Brindisi, 29/11/2011

Piero Gioia sull'assegnazione dei Servizi di Igiene Urbana a Monteco

In relazione all'Assegnazione dei Servizi di Igiene Urbana alla Società Monteco S.r.l. riportiamo integralmente una nota del Geom. Piero Gioia.
Tale note è stata inviata anche alla Procura Generale della Corte dei Conti, alla Commissione di Vigilanza Sugli Appalti Pubblici, alla Procura della Repubblica di Brindisi, al Prefetto di Brindisi, al Presidente della Provincia di Brindisi, al Commissario Straordinario del Comune di Brindisi ed allaD.I.A. Direzione Investigativa Antimafia di Lecce.

Egregi Signori,
in qualità di libero cittadino, contribuente ma anche di persona danneggiata dall’illegittimo “beneficiario” dell’affidamento di cui all’argomento, torno ad importunarVi nuovamente perché sono ancora fiducioso e convinto che rivolgendomi agli Organi deputati, il mio grido di giustizia e legalità non resti inascoltato.
Nel passato recente ho avuto modo di citare al Commissario Straordinario di Brindisi – Dott. Bruno PEZZUTO, un verso di B. BRECHT, “… Quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere ...”, evidenziando che lo scrivente aveva il dovere di denunciare le ingiustizie, il Commissario Straordinario quello di attivare quanto necessario per ripristinare situazioni di giustizia e legalità.
Comprendendo una effettiva difficoltà da parte del Commissario per l’enorme eredità subita dalla uscente Amministrazione Comunale , che a quanto pare non è da circoscriversi alle “sole controversie” dell’affidamento diretto dei servizi di Igiene Urbana e connessi, ma investe altre questioni, tra queste ad esempio le più recenti risultano essere anche : la gestione del cimitero – il servizio relativo alle toponomastiche – gli affidamenti diretti, tra questi il recentissimo affidamento alla Società Infotirrena S.r.l. per il calcolo dei minori introiti dell’Ici - ed altro, ho ritenuto doveroso coinvolgerVi nel rappresentare ulteriori situazioni molto strane e meritevoli di approfondimenti.
Non nutro alcun dubbio sul fatto che il Commissario abbia attivato quanto necessario ed in Suo potere per far chiarezza sull’intera vicenda dei rifiuti, inversamente nutro delle incertezze sui risultati che possa conseguire, considerato che appare evidente che gli stretti “collaboratori di Amministrazione” (Dirigenti delle Ripartizioni di riferimento) con le loro “relazioni” Lo fuorviano ed inducono in errore.
Ad esempio, da non ritenersi esaustivo nell’intero panorama della vicenda, la Ripartizione Affari Legali del Comune in data 08 Novembre 2011 relaziona allo stesso Commissario che sulla base del ricorso proposto da ECOTECNICA s.r.l. - notificato in data 07.11.2011 al Comune di Brindisi (ricorso riferito alla gara pubblicata nel mese di Settembre 2011 per la gestione dei servizi di Igiene Urbana e complementari inclusa la Raccolta Differenziata), ci si poteva opporre in quanto .. (testualmente scritto) …“nella gara de qua sono state riportate le medesime condizioni di cui all’originaria gara d’appalto……..”.-
Relazione che ha indotto il Commissario Straordinario a far costituire l’ Amministrazione Comunale di Brindisi, per resistere al ricorso proposto dalla Società ECOTECNICA s.r.l., innanzi il T.A.R. Lecce : Numero in Albo Pretorio 6246 – 2011 / Numero Atto 79 del 11.11.2011.-
Nel contempo la gara ha registrato il suo iter ed alle ore 13,00 del 28 Novembre u.s. ha catalogato l’offerta della sola MONTECO S.r.l..- Se si pensa che le “maglie dei requisiti erano state allargate” per non far andare deserta la gara e “consentire una più ampia partecipazione” (pubbliche dichiarazioni dell’Amministrazione Comunale, non ultima quella datata 20 Ottobre 2011), forse sarebbe stato più opportuno attenersi alle indicazioni del Consiglio di Stato e dell’ A.T.O. BR/1, che determinavano rispettivamente di attivare gara con requisiti medesimi all’originaria gara d’appalto, per una durata di anni cinque (deliberazione dell’Assemblea Consortile n°8 del 14 Maggio 2010, presieduta dall’ On. Domenico MENNITTI - Sindaco di Brindisi, in carica alla data de quo).
Gli addetti ai lavori conoscono perfettamente che gli investimenti necessari per predisporre le necessità richieste dal Bando di Gara (stimati in circa 6.000.000,00 di Euro – seimilioni,oo) avrebbero trovato il giusto periodo di ammortamento in almeno cinque anni di esercizio, non certo in due. Diversamente, economicamente, non si rende ” interessante” l’opportunità e favorisce solo chi è già presente sul luogo oggetto di gara (come avvenuto ieri), salvo che una volta acquisito l’appalto non si effettuino i servizi – gli investimenti – ecc… ecc…
Appare strano, per quanto emerge dallo stato attuale dei fatti e delle iniziative intraprese, che l’Ufficio Legale del Comune, a conoscenza anche della diffida resa pubblica dalla Società ECOTECNICA S.r.l. in data 06.08.2011, non abbia allertato il Commissario PEZZUTO su situazioni acclarate , tra le quali:
a) che i requisiti della gara originaria, che di seguito si riportano dal Bando di Gara del Novembre 2009 (circostanziati nel “Disciplinare di Gara” al punto n° 8 – Requisiti di Partecipazione), disponevano l’applicazione del D. Lgs 163/06, ovvero il possesso dei requisiti tecnici che, nella fattispecie, prevedevano fra gli altri, quelli:
a.1.) dell’ iscrizione all’ Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie……. di cui al D.M. 406/1998 (come indicato in un comunicato stampa datato 28.10.2011, emesso quale tentativo di “precisazione” da parte dell’Amministrazione Comunale di Brindisi, ed inteso quale fattore predominante e determinante per l’affidamento diretto in favore di MONTECO s.r.l.);
a.2) “di aver gestito, per ciascun anno dell’ultimo triennio di attività (2006 – 2007 – 2008) servizi analoghi a quelli oggetto di gara, almeno per un comune/ambito (unico contratto) con popolazione complessiva superiore a 90.000 abitanti……”
(non si fa riferimento nel comunicato prima indicato); a.3) “di aver ottenuto in almeno un comune/ambito con popolazione complessiva a 90.000 abitanti, risultati di raccolta differenziata non inferiore al 20% del rifiuto totale raccolto” - (anche in questo caso non si fa riferimento nel comunicato prima indicato).
Il possesso dei requisiti di cui ai punti: a.1 – a.2 e a.3, nel rispetto di quanto sancito dal D.P.R. 445/2000, doveva essere “certificato”. Successivamente vedremo che è certo che vi sia un problema in merito, non di poca rilevanza.
b) che i requisiti di ammissibilità dell’attuale gara, “Disciplinare di Gara” al punto n° 8 – Requisiti di Partecipazione – dispongono si l’applicazione del D. Lgs 163/06, come in precedenza, ma non ….…” alle medesime condizioni di cui all’originaria gara d’appalto” … (così come relazionato al Commissario, in data 08.11.2011, dalla Ripartizione Legale del Comune), in quanto :
b.1 al punto e) dell’attuale disciplinare richiedono .. “ di aver gestito, per almeno un anno dell’ultimo triennio di attività (2008 -2009-2010), servizi analoghi a quello oggetto della gara, almeno per un comune con popolazione complessiva non inferiore a 85.000 abitanti ovvero in un ambito con popolazione complessivamente servita non inferiore a 85.000 abitanti….” (requisito diverso dal punto a.2 riferito al precedente disciplinare di gara);
b.2 al punto f) dell’attuale disciplinare richiedono ..” di aver ottenuto in almeno un comune/ambito con popolazione complessiva superiore a 85.000 abitanti, risultati di raccolta differenziata non inferiori al 20% del rifiuto totale raccolto…” (anche questo requisito diverso dal punto a.3 riferito al precedente disciplinare di gara).
c) che le recenti sentenze del Consiglio di Stato, hanno:
c.1) dichiarato illegittima la posizione della MONTECO s.r.l. perché, tra le altre cose, priva dei requisiti previsti nella gara originaria;
c.2) stabilito che la ECOTECNICA s.r.l. non doveva essere esclusa dalla lista delle Società di fiducia del Comune, tant’è che è stata reinserita, (unico adempimento attuato alla data corrente);
c.3) cancellato tutti gli atti in virtù dei quali il Comune di Brindisi ha affidato i servizi alla MONTECO S.r.l., dichiarandone l’inefficacia del contratto;
d) che la MONTECO s.r.l. abbia rilasciato mendace dichiarazione – protocollo MT/136 del 15.02.10 (violazione del D.P.R. 445/2000) - pur di ottenere l’affidamento diretto nel Febbraio 2010.
Ricordo a me stesso che la violazione al D.P.R. sopra indicato, all’articolo 76 prevede, fra le altre cose, l’interdizione immediata dai pubblici uffici.
MONTECO s.r.l. non ha mai potuto comprovare il possesso dei requisiti in quanto questi verranno maturati nell’ attuale mese di Dicembre 2011, per effetto del contratto sottoscritto in data 18 Dicembre 2008 in FRANCAVILLA Fontana (BR) presso lo Studio del Notaio Dott. Vincenzo RAIOLA, Reperto N° 45072 – Raccolta n° 20022, registrato il giorno 08 Gennaio 2009 in Brindisi.
Va precisato che le modifiche al Bando di Gara, indicate al punto b.1 ed b.2 della presente (che comunque non risultano essere le uniche considerato che altri punti del Bando e/o del Capitolato, richiedono il possesso di attrezzature /mezzi, certificazioni, ecc.. ecc.. “convergenti” (ad esempio: dotazione di un parco macchine con immatricolazione non antecedente alla data del 30 Giugno 2009 (!) ed in possesso di sistemi di localizzazione (GPS)… – art.13 del Capitolato Speciale di Appalto ), non ottemperano all’ Ordinanza emanata da Consiglio di Stato nel Luglio 2007 che con atto n° 04025/2011 ha disposto, tra l’altro, l’azzeramento di tutti gli atti che hanno determinato la procedura di affidamento perché ritenuta illegittima, pertanto “l’adozione di legittimi atti ripristinatori e reintegratori dei diritti e degli interessi della Ditta ECOTECNICA S.r.l. (sintesi ripristinare lo status quo ante), ossia che i requisiti di gara non fossero modificati rispettando quelli del precedente Bando di Gara. Giusta attuazione, nelle “intenzioni”, indicata dall’Ufficio Legale del Comune di Brindisi quando, nella relazione inviata al Commissario Straordinario Dottor Bruno PEZZUTO, indica …... (testualmente scritto) …“nella gara de qua sono state riportate le medesime condizioni di cui all’originaria gara d’appalto……..” (evidenziando in grassetto l’affermazione medesime (!!).
Mi permetto di richiamare alla memoria che, per quanto descritto al punto c.1 e d della presente lettera, inserendo i requisiti originari, MONTECO s.r.l. non potrebbe partecipare alla selezione, anzi si dovrebbero applicare nei suoi confronti le norme penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, ancorché le conseguenze previste dall’Ordinanza Commissariale n° 01/2004 emanata dallo stesso Commissario Dott. Bruno PEZZUTO, stante le pubbliche denunce per servizi non resi ed omessi investimenti in mezzi ed attrezzature.
Altra particolarità, nella fattispecie de quo, che non può essere sottaciuta, risulta essere quella che per affidare un servizio pubblico, di rilevante importanza per la salute pubblica e la tutela ambientale sotto l’aspetto igienico sanitario, vengono richiesti requisiti inferiori rispetto alla reale esigenza abitativa da servire. Per meglio dire, viene richiesta una capacità tecnica e professionale (D. lgs. 163 articolo 42) per realtà già servite con densità abitativa non inferiore alle 85.000 unità al cospetto di una esigenza per realtà di circa 88.000 abitanti, quale è quella di Brindisi (!).
Sia consentito di far rilevare, in ultimo, che l’attuale gara indetta nel Settembre 2011, scaduta il 28 Novembre 2011, ha registrato una tempistica per lo svolgimento dell’iter amministrativo quasi del doppio rispetto alla precedente. Se si fossero utilizzante le stesse tempistiche precedenti (30gg) che, benché in presenza dei requisiti non modificati e confacenti, avevano fatto registrare l’interesse di alcune Società (anche non locali) in possesso dei requisiti richiesti, si sarebbe potuto valutare senza affanno (evitando di dover incorrere in una ennesima “presunta emergenza” e conseguenziale “forzata proroga” - si riporta alla memoria: a Società priva di requisiti), qualsiasi soluzione alternativa. Ad esempio anche quella di una gestione diretta dei servizi, così come avviene in altre realtà regionali dove è presente una gestione municipalizzata, evitando di perseverare in situazioni valutate illegittime.
L’auspicio è quello che la prevista proroga che sarà concessa a MONTECO S.r.l., che risulta essere una continuità di situazioni illegittime, non abbia persistenza e che il cittadino brindisino, nonché contribuente, percepisca un servizio corrispondente a ciò che paga.
L’auspicio è quello che la situazione di illegittimità venga ripristinata entro pochi giorni, avendone conseguito negli ultimi mesi tutti gli elementi necessari per indire in rapidità la nuova gara.
Difatti, come rilevabile dalla Relazione del Settore Ambiente ed Affari Generali (allegata alla Delibera di Giunta Comunale n° 368 del 31.08.2011) sussistono tutti gli elementi ed indicazioni per assolvervi, evitando di far registrare strane condizioni che poi possono sfociare in ulteriori situazioni di “emergenza”.
Si richiama alla memoria che, nonostante nella Delibera numero 368 del 31.08.2011 (emessa l’ultimo giorno dell’ attività amministrativa della Giunta MENNITTI, dopo circa 22 gg. di vuoto (!) dalla data dell’atto di indirizzo della stessa Giunta – 09.08.2011), si elencasse ed allegasse:
 una Sentenza del Consiglio di Stato del Luglio 2011 (n°445/2011) che ne sanciva l’illegittimità degli atti di affidamento in favore della MONTECO S.r.l.;
 un atto Deliberativo dell’Assemblea Consortile A.T.O. BR/1 (n°8 del Maggio 2010) che stabiliva in 5 (cinque) anni l’autorizzazione da parte dei Comuni consorziati ad espletare gare per l’affidamento dei servizi di igiene urbana;
 un atto di indirizzo della Giunta Comunale (09 Agosto 2011) nel quale si esprime un ..” unanime indirizzo, così come in tal senso già sollecitato nei confronti del Dirigente competente del settore in occasione del pronunciamento del TAR di adeguare ogni attività, atto e comportamento dell’Amministrazione in relazione al servizio di raccolta e trasporto RSU a quanto stabilito con le sentenze dell’Autorità Giurisdizionale ed in particolare del Consiglio di Stato, trattandosi, tra l’altro di sentenze non più appellabili…”;
 un atto di diffida (notificato il 03.08.2011) al Comune di Brindisi da parte della Società ECOTECNICA S.r.l. per l’attuazione di quanto sentenziato dal Consiglio di Stato;
 una nota delle Segreterie Sindacali (notificata il 10.08.2011), post riunione esperita presso la Casa Comunale, nella quale venivano esplicitate una serie di proposte per il miglioramento del servizio,
ad oggi si vive ancora una situazione in adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 191 D. Lgs 152/2006, essendo noto che l’attuale gara non potrà annoverare l’atto aggiudicativo per via dell’impugnativa al Bando presentata da ECOTECNICA S.r.l.- Si richiama alla memoria che l’attuale gestore alla data odierna, su insindacabile valutazione del Commissario Straordinario, è suscettibile dal dover dimostrare che l’originario affidamento non sia stato ottenuto fornendo le dichiarazioni richieste nella lettera di invito, per i requisiti previsti dal punto 8 del Disciplinare di Gara – anno 2009, in disuguaglianza del D.P.R. 445/2000.

Geom. Piero GIOIA