May 12, 2025

Dopo alcuni giorni in cui sono state effettuate perizie sui luoghi, raccolte informazioni, delimitate le aree bruciate, individuati i punti di innesco, i Carabinieri forestali della Stazione di Brindisi sono giunti alle conclusioni nel determinare cause e responsabili del terribile incendio che, il 25 luglio scorso, ha distrutto oltre 30 ettari di vegetazione, in parte a rimboschimento, a Est dell’ invaso idrico del Cillarese, a ridosso del capoluogo brindisino.

Si ricorda che il grande rogo sviluppatosi a partire dalle 10,00 ha tenuto impegnate le squadre di spegnimento per oltre 9 ore, ricorrendo anche all’ ausilio di aerei “Fire Boss” levatisi in volo dalla base di Grottaglie. Inoltre, è stato necessario, a salvaguardia della loro incolumità, far evacuare 10 ospiti di una masseria “bed and breakfast” negli immediati paraggi.

 

Alla fine, i punti principali da cui l’ incendio si è propagato sono stati due, entrambi lungo la linea ferroviaria Bologna-Lecce, che in quel tratto riceve la confluenza della Taranto-Brindisi, nei pressi della fermata dell’ Ospedale “Perrino”.

Il vento ha fatto la sua parte, sospingendo le fiamme in più direzioni a seconda della sua evoluzione nell’ arco della giornata, facendo inizialmente supporre che i punti di insorgenza dei focolai fossero in numero maggiore.

 

L’ ipotesi di reato, dunque, per cui i Carabinieri forestali hanno inoltrato dettagliata informativa alla Procura della Repubblica di Brindisi, è quella di incendio boschivo colposo (art. 423-bis, 2° comma, del Codice penale), poiché l’ incendio, originatosi dalla linea ferroviaria, si è propagato lungo la stessa, quindi lateralmente, fino ad investire terreni agricoli ed il rimboschimento del Cillarese dove, stanti le condizioni di vento di quel giorno, è avvampato avvolgendo le chiome degli alberi e assumendo proporzioni disastrose.

 

La responsabilità, per colpa discendente da negligenza, è attribuita alla società Rete Ferroviaria Italiana, che non ha ottemperato alle disposizioni dell’ art. 4 della Legge Regionale 38 del 2016, che ha rinnovellato la materia, in conformità alla disciplina-quadro nazionale; la norma fa obbligo a Enti e Società a gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie di ripulire banchine, cunette e scarpate di propria competenza, da vegetazione erbacea, residui vegetali e ogni materiale infiammabile, in modo altresì da evitarne il ricaccio nel periodo di grave pericolosità.

 

Tali lavori di prevenzione non erano evidentemente stati effettuati; la linea ferroviaria, che nel tratto in questione presenta segmenti a livello del piano di campagna così come in rilevato e interrati, è risultata fiancheggiata in prevalenza da vegetazione seccaginosa, che ha agito come “miccia” nella propagazione lungo lo stesso asse e nelle aree contermini.

Un caso emblematico di prevenzione non eseguita, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.

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