May 2, 2025

Di seguito riportiamo integralmente il testo dell’interrogazione a risposta scritta depositata dal sen. Dario Stefàno questa mattina in Senato, rivolta al Ministro del lavoro, su sollecitazione dell’associazione Sviluppo e Lavoro e del consigliere Giovanni Brigante.

 

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

 

PREMESSO CHE

ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le aree di Brindisi, Carovigno, San Pietro Vernotico e Torchiarolo sono state più volte dichiarate aree ad elevato rischio di crisi ambientale in quanto caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell’atmosfera o nel suolo tali da comportare rischio per l’ambiente e la popolazione;

il Decreto Legislativo 22/1997 ha incluso Brindisi tra i 57 Siti di Interesse Nazionale per interventi di Bonifica. I SIN rappresentano aree contaminate molto estese classificate più pericolose dallo Stato Italiano e che necessitano di interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee per evitate danni ambientali e sanitari. Il criterio di inclusione di un sito tra quelli di interesse nazionale dipende in gran parte dal rischio sanitario che le condizioni di quel sito rappresentano per le popolazioni;

sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 15, comma 1, lettera c) del Decreto Ministeriale 471/99 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) è stato confermato l’inserimento dell’area industriale di Brindisi nell’elenco dei “Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche”(SIN). Lo stesso decreto riporta la prima definizione di sito inquinato, e precisamente: “area soggetta, per quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, a rilevante impatto ambientale in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché a pregiudizio per i beni culturali ed ambientali”;

Il Sito di Brindisi interessa una superficie di circa 5.700 ettari di terra e 5.600 ettari di mare, con uno sviluppo costiero di circa 30 km2 e con una popolazione residente nelle aree limitrofe pari a 1/3 della popolazione regionale. Il SIN comprende, oltre alla zona industriale, anche tutto il porto e una fascia di litorale. L’area complessiva può essere schematicamente suddivisa in:
• 1 Polo chimico
• 2 Polo energetico
• 3 Agglomerato industriale
• 4 Aree agricole
• 5 Aree marine;

il Piano Regionale della Qualità dell’Aria predisposta dall’ARPA Puglia inserisce Brindisi in fascia C, la più critica che necessità di azioni di riduzione dell’inquinamento;

l’ordinanza Sindacale n.18 del 28/06/2007 a firma del Sindaco Domenico Mennitti ha vietato la coltivazione dei prodotti alimentari nei terreni limitrofi alla centrale termoelettrica a carbone Enel Federico II;

l’ordinanza Sindacale del 2011 a firma del Sindaco Mennitti ha previsto l’interdizione totale dell’area Micorosa nei pressi del Petrolchimico di Brindisi a causa dell’elevato tasso di inquinamento dei terreni;

 

CONSIDERATO CHE

 

lo studio “ Sentieri” condotto dall’Istituto superiore di Sanità, finanziato dal Ministero della salute che ritrae la situazione di 44 dei 57 siti di interesse nazionale (SIN), queste aree sono caratterizzate da una mortalità in eccesso rispetto alle medie regionali, nel senso che le morti “osservate” sono, in quasi tutte le località maggiori di quelle “attese”. Lo studio Sentieri ha definito le esposizioni ambientali sulla base dei decreti di perimetrazione di queste aree caratterizzate dalla presenza di impianti chimici, petrolchimici, raffinerie, centrali elettriche, porti e discariche. In queste aree generazioni di lavoratori hanno prodotto benessere e ricchezza a discapito della loro salute, delle 63 cause di morte prese in esame dalle statistiche, alcune emergono come indissolubilmente legate a contaminazioni ambientali e lavorative;

l’articolo 3, comma 133 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge Finanziaria 2004) ha previsto l’estensione dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione;

i lavoratori delle imprese che insistono sui suoli ricadenti nell’area SIN di Brindisi e non ancora bonificati, sono quotidianamente esposti a macroinquinanti e microinquinanti in grado nel tempo di pregiudicare la salute e ridurre l’aspettativa di vita;

 

SI CHIEDE DI SAPERE

 

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi con urgenza affinché:

in analogia a quanto accaduto per i lavoratori dell’Acna di Cengio, possano essere estesi anche ai lavoratori dell’area SIN di Brindisi i benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e s.m.i.;
si possa prevedere una deroga alla riforma Fornero (legge 22 dicembre 2012, n. 214) per consentire agli gli stessi lavoratori di accedere al pensionamento con le regole antecedenti alla riforma stessa.

 

Sen. Dario Stefàno

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