July 27, 2024

Brundisium.net

Si legge sulla stampa locale che questa amministrazione avrebbe affidato alla fondazione Nuovo Teatro Verdi, partecipata al 100% dal Comune di Brindisi, violando la normativa vigente.
Una prudente ed attenta lettura del codice del terzo settore, D.Lgs 117/2017 avrebbe suggerito all’estensore della nota ben altre considerazioni, ben altre conclusioni.
Sarebbe stato sufficiente leggere l’art. 4 del suddetto decreto legislativo e precisamente il comma 2) per capire che nessuna violazione è stata perpetrata in quanto esso così recita:
“non sono enti del terzo settore le amministrazioni pubbliche ………… nonché gli enti sottoposti a direzione coordinamento controllati dai suddetti enti, …..”

Pertanto la Fondazione Nuovo Teatro Verdi non è inquadrabile nel perimetro definito dal codice del terzo settore.

E se questo è vero allora è anche vero che nessuna violazione è stata commessa ai sensi dello stesso.
E se nessuna violazione è stata commessa allora non è applicabile quanto previsto dall’articolo 91 il D.Lgs 117/2017 in caso distribuzione anche indiretta di utili avanzi di gestione fondi, riserve comunque denominate.
E pur concedendo all’estensore della nota l’astrazione, puramente scolastica, che la Fondazione Nuovo Teatro Verdi possa essere definita appartenente alla fattispecie degli enti del terzo settore ci soccorre lo stesso codice del terzo settore che spiega, sia all’art. 8 che nella relazione tecnica alla bozza del D.Lgs 117/2017, come con il nuovo codice venga integrata la nozione di distribuzione indiretta.
Infatti, al comma 3) chiarisce che si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzione o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81, …..
c) L’acquisto di beni servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) La cessione di beni, le prestazioni servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai
loro parenti ………..;
e) La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento…………”
Ma non solo, il comma 1) del medesimo articolo 8 spiega che “il patrimonio degli enti del terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale”
E se per gli enti del terzo settore è previsto che le fondazioni abbiano una dotazione minima patrimoniale di € 30.000 e le associazioni the € 15.000 per l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore quale è il senso di tenere congelato il fondo di dotazione oltre tale soglia minima rinunciando così allo svolgimento di quelle attività per le quali la fondazione stessa è stata creata; rinunciando a regalare alla città piacevoli momenti di cultura, svago e divertimento con spettacoli e musica che hanno il pregio di migliorare anche le relazioni sociali.

Certo il Corona Virus ci ha regalato (o avrebbe dovuto regalarci) una più profonda consapevolezza del significato di comunità ma era proprio difficile immaginare che avrebbe portato un nuovo medioevo.
Quindi, ciò che si legge sulla stampa locale è assolutamente “incoerente” con la normativa vigente e per dirla con il Montalbano di Camilleri tutto questo “che ci appizza” .

L’Assessore
Dott. Cristiano D’Errico

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