Brindisi, 25/10/2012

Rigassificatore, Associazioni: "le eterne stranezze procedurali"

"Il rigassificatore e le eterne “stranezze” procedurali" è all'oggetto di una lettera aperta inviata dal gruppo di associazioni che, da tempo, si battono contro la costruzione di un impianto di rigassificazione nella zona di Capobianco.
Di seguito pubblichiamo integralmente il testo della missiva che è indirizzata al Ministro dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Dirigente della Div. VII del Ministero dell’Ambiente, T.T.M. e, per conoscenza, al Procuratore della Repubblica di Brindisi presso il Tribunale di Brindisi.

Il procedimento amministrativo riguardante l’impianto di rigassificazione progettato a Brindisi continua ad essere caratterizzato da stranezze che richiedono qualche sottolineatura e qualche segnalazione.
Presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico il 30/11/2011 si è svolta una conferenza di servizi istruttoria convocata per fare il punto sullo stato della pratica concernente l’autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio del citato impianto. Autorizzazione che, dopo la sospensione per effettuare la procedura relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale, è stata sottoposta a revisione alla luce delle integrazioni apportate al progetto in attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto VIA.
Nel corso di tale conferenza il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto all’Autorità Portuale di Brindisi di acquisire il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. sul progetto aggiornato secondo le indicazioni del Ministero dell’Ambiente. L’Autorità Portuale di Brindisi ha quindi chiesto al Consiglio Superiore dei LL.PP. di sottoporre ad esame e parere il progetto in questione.
Successivamente la predetta Autorità Portuale ha trasmesso al Consiglio Superiore dei LL.PP. il verbale del Comitato Tecnico Regionale che negava il Nulla Osta di Fattibilità e il dispositivo della sentenza del Tribunale di Brindisi del 13/04/2012 relativa al processo penale concernente fatti e comportamenti avvenuti nel corso del procedimento amministrativo.
Sentenza con la quale veniva anche disposta la confisca dell’area destinata ad ospitare l’impianto. L’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP., considerati elementi ostativi sia la mancata concessione del NOF e sia la confisca dell’area interessata, disponeva la restituzione degli elaborati all’autorità che aveva chiesto il parere.
Con nota del 03/07/2012 l’Autorità Portuale di Brindisi informava il Consiglio Superiore dei LL.PP. che con un successivo provvedimento il CTR di Puglia aveva modificato la precedente decisione concedendo il NOF accompagnato da alcune prescrizioni e a conclusione della lettera così si esprimeva: «ritenendo non sussistenti ulteriori motivi tecnici ostativi all’esame conclusivo dell’affare si prega di voler esaminare la possibilità di esprimere il relativo voto».
Nell’adunanza del 20/07/2012 la citata Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. prendeva atto dell’avvenuto ottenimento del NOF ma confermava all’unanimità la precedente decisione rilevando “il mancato superamento dell’elemento ostativo di natura giuridica” vale a dire la confisca disposta dal Tribunale di Brindisi.
Nel corso poi della conferenza dei servizi del 16/10/2012, riguardante un diverso procedimento e cioè quello relativo al “Sito di bonifica di interesse nazionale di Brindisi” (con al primo punto dell'o.d.g. il piano di caratterizzazione di tutte le aree di pertinenza dell’impianto di rigassificazione), emergeva che gli enti rappresentati non erano a conoscenza della non concessione da parte dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. del parere richiesto per la sussistenza di motivi ostativi. E poiché anche il rappresentante del Ministero dell’Ambiente sembrava non fosse a conoscenza dell’esistenza di tale parere, la predetta conferenza dei servizi nulla avrebbe saputo al riguardo se il rappresentante della CGIL non avesse sollevato il problema chiedendo, che tale parere venisse acquisito e di esso si tenesse conto in sede di conferenza decisoria.
Abbiamo quindi l'impressione che nella conferenza dei servizi appena citata (e ci auguriamo solo in essa) la sentenza penale del Tribunale di Brindisi sulla vicenda del rigassificatore con la relativa confisca sia il convitato di pietra che rischia però di non essere tenuto in alcun conto. E ciò mentre è di tutta evidenza che il provvedimento di confisca e le motivazioni della citata sentenza sono tali, anche per i loro risvolti tecnici, da meritare la massima attenzione e fanno carico al competente Ministero di ritirare definitivamente il provvedimento autorizzativo a suo tempo concesso e tuttora sospeso.
Per parte nostra, chiediamo al Ministro dello Sviluppo Economico, al quale abbiamo per tempo trasmesso con lettera raccomandata AR il testo integrale della menzionata sentenza, di prendere atto del parere espresso dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. che inviamo in allegato alla presente. Richiamiamo poi l’attenzione delle autorità e degli uffici in indirizzo su quelle che a noi sembrano le ultime “stranezze” di seguito indicate (in passato ne abbiamo segnalato diverse altre) che continuano a segnare la vicenda del rigassificatore a Brindisi:
- il repentino mutamento di decisione del CTR che passa da un mese all’altro dalla non concessione del NOF alla sua concessione;
- la nota del 03/07/2012 con la quale l’Autorità Portuale di Brindisi comunicava al Consiglio Superiore dei LL.PP. che il CTR aveva mutato avviso concedendo il NOF al rigassificatore e che così si esprimeva nella sua parte conclusiva: «ritenendo non sussistenti ulteriori motivi tecnici ostativi all’esame conclusivo dell’affare si prega di voler esaminare la possibilità di esprimere il relativo voto». Parole queste che sembrano porre l’accento più sulla sollecitazione al voto che sulla richiesta di un parere nel merito;
- la mancanza, nella citata conferenza dei servizi del 16/10/2012, di qualsiasi informazione da fonti istituzionali sul parere conclusivo espresso dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. che pure era stato richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- il mancato intervento in quella conferenza dei servizi dell’Autorità Portuale di Brindisi che avrebbe potuto riferire sul parere de Consiglio Superiore dei LL.PP.
- La “sorpresa” manifestata, nella stessa conferenza dei servizi del 16/10/2012, da parte del rappresentante della società costruttrice (Brindisi LNG) nell’apprendere del parere negativo alla realizzazione dell’impianto, stante la permanenza dell’elemento ostativo di natura giuridica espresso dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. nonché il disappunto del medesimo rappresentante per l’introduzione nella discussione di tale argomento.

Italia Nostra, Legambiente Brindisi, WWF Brindisi, Fondazione “Dott. Antonio Di Giulio”, Fondazione “Prof. Franco Rubino”, A.I.C.S., ARCI, ACLI Ambiente, Forum ambiente salute e sviluppo, Salute Pubblica, Lipu, Comitato per la Tutela dell’Ambiente e della Salute del Cittadino, Comitato cittadino “Mo’ Basta!”, Comitato Brindisi Porta d’Oriente, PeaceLink.