Al di là del caos societario, sarà il 12 Agosto la data che segnerà il futuro prossimo del Città di Brindisi Calcio. Infatti, è quello il giorno fissato per la discussione davanti al Tribunale Federale Nazionale dei deferimenti relativi all’inchiesta della Procura di Catanzaro.
I deferimenti sono arrivati oggi e, come si prevedeva, il Procuratore Federale non è stato tenero con il Città di Brindisi chiamato a pagare per i comportamenti illegali tenuti da Antonio e Giorgio Flora, da Morisco e da Daleno.
Al Brindisi è stata contestata la responsabilità diretta (oltre quella oggettiva e presunta) per due episodi, la gara contro il San Severo e quella contro il Pomigliano. Se questa tesi dovesse essere confermata dal Tribunale Federale potranno esserci solo due alternative per i diffamati colori biancazzurri: la retrocessione (con o senza aggiunta di penalizzazione) o, addirittura, la radiazione.
Per Flora, Morisco e Daleno è quasi certa la radiazione, una decisione che rappresenta la giusta punizione anche per la vergogna versata sui veri tifosi brindisini e su tutta la città.
Inutile sottolineare la brutta figura a cui la Città di Brindisi è costretta davanti all’Italia intera.
Mai il calcio brindisino aveva raggiunto livelli così infimi. E chi ha sostenuto e coperto certi personaggi (e li sostiene ancora oggi) non può che recitare il “mea culpa” e fare un vero esame di coscienza pensando al grosso errore commesso ed al giusto comportamento da tenere in futuro.
Meglio di qualunque altra parola è il testo delle decisioni del Procuratore Federale ad esprimere chiaramente la gravità della situazione:
Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, previa separazione delle posizioni e delle gare rispetto alle quali è stata contestata, tra le altre, la responsabilità diretta di alcune delle società coinvolte, al fine di una quanto più rapida definizione delle relative posizioni, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
– CICCARONE ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all’interno e nell’interesse della TURRIS NEAPOLIS s.r.l.;
– DALENO SAVINO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all’interno e nell’interesse della S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI;
– FLORA ANTONIO, all’epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI;
TUTTI per la violazione dell’art. 9 C.G.S., perché si associavano fra loro, in numero di tre o superiore a tre, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi, ex art. 7 CGS, come dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati che vengono integralmente richiamate, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di assicurare un vantaggio in classifica immediato alla S.S.D. CALCIO CITTA’ di BRINDISI mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l’illecita attività posta in essere. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli;
– TURRIS NEAPOLIS s.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva;
– S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI, a titolo di responsabilità diretta
2.- GARA BRINDISI – SAN SEVERO del 30/11/14 – s.s. 2014 –15 – Campionato Serie D Gir. H
2.A.- FLORA ANTONIO, all’epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, FLORA GIORGIO, all’epoca dei fatti vice presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, MORISCO VITO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all’interno e nell’interesse della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, DALENO SAVINO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all’interno e nell’interesse della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, CICCARONE ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all’interno e nell’interesse della TURRIS NEAPOLIS s.r.l., e CAROTENUTO WILLIAM, all’epoca dei fatti calciatore del U.S.D. San Severo, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere tutti, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendoci, atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara BRINDISI – SAN SEVERO del 30.11.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, stagione sportiva 2014 – 15 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra della SSD Città di Brindisi Calcio, allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica; e, per quanto attiene alla posizione di CICCARONE, effettuare una scommessa sicura sull’esito alterato dell’incontro; Con le aggravanti per tutti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonché, ad esclusione del solo Carotenuto William, anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame;
2.B.- ASTARITA SALVATORE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale dell’accordo per l’alterazione del risultato della gara BRINDISI – SAN SEVERO del 30.11.2014, del quale era venuto a conoscenza;
2.C.- ASTARITA SALVATORE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere scommesso, anche per conto di CICCARONE, sulla gara BRINDISI – SAN SEVERO del 30.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, AKRAGAS, BRINDISI e SAN SEVERO erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che il CICCARONE aveva scommesso sulla gara BRINDISI – SAN SEVERO del 30.11.14;
2.D.- CICCARONE ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, co. 5, del C.G.S. all’interno e nell’interesse della TURRIS NEAPOLIS s.r.l., per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, del C.G.S. per aver scommesso, anche per il tramite di ASTARITA, sulla gara BRINDISI – SAN SEVERO del 30.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, AKRAGAS, BRINDISI e SAN SEVERO erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che l’ASTARITA aveva scommesso sulla gara BRINDISI – SAN SEVERO del 30.11.14;
2.E.- la società S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e presunta. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, del vantaggio in classifica conseguito, nonché della pluralità di illeciti posti in essere;
2.F.- la società U.S.D. SAN SEVERO, a titolo di responsabilità oggettiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del vantaggio in classifica;
2.G.- la società TURRIS NEAPOLIS S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere; 2.H.- la società U.S.D. AKRAGAS CITTADEITEMPLI, a titolo di responsabilità oggettiva.
3.- GARA POMIGLIANO – BRINDISI del 14/12/2014 – s.s. 2014/2015 – Campionato Nazionale Serie D Gir. H
3.A.- FLORA ANTONIO, all’epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, FLORA GIORGIO, all’epoca dei fatti vice presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, MORISCO VITO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all’interno e nell’interesse della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, DALENO SAVINO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all’interno e nell’interesse della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, CICCARONE ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all’interno e nell’interesse della TURRIS NEAPOLIS s.r.l., MARZOCCHI EMANUELE, all’epoca dei fatti calciatore della S.S.D. Puteolana 1902 Internapoli per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara POMIGLIANO – BRINDISI del 14.12.2014, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di tale gara, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione;
3.B.- la società S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI, a titolo di responsabilità diretta, oggettiva, nonché presunta; Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, del vantaggio in classifica conseguito, nonché della pluralità di illeciti posti in essere;
3.C.- la società TURRIS NEAPOLIS S.R.L. a titolo di responsabilità oggettiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere;
3.D.- la società S.S.D. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.
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