A conclusione di un’articolata attività investigativa condotta da questa DIGOS di Brindisi, in collaborazione con il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce, la Dr.ssa Valeria Farina Valaori, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, ha emesso 12 Avvisi di Chiusura delle Indagini Preliminari.
Gli avvisi di garanzia sono stati notificati a:
– Fabio Stefano Lacinio, attuale Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Brindisi, già Dirigente del Settore Ambiente;
– Rosario Mazzarella, nella qualità di amministratore unico della S.ECO.M. srl, società privata che si occupa della raccolta e smaltimento di rifiuti, nonché nella qualità di conferente nel contratto stipulato con il Comune di Brindisi, in data 9 novembre 2011, attinente all’uso del bacino di discarica di Autigno (BR);
– Guglielmo Granafei, perito chimico presso il laboratorio di analisi SCA, con sede in Mesagne (BR);
– Arjana Markjsic e Antonio Regoli, gestori del canile – rifugio, “Dog’s Village;
– Giovanni Monaco, Salvatore Tondo, Luigi Donno, Carlo Scardia, Francesco Baccari, Rocco Giannini, in qualità di operatori della S.ECO.M. srl;
– Luca Screti, titolare della società Nubile srl, gestore della discarica comunale di R.S.U., situata in agro di Brindisi, c.da Autigno.
Le condotte illecite sono state riscontrate sin dall’anno 2012.
La scrupolosa attività investigativa condotta dal personale della DIGOS in collaborazione con personale del N.O.E. di Lecce ha permesso di individuare e comunicare alla Procura di Brindisi diverse condotte illecite che andavano avanti sin dal 2012
La dettagliatissima attività d’indagine, inoltre, è stata corroborata e riscontrata da numerosi sequestri probatori e dalle dichiarazioni rese negli Uffici della DIGOS da uno degli indagati, a seguito dell’accesso effettuato da personale della DIGOS e del N.O.E. di Lecce all’interno del canile – rifugio, DOG’S VILLAGE situato in agro di Brindisi contrada Campobasso, onde verificare la rispondenza dei requisiti in materia di gestione dei rifiuti urbani.
I numerosi ed approfonditi sopralluoghi effettuati assieme a personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica all’interno della citata struttura convenzionata con il Comune di Brindisi sono scaturiti dall’analisi di alcuni dati acquisiti sullo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) conferiti presso la discarica Comunale di Contrada Autigno, gestita dalla società Nubile Srl.
In particolare sono state decine di tonnellate i Rifiuti conferiti dalla società S.ECO.M. con attribuzione del codice europeo dei rifiuti (CER) 20.03.01, corrispondente alla matrice dei rifiuti indifferenziati, conferite dalla società S.ECO.M. srl.
La complessa attività ha permesso, altresì, l’acquisizione ed il contestuale sequestro di copiosa documentazione sia presso il Comune di Brindisi che presso e le Società oggetto di indagine.
Questi i risultati delle indagini come riportati in un comunicato stampa della Digos di Brindisi sottoscritto dal Dirigente Dott. Vincenzo Zingaro:
LACINIO Fabio e MAZZARELLA Rosario
1) Art. 110, 81, 117, 323 c.p. ( abuso di ufficio in concorso) perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, LACINIO quale Dirigente del settore Ambiente del Comune di Brindisi e MAZZARELLA quale amministratore unico della SECOM s.r.l. con sede in Brindisi, stipulando, in violazione di legge e di regolamento (art. 198 DLvo 152/06; 113 TUEL; capitolato speciale d’appalto dell’ottobre 2009 relativo all’affidamento del servizio di raccolta e trasporta dei rifiuti solidi urbani e assimilabili ), i contratti del 16.11.09, del 12.11.10 e del 9.11.11 con i quali l’amministrazione comunale ( proprietario e gestore della discarica controllata sita in contrada Autigno di Brindisi ) concedeva alla SECOM ( trasportatore conferente) l’uso della discarica di Autigno “ finalizzato al solo smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti all’interno del Bacino BR/1 e di provenienza desunta dai formulari di trasporto” (tra i quali quelli prodotti dalla DOG’S VILLAGE S.R.L. responsabile del canile – rifugio sito in Brindisi), LACINIO procurava a MAZZARELLA un ingiusto vantaggio patrimoniale; in particolare, concedendo l’uso della discarica per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e speciali assimilati provenienti da numerosi produttori rientranti nella categoria di cui all’art. 184 comma 3 e 195 co. 2 lett. e) DLvo 152/06) con conferimenti sostenuti mediante il codice CER 20.03.01, in assenza del Regolamento di cui all’art. 198 DLvo 152/06, in violazione della procedura ad evidenza pubblica (art. 198 DLvo 152/06 e 113 T.U.E.L.), in contrasto con il capitolato d’appalto dell’ottobre 2009 sopra citato ( che da un lato esclude incomprensibilmente aree urbane dalla raccolta di r.s.u., con riguardo all’intera zona industriale e dall’altro non prevede per le aree escluse la gestione della raccolta della r.s.u. e r.s.a. in regime di convenzione privata con i trasportatori dei rifiuti solidi urbani e assimilati ) e sulla base di una mera manifestazione di interesse della SECOM, che indicava finanche la platea dei produttori cui garantire il servizio di raccolta e trasporto, intenzionalmente procurava alla SECOM un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nei contratti (e nei relativi profitti) che la società stipulava con i produttori dei rifiuti, tra i quali quelli stipulati con il produttore DOG’S VILLAGE S.R.L. di Brindisi ( contratto del 20.5.09), e arrecava un danno ingiusto al Comune di Brindisi – sia in termini di mancato conseguimento dei tributi gravanti sui produttori e non calcolati o calcolati in violazione dell’art. 195 DLvo 152/06, che in termini di mancato conseguimento degli obiettivi previsti dagli artt. 177 e ss DLvo 152/06 e recepiti dal Capitolato di cui sopra con conseguente aumento dell’ecotassa e alla MONTECO S.R.L. con sede in Campi Salentina (LE), aggiudicatrice dell’appalto pubblico per la raccolta di R.S.U. e R.S.A., che si vedeva sottratta un’intera area urbana dal territorio in cui doveva espletare il servizio oggetto dell’appalto.
GRANAFEI Guglielmo, MAZZARELLA Rosario, MONACO Giovanni, MARKISIC Arjana e REGOLI Antonio
2) Artt. 110 c.p. e 258 comma 4 D. Lvo 152/06 ( Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ) in relazione al 483 c.p. ( falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ), perché, in concorso tra loro, GRANAFEI quale perito chimico presso il laboratorio di analisi denominato SCA s.r.l. con sede in Mesagne, MARKISIC Arjana e REGOLI Antonio rispettivamente legale rappresentante e gestore di fatto della DOG’S VILLAGE S.R.L, società responsabile del canile – rifugio sito in Brindisi, MAZZARELLA Rosario e MONACO Giovanni rispettivamente amministratore unico e dipendente (di fatto incaricato dei rapporti con il produttore dei rifiuti) della SECOM S.R.L. (società che con il contratto del 20.5.09 aveva assunto l’impegno di fornire, unitamente all’attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla DOG’S VILLAGE S.R.L., l’analisi di caratterizzazione dei predetti rifiuti), attestavano falsamente (il primo su determinazione degli altri) nel rapporto di prova n. 3.42-11 del 11.2.11 che i rifiuti prodotti dal citato canile provenivano da piccola ristorazione, cancelleria e pulizia uffici e conseguentemente attribuivano il falso codice 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati rientranti nei contratti di cui al capo che precede) in luogo di quello corretto 02.01.06 (feci animali non previste dai contratti di cui al capo che precede).
TONDO Salvatore, MARKISIC Arjana e REGOLI Antonio
3) Artt. 110 c.p., 258 comma 4 DLvo 152/06 ( Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ) in relazione al 483 c.p. ( falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ) e 482 c.p. ( Falsità materiale commessa dal privato ), perché, in concorso tra loro, MARKISIC Arjana e REGOLI Antonio rispettivamente legale rappresentante e gestore di fatto della DOG’S VILLAGE S.R.L, società responsabile del canile – rifugio sito in Brindisi, produttore dei rifiuti, TONDO quale trasportatore dipendente della SECOM S.R.L. con sede in Brindisi, anche facendo uso del falso certificato di prova di cui al capo 2 di imputazione, attestavano falsamente nel formulario relativo allo smaltimento dei rifiuti n. XRB 133275/11 del 4.12.11 (relativo a 800 kg di rifiuti speciali prodotti dal canile della DOG’S VILLAGE S.R.L.) trattarsi di rifiuti aventi codice 20.03.01 (rifiuti solidi urbani) in luogo di quello corretto 02.01.06 (feci animali) e ciò al fine di precostituire fraudolentemente i presupposti per lo smaltimento nella discarica di Autigno, altrimenti non consentito.
DONNO Luigi, MARKISIC Arjana e REGOLI Antonio
4) Artt. 110, 81 cpv c.p., 258 comma 4 DLvo 152/06 ( Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ) in relazione al 483 c.p. ( falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ) e 482 c.p. ( Falsità materiale commessa dal privato ), perché, in concorso tra loro, MARKISIC Arjana e REGOLI Antonio rispettivamente legale rappresentante e gestore di fatto della DOG’S VILLAGE S.R.L, società responsabile del canile – rifugio sito in Brindisi, produttore dei rifiuti, DONNO quale trasportatore dipendente della SECOM S.R.L. con sede in Brindisi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche facendo uso del falso certificato di prova di cui al capo 2 di imputazione, attestavano falsamente nei formulari (relativi complessivamente a circa 17.440 kg di rifiuti speciali prodotti dal canile della DOG’S VILLAGE S.R.L.) trattarsi di rifiuti aventi codice 20.03.01 (rifiuti solidi urbani) in luogo di quello corretto 02.01.06 (feci animali), e ciò al fine di precostituire fraudolentemente i presupposti per lo smaltimento nella discarica di Autigno, altrimenti non consentito.
SCARDIA Carlo, MARKISIC Arjana e REGOLI Antonio
5) Artt. 110, 81 cpv c.p., 258 comma 4 DLvo 152/06 ( Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ) in relazione al 483 c.p. ( falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ) e 482 c.p. ( Falsità materiale commessa dal privato ), perché, in concorso tra loro, MARKISIC Arjana e REGOLI Antonio rispettivamente legale rappresentante e gestore di fatto della DOG’S VILLAGE S.R.L, società responsabile del canile – rifugio sito in Brindisi, produttore dei rifiuti, SCARDIA quale trasportatore dipendente della SECOM S.R.L. con sede in Brindisi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche facendo uso del falso certificato di prova di cui al capo 2 di imputazione, attestavano falsamente nei formulari (relativi complessivamente a circa 1.300 kg di rifiuti speciali prodotti dal canile della DOG’S VILLAGE S.R.L.) trattarsi di rifiuti aventi codice 20.03.01 (rifiuti solidi urbani) in luogo di quello corretto 02.01.06 (feci animali), e ciò al fine di precostituire fraudolentemente i presupposti per lo smaltimento nella discarica di Autigno, altrimenti non consentito.
BACCARI Francesco, MARKISIC Arjana e REGOLI Antonio
6) Artt. 110, 81 cpv c.p., 258 comma 4 DLvo 152/06 ( Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ) in relazione al 483 c.p. ( falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ) e 482 c.p. ( Falsità materiale commessa dal privato ), perché, in concorso tra loro, MARKISIC Arjana e REGOLI Antonio rispettivamente legale rappresentante e gestore di fatto della DOG’S VILLAGE S.R.L, società responsabile del canile – rifugio sito in Brindisi, produttore dei rifiuti, BACCARI quale trasportatore dipendente della SECOM S.R.L. con sede in Brindisi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche facendo uso del falso certificato di prova di cui al capo 2 di imputazione, attestavano falsamente nei formulari (relativi complessivamente a 2.560 kg di rifiuti speciali prodotti dal canile della DOG’S VILLAGE S.R.L.) trattarsi di rifiuti aventi codice 20.03.01 (rifiuti solidi urbani) in luogo di quello corretto 02.01.06 (feci animali), e ciò al fine di precostituire fraudolentemente i presupposti per lo smaltimento nella discarica di Autigno, altrimenti non consentito.
GIANNINI Rocco, MARKISIC Arjana e REGOLI Antonio
7) Artt. 110 c.p., 258 comma 4 DLvo 152/06 ( Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ) in relazione al 483 c.p. in relazione al 483 c.p. ( falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ) e 482 c.p. ( Falsità materiale commessa dal privato ), perché, in concorso tra loro, MARKISIC e REGOLI rispettivamente legale rappresentante e gestore di fatto della DOG’S VILLAGE S.R.L, società responsabile del canile – rifugio sito in Brindisi, produttore dei rifiuti, BACCARI quale trasportatore dipendente della SECOM s.r.l. con sede in Brindisi, anche facendo uso del falso certificato di prova di cui al capo 2 di imputazione, attestavano falsamente nel formulario n. RFJ 880191/11 del 28.9.11 (relativo a 600 kg di rifiuti speciali prodotti dal canile della DOG’S VILLAGE S.R.L.) trattarsi di rifiuti aventi codice 20.03.01 (rifiuti solidi urbani) in luogo di quello corretto 02.01.06 (feci animali), e ciò al fine di precostituire fraudolentemente i presupposti per lo smaltimento nella discarica di Autigno, altrimenti non consentito.
MAZZARELLA Rosario, MONACO Giovanni, TONDO Salvatore, DONNO Luigi, SCARDIA Carlo, BACCARI Francesco, GIANNINI Rocco, SCRETI Luca
8) art. 110, 81 cpv c.p. e 16 comma 1 in relazione all’art. 7 commi 1 e 3 DLvo n. 36/03, ( Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti – Rifiuti ammessi in discarica – Sanzioni ) perchè, in concorso tra loro, MAZZARELLA e MONACO rispettivamente amministratore unico e dipendente (di fatto incaricato dei rapporti con il produttore dei rifiuti) della SECOM s.r.l. con sede in Brindisi, TONDO, DONNO, SCARDIA, BACCARI, GIANNINI, quali dipendenti con mansioni di trasportatori della SECOM S.R.L ( società che svolgeva l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dal canile della DOG’S VILLAGE S.R.L.) SCRETI quale titolare della NUBILE s.r.l., conduttore/gestore della discarica controllata di rifiuti solidi urbani sita in Brindisi contrada Autigno (discarica presso cui confluivano i predetti rifiuti speciali), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, raccogliendo, trasportando, smaltendo e ammettendo nella discarica Autigno i rifiuti speciali di cui ai capi di imputazione da 3 a 7 prodotti dal canile della DOG’S VILLAGE S.R.L. (feci animali aventi codice CER 02.01.06, non conferibili nella discarica Autigno), dopo avere apposto il falso codice CER 20.03.01 (rifiuti solidi urbani, conferibili), violavano gli obblighi di cui all’art. 7 commi 1 e 3 ed in particolare:
l’obbligo di collocare i rifiuti in discarica solo dopo il trattamento (art. 7 comma 1);
l’obbligo di ammettere nella discarica soltanto rifiuti urbani (art. 7 comma 3 lettera a);
l’obbligo di ammettere nella discarica soltanto rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfacessero i criteri di ammissione della normativa vigente (art. 7 comma 3 lettera b).
9) art. 110, 81 cpv c.p. e 16 comma 1 in relazione all’art. 11 DLvo 36/03, ( Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti – Rifiuti ammessi in discarica – Sanzioni ) perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle qualità indicate nel capo che precede, raccogliendo, trasportando, smaltendo e ammettendo nella discarica Autigno i rifiuti speciali di cui ai capi di imputazione da 3 a 7 prodotti dal canile della DOG’S VILLAGE S.R.L. (feci animali aventi codice CER 02.01.06, non conferibili nella discarica Autigno), dopo avere apposto il falso codice CER 20.03.01 (rifiuti solidi urbani, conferibili), violavano le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all’art. 11, ed in particolare i trasportatori/detentori non fornivano le indicazioni di cui all’art. 11 comma 1 e non presentavano la documentazione di cui all’art. 11 comma 2; il conduttore/gestore ometteva i controlli, le verifiche e le ispezioni di cui all’art. 11 comma 3.
MAZZARELLA Rosario, MONACO Giovanni, TONDO Salvatore, DONNO Luigi, SCARDIA Carlo, BACCARI Francesco, GIANNINI Rocco, SCRETI Luca
10) Artt. 110, 81 cpv c.p. e 256 comma 1 lettera a) DLvo 152/06 ( attività di gestione di rifiuti non autorizzata ) perché, in concorso tra loro, MAZZARELLA e MONACO rispettivamente amministratore unico e dipendente (di fatto incaricato dei rapporti con il produttore dei rifiuti) della SECOM S.R.L. con sede in Brindisi, TONDO, DONNO, SCARDIA, BACCARI, GIANNINI, quali dipendenti con mansioni di trasportatori della SECOM s.r.l (società che svolgeva l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dal canile della DOG’S VILLAGE S.R.L.), SCRETI quale amministratore unico della NUBILE s.r.l. con sede in Brindisi, conduttore (con funzioni di gestione tecnico-operativa) dal 19.11.09 al 30.9.12 della discarica denominata “Autigno” sita in Brindisi nella omonima Contrada, di proprietà del Comune di Brindisi, autorizzata con AIA n. 374/08 e successivi aggiornamenti e modifiche (avente ad oggetto la gestione e il trattamento dei rifiuti solidi urbani dei comuni ricadenti nel bacino di utenza BR/1), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con le condotte descritte ai capi da 2 a 9 che precedono (e con condotte analoghe poste in essere dal 1.1.11 al 30.3.12), effettuavano un’attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti in assenza di autorizzazione, in particolare raccoglievano e trasportavano notevoli tonnellate di rifiuti speciali prodotti dal canile DOG’S VILLAGE (non meno di 36 e sino a 73 tonnellate) aventi codice CER 02.01.06 (feci animali non conferibili nella discarica Autigno), e li smaltivano nella predetta discarica dopo avere apposto il falso codice CER 20.03.01 (rifiuti solidi urbani, conferibili), anche utilizzando il falso rapporto di prova di cui al capo 2, in assenza di autorizzazione (essendo la discarica Autigno autorizzata a ricevere rifiuti solidi urbani ed assimilati aventi codice CER 20.03.01 e non rifiuti speciali aventi codice CER 02.01.06).
MARKISIC Arjana e REGOLI Antonio
11) artt. 110, 81 cpv, 544 ter ( maltrattamento di animali ) e 40 comma 2 c.p., ( rapporto di causalità ) perché, in concorso tra loro, rispettivamente legale rappresentante e gestore di fatto della DOG’S VILLAGE S.R.L., società responsabile del canile – rifugio sito in Brindisi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per crudeltà e senza necessità, anche non impedendo eventi che avevano l’obbligo giuridico di impedire, cagionavano lesioni ai cani ricoverati presso il predetto canile e li sottoponevano a sevizie e a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, in particolare tenendoli in totale stato di abbandono ed incuria, in condizioni di sovraffollamento, in assenza della prevista sterilizzazione con conseguente incontrollata prolificazione, costringendoli in ambienti ristretti e assolutamente inadeguati sia dal punto di vista strutturale che igienico-sanitario, privi anche delle più elementari cure sanitarie (un cane risultava affetto da leishmaniosi e ciò nonostante non isolato), molti persino alloggiati nella struttura destinata ad area “sanitaria” ovvero in quella destinata allo “sgambamento”.
Nonché, ai fini della responsabilità amministrativa dipendente da reato ambientale ai sensi del D.Lgs n. 231 / 01, nei confronti delle seguenti Società :
1) SCA – Servizi Chimici Ambientali s.r.l. con sede legale in Mesagne, amministrata Giorgio Lapenna.
2) S.ECO.M. s.r.l., con sede legale in Brindisi in viale Commenda, n. 2, amministrata da Rosario Mazzarella
3) NUBILE s.r.l., con sede legale sede legale in Brindisi alla via G. B. Amici, n. 3, amministrata da Luca Screti
Società con personalità giuridica incolpate per :
SCA s.r.l. e S.ECO.M. s.r.l
A) L’illecito di cui agli artt. 1, ( criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa – Soggetti ) 5, comma, 1 lett. a) e b), ( Responsabilità dell’ente ) 10 ( Sanzione amministrativa pecuniaria ) 25 – undecies, comma 2 lett. d) ( Reati ambientali ) d.lgs. n. 231/01 e s.m., perché GRANAFEI Guglielmo quale perito chimico e responsabile del laboratorio di analisi denominato SCA s.r.l. (dunque persona di cui all’art. 5, lett. b) d.lgs. n. 231/01), MAZZARELLA Rosario amministratore unico e legale rappresentante della S.ECO.M. s.rl. (perciò persona di cui all’art. 5, lett. a) d.lgs. n. 231/01), MONACO Giovanni dipendente della S.ECO.M. s.r.l., di fatto incaricato dei rapporti con il produttore dei rifiuti (dunque persona di cui all’art. 5, lett. b) d.lgs. n. 231/01), ponevano in essere il reato di cui al capo 2, commesso nell’interesse e a vantaggio delle società e in assenza delle cause di esclusione della responsabilità di cui agli artt. 5, 6 e 7 d.lgs 231/01. In Mesagne l’11.2.11
S.ECO.M. s.r.l
B) L’illecito di cui agli artt. 1 ( criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa – Soggetti ) 5, comma, 1 lett. a) e b), ( Responsabilità dell’ente ) 10 ( Sanzione amministrativa pecuniaria ), 25-undecies, comma 2 lett. d) ( Reati ambientali ) d.lgs. n. 231/01 e s.m., perché, TONDO Salvatore, DONNO Luigi, SCARDIA Carlo, BACCARI Francesco e GIANNINI Rocco dipendenti della società con mansioni di trasportatori (dunque persone di cui all’art. 5, lett. b) d.lgs. n. 231/01), ponevano in essere i reati di cui ai capi da 3 a 7, commessi nell’interesse e a vantaggio della società e in assenza delle cause di esclusione della responsabilità di cui agli artt. 5, 6 e 7 d.lgs 231/01. In Brindisi dal 15.8.11 (entrata in vigore del DLvo 121/11) al 30.3.12
S.ECO.M. s.r.l. – NUBILE s.r.l.
C) L’illecito di cui agli artt. 1 ( criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa – Soggetti ) 5, comma, 1 lett. a) e b) ( Responsabilità dell’ente ), 10 ( Sanzione amministrativa pecuniaria ),, 25-undecies, comma 2 lett. b) n. 1, ( Reati ambientali ) d.lgs. n. 231/01 e s.m., perché MAZZARELLA Rosario amministratore unico e legale rappresentante della S.ECO.M. a r.l., (perciò persona di cui all’art. 5, lett. a) d.lgs. n. 231/01), MONACO Giovanni dipendente della S.ECO.M. a r.l., di fatto incaricato dei rapporti con il produttore dei rifiuti (dunque persona di cui all’art. 5, lett. b) d.lgs. n. 231/01), TONDO Salvatore, DONNO Luigi, SCARDIA Carlo, BACCARI Francesco e GIANNINI Rocco dipendenti della società con mansioni di trasportatori (dunque persone di cui all’art. 5, lett. b) d.lgs. n. 231/01), SCRETI Luca, amministratore unico e legale rappresentante della NUBILE s.r.l., (perciò persona di cui all’art. 4, lett. a) d.lgs. n. 231/01), ponevano in essere il reato di cui al capo 10, commesso nell’interesse e a vantaggio delle società e in assenza delle cause di esclusione della responsabilità di cui agli artt. 5, 6 e 7 d.lgs 231/01. In Brindisi dal 15.8.11 (entrata in vigore del DLvo 121/11) al 30.3.12
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