12 sia parziale ed incompleto, oltre che tardivo: “si segnala che, con nota di pari oggetto prot. n. 1651 del 26/03/2012, il Settore Urbanistica – Igiene Urbana ha dato atto di aver rilevato in loco alcune difformità di carattere edilizio, per le quali è stata presentata, dall'interessata, istanza di sanatoria”. Così, a differenza della intestazione in oggetto del riscontro commissariale, “chiarimenti”, rileva la contraddittorietà in cui incorre la nota Prot. n. 657__22137 del 13.4.12, che non solo omette di fornire in modo completo i chiarimenti e, quindi, non da risposte compiute e complete, ma altresì alimenta dubbi e sospetti sulla vicenda. Insomma, la risposta firmata dal Commissario Straordinario non dice se l'immobile in argomento è provvisto, o meno, dell'agibilità, né quali sono le difformità e/o le irregolarità di carattere edilizio e, tanto meno, se l'immobile è utilizzabile, in presenza delle difformità e delle irregolarità, per lo svolgimento delle attività in corso. Fra l'altro, rileva che proprio in materia edilizia ed urbanistica, nonché per l'agibilità e l'abitabilità, il Comune è tenuto a rispondere a chiunque ponga quesiti sugli immobili presenti nel territorio comunale, poiché l'interesse all'informazione in materia è fra i più generali in assoluto, proprio in virtù dei diritti sottostanti a tale interesse (trasferimento della proprietà, locazione, vicinato, pericolo per i terzi, ordine pubblico, ecc.): nel caso specifico del sig. Piero GIOIA, quello di aver esercitato nell'immobile la propria attività lavorativa quale “responsabile dei servizi” e, quindi, di aver dovuto garantire il personale e il rispetto della legge, oltre che per avere contenziosi pendenti con la MONTECO S.r.l. la cui causa petendi verte anche su tali fatti. Non solo. Ma, ovviamente, un comportamento omissivo, tardivo e carente da parte del Comune sulla vicenda dello stato edilizio-urbanistico-amministrativo e sanitario dell'immobile, vedrebbe l'azione del sig. GIOIA rivolgersi anche contro lo stesso Comune di Brindisi. Intentio dichiarata ma, obiettivamente, in re ipsa.
Infine, premesso che in data 15.11.2011 il mio assistito ha notificato una nota, da Voi acquisita agli atti e quindi conosciuta, indirizzata ai medesimi destinatari della presente, nella quale alla pagina due si faceva chiaro riferimento ad una dichiarazione ritenute non rispondente a verità, depositata da MONTECO S.r.l. nel febbraio 2010 in sede di affidamento diretto, desta profondo sconcerto quanto dichiarato dal Commissario Straordinario, dott. Bruno Pezzuto, in ordine al primo dei quesiti di cui alla istanza del 2.1.2012: “si evidenzia che pare non sussistere, in capo al Suo assistito, un interesse ad accedere alle relative informazioni, anche perché, alla data del 2009, questo Ente non aveva rapporti contrattuali con MONTECO; pertanto, alcun riscontro si ritiene di dover fornire in merito”. È evidente che l'Amministrazione Comunale ha assunto a pretesto per non rispondere un semplice errore di battitura riportante l'anno 2009, piuttosto che quello esatto del 2010. Tuttavia, stante il quesito circostanziato formulato in istanza, “se l'Amministrazione comunale, in particolar modo nelle persone indicate in indirizzo, ha verificato la non mendacità della dichiarazione di cui al protocollo MT/136/2009 del 15 febbraio 2009 rilasciata dalla MONTECO s.r.l. al Comune di Brindisi in relazione all'affidamento delle attività di cui al contratto n° 11485 del giugno 2010. E, di conseguenza, in caso di mendacità, quali provvedimenti ha adottato la P.A.”, è evidente che trattasi dell'unica dichiarazione possibile che MONTECO ha reso in relazione al contratto n.11485/2010.
Quindi, se il Commissario Straordinario evita la risposta, limitandosi a sostenere che nel 2009 il Comune non aveva rapporti contrattuali con MONTECO, è palese che il dott. Bruno Pezzuto, nonché gli altri soggetti che avrebbero potuto e dovuto rispondere, non hanno voluto leggere nella sua interezza il quesito posto da me e dal sig. GIOIA. Non si è mai sentito che un'affermazione, un quesito, una deduzione, un brano di carattere giuridico e amministrativo siano stati letti estrapolando un numero o una parola dall'intero contesto logico-semantico. Il dott. Bruno Pezzuto e i vari dirigenti e responsabili del procedimento avrebbero fatto prima a rispondere al quesito acclarando la mendacità o meno della dichiarazione resa da MONTECO. Oggi, invece, restano dubbi, incertezze, zone d'ombra, quando anche dinanzi al clamore dell'opinione pubblica sull'argomento, un'Amministrazione Comunale trasparente ben avrebbe potuto porre fine, in un modo o nell'altro, a tante contestazioni sull'affidamento del servizio a MONTECO e sui rapporti fra il Comune e quest'ultima Società, nonché con lo stesso GIOIA. Invece, il Commissario Straordinario dott. Bruno Pezzuto e l'Amministrazione Comunale optano per il diniego di risposta, appigliandosi ad un errore di battitura estrapolato ed autonomizzato dall'intero contesto del quesito e della vicenda.
Pertanto, il sig. Piero GIOIA, in virtù della normativa vigente, compresa quella sul diritto di accesso agli atti, che lo vede in posizione qualificata di soggetto in contenzioso con MONTECO, nonché di querelante e querelato in sede penale per la stessa vicenda ed in particolare riguardo ai rapporti intercorrenti fra Comune di Brindisi e MONTECO, nonché in procedendo per il risarcimento dei danni nei confronti dell'Ente comunale, chiede, ancora una volta, considerato anche il diniego alle risposte di cui alla lettera del Commissario Straordinario Prot. n.657__22137 del 13.4.12, di ricevere risposta scritta in merito a tutti i quesiti già posti nelle precedenti istanze a Voi note, ritualmente consegnate e protocollate, compresa l'ultima del 16.4.2012:
• la sussistenza o meno dell'agibilità relativamente all'immobile occupato dalla MONTECO s.r.l., quale Centro Servizi, nonché l'esistenza o meno di illeciti urbanistici ed edilizi dall'insediamento di MONTECO ad oggi. E, di conseguenza, in caso di sussistenza delle predette situazioni, quali provvedimenti ha adottato l'Amministrazione Comunale e gli uffici preposti. Quindi, di ricevere copia della Nota prot. n.1651 del 26.3.2012 del Settore Urbanistica – Igiene Urbana;
• la rispondenza a verità o meno della dichiarazione protocollo MT/136 del 2010 resa dalla MONTECO s.r.l. al Comune di Brindisi in relazione all'affidamento delle attività di cui al contratto n.11485 del 2010, al quale rinvia anche la Deliberazione n. 124 del 21.3.2012 per l’affidamento attuale. E, di conseguenza, in caso di infondatezza, quali provvedimenti ha adottato la P.A.;
• il rispetto, da parte di MONTECO s.rl., degli obblighi previsti dal D. Lgs 81/08, per la tutela e la salute del lavoratore subordinato. E, di conseguenza, in caso di non rispetto delle predette situazioni, quali provvedimenti ha adottato la Pubblica Amministrazione;
• il rispetto di quanto sancito dal contratto n. 11485/2010, impedendo che si versasse nelle condizioni di cui all’art.72 bis dell’Ordinanza Commissariale n. 01/2004 e, quindi, assicurandosi che le prestazioni fossero eseguite a regola d’arte, così come previsto e disciplinato dal Capitolato Speciale di Appalto e dai suoi elaborati in allegato; ed inoltre, se la fornitura delle attrezzature, dei mezzi e delle prestazioni dei servizi siano corrispondenti a quanto contemplato e previsto dal capitolato e dai relativi allegati., quindi nel rispetto di quantità, modalità, numero del personale e tempistiche/orari stabiliti. Di conseguenza, in caso di non rispetto delle predette situazioni, quali provvedimenti ha adottato la Pubblica Amministrazione;
• se successivamente alla data del 19.5.2010, data di sottoscrizione del contratto tra MONTECO s.r.l. e Amministrazione Comunale, ed a tutt’oggi siano stati adottati, da parte della P.A., atti integrativi e/o modificativi degli impegni assunti da MONTECO s.r.l. rispetto a quelli disciplinati dal Capitolato Speciale di Appalto e degli allegati ad esso. E, in caso di predette situazioni, indicarne numeri di repertorio e contenuti;
• se oltre al corrispettivo dell’appalto - art. 44 Capitolato Speciale di Appalto – siano stati riconosciuti ulteriori emolumenti alla Società MONTECO s.r.l. e/o a società ad essa collegate e/o correlate. E, in tal caso, indicarne il corrispettivo e le motivazioni/giustificazioni;
• se l'Amministrazione Comunale ha provveduto a trasmettere all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Avcp) il rifiuto da parte di MONTECO di sottoscrivere il contratto relativo all'aggiudicazione della gara affidata con Determina n°52 del 13.01.2012 – Settore AA.GG./Contratti.- Provvedimento stabilito con Determina n° 119 del 14.03.2012 – sempre del Settore AA.GG./Contratti. In caso di trasmissione all'Avcp, quindi di consegnarmi copia dell'atto comunicato all'organo di controllo.
Decorsi i termini di legge, in difetto di risposte da parte Vostra si ricorrerà alle vie giurisdizionali e giudiziarie per ottenere la tutela dei propri diritti ed interessi, così come ogni omissione anche in relazione alle istanze di accesso e di informazione costituiranno motivo di richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Brindisi e di, chiunque, anche personalmente abbia violato le disposizioni di leggi in materia.

Brindisi, 4 maggio 2012
Geom. Piero Gioia
anche per autentica
Avv. Giacomo Massimo Ciullo






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