April 30, 2025

La revoca di Nicola Ciracì dallo scranno di Presidente del Consiglio comunale di Ceglie Messapica non è stata adeguatamente motivata. Con questa motivazione la Sezione Prima del Tar di Lecce ha annullato la delibera di revoca di Ciracì alla presidenza del consiglio comunale di Ceglie Messapica e quella di nomina del suo successore Giovanni Argentiero.

Per il Tar, quindi, la decisione intrapresa contestualmente al cambio di maggioranza non è valida.

Questa la sentenza:

 

REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
Lecce – Sezione Prima
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2013, proposto da:
Nicola Ciracì, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio eletto presso Francesco Fabrizio Tuccari in Lecce, via A. Imperatore, 16;
 
contro
 
Comune di Ceglie Messapica, rappresentato e difeso dall’avv. Grazia Vitale, con domicilio eletto presso Daniela Anna Ponzo in Lecce, via Schipa, 35;
 
nei confronti di
 
Giovanni Argentiero, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
Ciro Argese, Domenico Convertino, Francesco Locorotondo, Daniele Gioia, Giuseppe Palma, Maria Paola Casale, Cataldo Rodio, Pietro Gallone, Nicola Ricci, Luigi Caroli, Tommaso Argentiero, Danilo D’Ippolito, Rocco Argentiero, Fabrizio Gatti, Gianpietro Gallone, Donato Gianfreda, Giovanni Gianfreda, Antonio Piccoli, Nicola Trinchera;
 
per l’annullamento
 
della deliberazione del Consiglio Comunale di Ceglie Messapica n. 42 del 28.8.2013, avente ad oggetto “Revoca Presidente del Consiglio Comunale: richiesta dei Consiglieri Comunali Argentiero G., Argese C., Convertino D., Locorotondo F., Gioia D., Palma G., Casale M. P., Rodio C., Gallone P., Ricci N. (Prot. n. 20145 del 01.8.2013);
 
della deliberazione del Consiglio Comunale di Ceglie Messapica n. 43 del 28.8. 2013, avente ad oggetto “Elezione del Presidente del Consiglio Comunale”;
 
di tutti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ed in particolare, ove occorra:
 
della mozione di revoca dall’incarico di presidente del Consiglio Comunale e della richiesta di convocazione del Consiglio Comunale con i seguenti argomenti all’o.d.g.: 1) Revoca del Presidente del Consiglio Comunale; 2) Elezione del Presidente del Consiglio comunale;
 
dell’art. 22 dello statuto comunale di Ceglie Messapica.
 
 
 
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ceglie Messapica e di Giovanni Argentiero;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l’avv. prof. Francesco Tuccari, per il ricorrente, l’avv. Grazia Vitale, per il Comune, e l’avv. Valeria Pellegrino, per il controinteressato;
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
 
 
 
 
FATTO e DIRITTO
 
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del consiglio comunale di Ceglie Messapica n. 42 del 28 agosto 2013 con la quale è stato revocato da Presidente del consiglio comunale e la deliberazione n. 43 di pari data con la quale è stato eletto il nuovo Presidente del consiglio comunale.
 
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. 267/2000, 22 (commi 4 e 5), 23 (commi 1 e 2) dello Statuto comunale e 9 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale; violazione e falsa applicazione dei principi generali di diritto in materia di revoca della carica di presidente del consiglio comunale; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto; irrazionalità; illogicità; contraddittorietà; travisamento. 2. Eccesso di potere per arbitrarietà dell’azione amministrativa e ingiustizia manifesta. 3. Sviamento. 4. Illegittimità derivata
 
Sostiene il ricorrente: che la revoca non è adeguatamente motivata; che le contestazioni sono state tutte confutate; che il ricorrente ha sempre rivestito un ruolo imparziale; che i provvedimenti sono stati assunti a seguito del cambio di maggioranza politica.
 
Il Comune, con memoria del 19 dicembre 2013, ha controdedotto nel merito.
 
Il sig. Giovanni Argentiero, nuovo Presidente del consiglio comunale, si è costituito con controricorso del 16 novembre 2013 controdeducendo nel merito.
 
Le parti hanno depositato ulteriori memorie.
 
Nella pubblica udienza del 23 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
 
Il ricorso è fondato.
 
La giurisprudenza ha chiarito che la figura del Presidente riveste un carattere istituzionale e, di conseguenza, che la revoca non può essere che causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico. La figura del presidente è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e deve essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiducia (Cons. st. sez. V, 26 novembre 2013, n. 5605).
 
La sentenza citata ha poi affermato il principio secondo cui la revoca “trae origine da apprezzamenti di carattere politico e tuttavia non esprime una scelta libera nei fini, dovendo comunque sempre porsi nel solco del perseguimento delle finalità normative, non disponibili dai componenti del consiglio e dalle forze in esso presenti, di garantire la continuità della funzione di indirizzo politico amministrativo dell’ente comunale”.
 
In conclusione, è stato precisato, che il sindacato del giudice deve essere esercitato attraverso le tipiche figure sintomatiche dell’eccesso di potere, quali in particolare la carenza di motivazione, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà tra fatti e decisione, l’ingiustizia ed illogicità di quest’ultima. “Il giudice amministrativo è chiamato a un duplice ordine di verifiche, e cioè: in primo luogo, ad accertare l’effettiva sussistenza dei fatti, affinché la revoca non si fondi su presupposti inesistenti o non adeguatamente esternati nel provvedimento; ed in secondo luogo, ad apprezzare la non arbitrarietà e plausibilità della valutazione politica in forza della quale l’organo consiliare ritiene che i suddetti fatti influiscano negativamente sull’idoneità a ricoprire la funzione”. (così Cons. St., cit.).
 
Posti questi principi, è da rilevare che i fatti contestati al ricorrente si possono riassumere come segue: nell’aver inserito con ritardo alcune mozioni, interpellanze e interrogazioni; nell’aver inserito con “estrema sollecitudine” due interrogazioni di consiglieri facenti capo allo stesso gruppo consiliare; nell’aver pubblicato nell’albo pretorio del comune un atto deliberativo difforme da quanto emerso nella discussione in consiglio comunale; nell’aver continuato, anche dopo l’elezione a Presidente, ad essere componente della III commissione e aver determinato le condizioni perché non si raggiungesse il numero legale nell’attività di detta commissione.
 
In relazione alle contestazioni sul ritardo nell’inserimento all’ordine del giorno di alcune mozioni è da rilevare come le stesse siano state puntualmente confutate dal ricorrente in sede di dibattito consiliare.
 
In particolare, è stato dimostrato che l’iter della discussione delle mozioni in questione era stato deciso all’unanimità dalla conferenza dei capigruppo del 26 marzo 2013 e che nelle successive conferenze (del 29 aprile 2013 e del 27 maggio 2013) è stata stabilita all’unanimità la data del 14 giugno 2013 per la discussione delle mozioni in questione.
 
Inoltre, non risulta provato che l’inserimento tardivo sarebbe avvenuto nonostante numerose sollecitudini, posto che non è c’è riscontro formale e documentato in tale senso.
 
Anche per quanto riguarda la contestazione di aver inserito con “estrema sollecitudine” due interrogazioni di alcuni consiglieri appartenenti allo stesso gruppo consiliare del ricorrente, è da rilevare che queste sono state inserite con determinazione unanime della conferenza dei capigruppo.
 
La contestazione di aver inserito dopo cinque mesi “l’ordine del giorno presentato dal Consigliere Rodio il 4 febbraio 2013” e che comunque alla seduta consiliare “non era nemmeno presente il testo del suddetto ordine del giorno”, è stata smentita laddove è stato replicato che anche per questo vi è stata la decisione dei capigruppo. Inoltre, per quanto riguarda la mancanza della copia cartacea si rileva che il ricorrente sostiene che il deposito è stato effettuato nei tempi e nei modi previsti. Ad ogni buon conto, la delibera in questione è stata regolarmente discussa e approvata, con la conseguenza che, anche a voler ritenere mancante il testo, questa mancanza può essere ritenuta conseguenza di una disfunzione organizzativa, dalla quale non è possibile dedurre la volontà di favorire una parte politica o di attentare alla funzionalità dell’organo.
 
Stesso discorso deve farsi con riferimento alla contestazione di aver pubblicato nell’albo pretorio del comune un atto deliberativo difforme da quanto emerso nella discussione in consiglio comunale; peraltro lo stesso ricorrente ha provveduto a segnalare l’errore.
 
Infine, per quanto riguarda la contestazione di essere componente della III commissione e aver determinato le condizioni perché non si raggiungesse il numero legale, è da rilevare che, se da un lato nessuna norma vieta la partecipazione del Presidente alle commissioni, dall’altro la sua mancata partecipazione è stata giustificata con la mole di impegni istituzionali.
 
È da rilevare poi che lo stesso ricorrente, con nota del 3 giugno 2013, a seguito di vari cambi di appartenenza ai gruppi,ha chiesto a tutti i capigruppo e al segretario comunale l’indicazione dei nominativi dei componenti le commissioni al fine di garantire la funzionalità delle stesse con la nomina di nuovi componenti.
 
Non può essere poi presa in considerazione la contestazione relativa alle frasi riportate nel profilo di facebook del ricorrente, posto che (a prescindere dalla indimostrata ascrizione al ricorrente delle frasi in questione) questa non è stata inserita nella mozione di sfiducia e quindi, anche se è stata oggetto del dibattito, non può ritenersi essere stato oggetto di discussione in contraddittorio, proprio perché la discussione verte solo su quanto articolato nella mozione o proposta di delibera.
 
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
 
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

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