“Ai fini di una puntuale valutazione dei fatti di causa”, è necessario “acquisire dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri una documentata e dettagliata relazione” riguardo “alle censure formulate dalla parte ricorrente”.
Così si è espressa la Prima Sezione del Tar del Lazio, nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2014, sul ricorso proposto da Francesco Cascione, Sindaco di Cellino San Marco, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Brindisi, per l’annullamento dello scioglimento del consiglio comunale di Cellino San Marco ed il conseguente affidamento della gestione alla commissione straordinaria.
Per decidere il ricorso con il quale l’ex sindaco di Cellino San Marco contesta lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, occorre, quindi, il deposito agli atti di una documentata relazione sui fatti contestati.
La documentazione richiesta dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione Prima del TAR Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Il tutto per permettere la decisione nella Camera di Consiglio convocata per il 22/10/2014.
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