Come già comunicato, le scriventi Associazioni hanno depositato in data 7 dicembre u.s. presso la Procura della Repubblica di Brindisi un esposto perché l’Autorità giudiziaria accerti l’esistenza di reati, attivi od omissivi, connessi alla realizzazione di un palazzo multipiano a ridosso della Fontana Tancredi, nonché verifichi la legittimità della procedura autorizzativa a costruire in quell’area e degli atti connessi.
La decisione di chiedere l’intervento della Procura della Repubblica sull’argomento ha fatto seguito al mancato riscontro, da parte del Comune di Brindisi, alla richiesta di annullamento in autotutela del permesso a costruire, depositata dalle scriventi associazioni in data 23 novembre 2015, decorsi i quindici giorni dalla presentazione.
Nello stesso tempo, “incredibilmente” il dirigente del Settore urbanistico ed assetto del territorio del Comune rispondeva ad una nota della Soprintendenza Belle arti e Paesaggio di Lecce con cui si chiedeva di verificare eventuali interferenze tra il costruendo edificio e l’integrità/funzionalità della Fontana Tancredi attraverso un’indagine idrogeologica da effettuarsi a cura dell’amministrazione comunale, con l’invio di una “relazione tecnica di parte” realizzata a cura e spese della ditta costruttrice.
Pur essendo vero che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) ha impiegato cinque anni per emettere il provvedimento di vincolo indiretto sull’area circostante la Fontana Tancredi, si deve ricordare che le misure di salvaguardia e le prescrizioni contenute nel Codice dei beni culturali erano già immediatamente esecutive nei piani urbanistici e dovevano essere recepite dalle pubbliche amministrazioni nella fase istruttoria del rilascio del permesso di costruzione.
E questo, indipendentemente dalla sentenza del 2015 del Consiglio di Stato, il quale si era limitato a decidere che il vincolo di tutela indiretta sull’area era stato apposto dopo il rilascio della concessione edilizia e che, quindi, non era applicabile solo nei confronti del costruttore del palazzo, pur rimanendo vigente nelle aree immediatamente adiacenti.
Infatti le prescrizioni del Codice dei Beni Culturali erano assolutamente in vigore e con queste le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale che, fra l’altro, dispongono all’art. 5 il non superamento dell’altezza di monumenti nell’autorizzare edifici a questi contigui, oltre a misure di salvaguardia.
Ma rimane il dubbio anche sulla piena proprietà del suolo da parte del costruttore, infatti una semplice visura presso l’Agenzia delle entrate e del territorio ha consentito di accertare che sul terreno oggetto del permesso a costruire permarrebbe un’enfiteusi tra l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, in origine proprietario, e il conduttore del terreno, poiché tra gli atti pubblici depositati presso la locale conservatoria non sarebbe disponibile alcun atto di affrancamento (riscatto) degli stessi terreni.
Esaminando gli atti di proprietà depositati presso il Comune di Brindisi per ottenere il rilascio del titolo a costruire, si evince che il primo atto notarile del 2004 non cita alcuna enfiteusi, ma riporta unicamente una dichiarazione del venditore che sotto la propria responsabilità afferma di essere il proprietario del terreno e che questo sarebbe libero da pesi e vincoli, mentre il secondo atto notarile del 2015 fa riferimento al primo e da questo
fa discendere la titolarità del diritto reale. In nessuno dei due atti, dunque, verrebbe indicata l’enfiteusi come originaria nella discendenza del diritto di proprietà, mancando qualsiasi riferimento all’affrancazione di questa per atto pubblico.
E’ chiaro che se permanesse il titolo di enfiteusi sul bene a favore dell’Istituto diocesano, poiché non accertata l’affrancazione per atto pubblico, il permesso a costruire del 2010 sarebbe affetto da illegittimità insanabile e, dunque, anche il vincolo posto a tutela del bene dalla Soprintendenza sarebbe efficace.
Considerando quanto sopra esposto, l’annullamento in autotutela o la sospensione dell’efficacia del permesso a costruire da parte del Comune, così come richiesto dalle associazioni, avrebbero consentito gli accertamenti necessari.
A questo punto la magistratura accerterà eventuali responsabilità e reati, ma l’opinione pubblica oggi sa già a chi addebitare la “legittimità” della costruzione di un palazzo multipiano a ridosso della Fontana Tancredi, monumento di grande ed inestimabile valore.
Comunicato firmato
Italia Nostra, Legambiente, Touring Club Italiano – Club territoriale di Brindisi, Amici dei Musei, WWF Brindisi, Fondazione Tonino Di Giulio, A.C.L.I. Città di Brindisi, Unesco, Soroptimist Club Brindisi.
No Comments