Domenica 31 maggio 2015, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni del presidente e del consiglio regionale Pugliese e dei sindaci e dei consigli di 10 comuni della Provincia di Brindisi (Carovigno, Ceglie Messapica, Erchie, Latiano, Mesagne, Oria, S. Pietro Vernotico, S. Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna e Torchiarolo).
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci si voterà domenica 14 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00; in Sicilia si voterà domenica 14 giugno dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e lunedì 15 giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.00.
Lo scrutinio dei voti delle Regionali inizierà a partire dalle ore 23.00 di domenica 31 maggio, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. Lo scrutinio relativo alle elezioni comunali partirà dalle ore 14.00 di lunedì 1° giugno.
TESSERA ELETTORALE
Il ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali saranno aperti anche venerdì 29 e sabato 30 maggio, dalle ore 9 alle ore 18, e domenica 31 maggio per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.
IL SISTEMA ELETTORALE DELLA REGIONE PUGLIA
Il sistema elettorale della regione Puglia è disciplinato dalla nuova legge regionale 10 marzo 2015, n. 7, con un unico turno di votazione e la possibilità di esprimere voto disgiunto.
Il consiglio regionale è composto da 50 consiglieri, più il Presidente proclamato eletto.
I primi 23 seggi vengono ripartiti a livello circoscrizionale e i restanti 27 a livello di collegio unico regionale.
La soglia di sbarramento è dell’8% per le coalizioni e le liste che si presentano da sole e del 4% per le liste che si presentano in coalizione.
E’ previsto un premio di maggioranza variabile: se la coalizione vincente raggiunge o supera il 40% dei voti, ottiene almeno 29 consiglieri; se riceve tra il 35% e il 40% dei voti, ottiene almeno 28 seggi; se scende sotto il 35% dei voti, gli vengono assegnati almeno 27 seggi.
CANDIDATI PRESIDENTI E LISTE COLLEGATE
In Puglia la competizione sarà tra 19 liste e 950 candidati.
I candidati governatori sono sette.
Favoritissimo secondo tutti i sondaggi è il candidato del centrosinistra, Michele Emiliano. La sua candidatura è sostenuta da otto liste: Partito Democratico, La Puglia con Emiliano, Emiliano Sindaco di Puglia, Noi a Sinistra, Partito comunista d’Italia, Popolari, Popolari per l’Italia, Pensionati, invalidi e giovani insieme.
Il centrodestra si è diviso in due.
Adriana Poli Bortone è supportata da quattro liste: Forza Italia, Noi con Salvini, Puglia Nazionale e Partito liberale italiano (queste ultime due non presenti in provincia di Brindisi)
Francesco Schittulli è sostenuto da tre le liste: Movimento Schittulli – Area popolare, Fratelli d’Italia e Oltre con Fitto.
Frastagliatissimo anche il mondo dei movimenti e della sinistra con quattro candidati appoggiati da una sola lista a testa: Antonella Lariccha (Movimento Cinque Stelle), Riccardo Rossi (L’altra Puglia), Gregorio Mariggiò (Verdi) e Michele Rizzi (Alternativa comunista).
COME SI VOTA PER LE REGIONALI
Scheda Verde
Ciascun elettore può a scelta:
• Tracciare un segno sul nome del candidato presidente, senza votare le liste.
In questo caso il voto è valido solo per l’elezione del presidente e non si estende a nessuna lista.
• Votare una lista senza indicare alcun candidato.
In tale caso il voto viene attribuito al candidato a presidente cui la lista scelta è collegata.
• Esprimere la preferenza per un candidato consigliere scrivendo il nome e cognome, o anche solo il cognome del candidato consigliere, a lato del simbolo del partito d’appartenenza.
• Voto disgiunto: l’elettore ha la possibilità di votare per un candidato a presidente ed anche per una lista ad esso non collegata.
COME SI VOTA PER LE COMUNALI
Elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario – scheda azzurra (Carovigno, Ceglie Messapica, Latiano, Mesagne, Oria e S. Vito dei N.nni)
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
- per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta;
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (c.d. “voto disgiunto”);
- per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
- solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.
E’ importante evidenziare che:
- le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
- ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.
Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza dei voti validi, per l’elezione del sindaco si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati più votati.
Le schede per il turno di ballottaggio riportano, prestampati in due distinti appositi rettangoli, i nomi dei due candidati che hanno riportato al primo turno il maggior numero di voti. Il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato che si intende votare.
Elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario – scheda azzurra(Erchie, San Pietro V.co, Torchiarolo, Torre S. S.nna)
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
- tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
- tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
- tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
- manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
E’ importante evidenziare che:
- le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
- nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale;
- nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.
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