October 4, 2024

La situazione climatica nella nostra regione ha assunto un livello di assoluta emergenza, determinando situazioni di collasso non solo a livello di mobilità, ma soprattutto a livello sociale ed agricolo. Situazioni, quest’ultime, che pur essendo correlate necessitano una distinzione ben definita.

 
Infatti, Il Dipartimento nazionale della Protezione civile, in una nota, spesso ha voluto sottolineare la differenza fra la definizione di “stato di emergenza” e “stato di calamità naturale”: sottolineando come troppo spesso infatti i due termini vengono usati, sia dai media sia da rappresentati delle istituzioni locali, come equivalenti o sostanzialmente simili.

 
Essi non sono affatto strumenti equivalenti o interscambiabili; Quanto attiene all’ambito del sistema di protezione civile è lo stato di emergenza, istituto previsto dall’art. 5 della legge 225 del 1992. Lo stato di emergenza – che può avere una durata di 180 giorni prorogabili per altrettanti una sola volta – viene deliberato, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, dal Consiglio dei Ministri e prevede il potere di ordinanza posto in capo proprio al Capo del Dipartimento. La delibera del Consiglio dei Ministri individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza: assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, interventi per ridurre il rischio residuo, ovviamente nel limite delle risorse messe a disposizione. È poi il Commissario nominato dal Capo del Dipartimento a dover provvedere a una ricognizione dei danni, pubblici e privati, ricognizione che viene poi portata all’attenzione del Consiglio dei Ministri che valuta se e quante ulteriori risorse stanziare proprio per il ristoro dei danni.

 
Lo stato di calamità, invece, è uno strumento legato esclusivamente al settore agricolo: il suo riconoscimento, infatti, avviene per mezzo di un decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, su proposta della Regione coinvolta”.

 
È evidente, quindi, non solo che stato di emergenza nazionale e stato di calamità naturale sono due strumenti differenti, ma che non c’è alcun rapporto di dipendenza tra essi; in particolare, è utile sottolineare che non esiste alcuno stato di calamità sovraordinato rispetto allo stato di emergenza che possa garantire ai cittadini colpiti dalle calamità fondi o procedure più rapide di quelle disciplinate dalla legge 225 del 1992″.

 
Per questo, e sulla scorta di quanto sopra evidenziato, l’invito che faccio a Luigi, Giannicola e Gianni, ai nostri consiglieri regionali, è di chiedere al nostro Governatore di porre in essere tutti gli strumenti amministrativi per la dichiarazione di entrambi gli stati, sia di emergenza regionale (ovviamente in un contesto di emergenza nazionale) che di calamità naturale…

 

 

Cosimo De MIchele

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