September 10, 2025

Continua ad abbattersi sui cittadini brindisini la pioggia di ingiunzioni e solleciti di pagamento “pazzi” da parte della società di riscossione Creset su incarico del Comune di Brindisi.
Pervengono, infatti, settimanalmente all’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” segnalazioni di cittadini che lamentano la notifica di ingiunzioni e solleciti di pagamento riguardanti contravvenzioni e tributi già regolarmente pagati, in particolare relativi agli anni 2020 e 2021.
In questi casi – fanno sapere dall’Associazione “Dalla Parte del Consumatore” – è fondamentale che il cittadino abbia conservato la ricevuta dei pagamenti effettuati in modo tale da poter procedere nella tutela dei propri diritti.
Il consumatore, infatti, può scegliere se ricorrere in autotutela nei confronti dell’ente impositore o adire l’Autorità Giudiziaria competente ed indicata, unitamente al termine per il ricorso, nell’ingiunzione di pagamento.

La maggior parte delle segnalazioni pervenute alla Associazione “Dalla Parte del Consumatore” riguarda la notifica di ingiunzioni di pagamento concernenti contravvenzioni al codice della strada. Non mancano, però, un numero considerevole di solleciti di pagamento relativi a tributi quali, ad esempio, TOSAP e TARI.

Già le prime istanze in autotutela hanno registrato esito positivo con lo sgravio integrale delle somme richieste.

Da ultimo, ad esempio, è stato accolto un ricorso in autotutela di un associato “Dalla Parte del Consumatore” al quale era stata notificata una ingiunzione di pagamento di € 750,00, circa, relativa a violazioni del codice della strada degli anni 2020 e 2021 già regolarmente e puntualmente pagate.

“Dalla Parte del Consumatore” mette in guardia, però, anche in merito ad un altro profilo della vicenda.
“Il consumatore che decida di ricorrere in autotutela avverso l’ingiunzione di pagamento – afferma l’avv. Emilio Graziuso, Presidente dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore – deve calcolare bene il termine per impugnare giudizialmente l’ingiunzione di pagamento riportato nella stessa.
L’istanza in autotutela, infatti, non sospende detto termine.

Si consiglia, pertanto, qualora ricorrano gli estremi, se non si è avuto un immediato riscontro positivo relativo all’istanza di autotutela, di promuovere opposizione dinnanzi all’Autorità Giudiziaria competente, in modo tale da non precludersi la difesa qualora dovesse pervenire il rigetto della richiesta di annullamento e sgravio in autotutela”.

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