Lo scorso febbraio 2015 con prot.15047 veniva adottato un trasferimento di dipendenti cat. D per mobilità interna “al fine di corrispondere agli obblighi attuativi del Piano Triennale Anticorruzione.”
Il provvedimento riguardava appunto tre dipendenti cat. D, null’altro. Successivamente l’Amministrazione ha inteso portare aventi tale Piano coinvolgendo solo alcuni Dirigenti.
A questo punto ci si chiede come mai non si sia provveduto alla rotazione di tutti (TUTTI) i Dirigenti? Possibile che alcuni fossero indispensabili ed unici nell’assolvimento di quel ruolo?
Anche alla luce dei recenti indirizzi impartiti nella delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, l’Autorità di Cantone dovrà valutare l’efficace definizione dei meccanismi di rotazione dei dipendenti.
Secondo il Piano Nazionale Anticorruzione l’alternanza riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.
La rotazione, pertanto, allontana il privilegio o la consuetudine e la prassi, che possono finire per favorire coloro che sono capaci di intessere relazioni con i dipendenti e dirigenti inamovibilmente inseriti in un certo ruolo, a discapito di altri.
Non è un caso che la legge 190/2012 si riferisca alla rotazione più volte:
All’articolo 1 comma 4, lettera e), nel quale si assegna al Dipartimento della Funzione pubblica il compito di definire criteri generali per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione.
All’articolo 1, comma 5, lettera b), ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono a Palazzo Vidoni procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. Tutti riferimenti alla Funzione pubblica che ora per effetto del DL n. 90 del 2014 devono intendersi riferiti all’ANAC.
All’articolo 1, comma 10, lettera b), della legge 190 del 2012 poi il responsabile della prevenzione procede alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.
Ma la rotazione, già dalla riforma Brunetta, il d.lgs. 150/2009, è stata considerata come strumento fondamentale di trasparenza e contrasto alla corruzione.
Presso il Comune di Brindisi la normativa di cui innanzi non è stata attuata, o meglio la si è attuata a compartimenti stagno, snaturando pertanto la ratio della norma stessa.
Sono in alcuni degli uffici, sebbene le figure di alta Dirigenza presso il Comune di Brindisi siano tantissime, si è provveduto alla rotazione, facendo si che alcuni dirigenti conservassero posizioni granitiche.
Nel caso di specie la norma viene violata due volte: innanzitutto perché la si applica parzialmente creando discriminazione fra i dipendenti ed quindi perché non si riesce ad attuare una rotazione completa che – giusta il dettato normativo – scongiurerebbe il più possibile da posizioni inamovibili e tendenti al privilegio.
Alla luce di quanto innanzi ci si chiede quali provvedimenti ad oggi siano stati assunti dal Comune di Brindisi al fine di dare piena attuazione alla normativa anticorruzione.
COMUNICATO STAMPA FP CGIL
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