Il comando della polizia locale di Torchiarolo per il mese di marzo ha disposto un servizio di controllo elettronico della velocità sulla superstrada 613 he collega Brindisi a Lecce.
Il servizio verrà eseguito con apparecchiatura Velomatic 512d, senza contestazione immediata, con personale in divisa e veicolo con livree istituzionali e la presenza dell’apparecchiatura, posizionata su cavalletto, sarà preventivamente segnalata con cartello stradale mobile.
Lunedì 2, Mercoledì 11, Martedì 17, Lunedì 23 e Lunedì 30 la postazione interesserà la corsia in direzione Lecce (la segnalazione dell’autovelox sarà al km 13 mentre la postazione al km 16).
Martedì 3, Giovedì 12, Venerdì 20, Mercoledì 25 e Martedì 31 quella in direzione Brindisi (segnalazione al km 16,700 e la postazione al km 16,200).
Per tutti le fasce orarie sono dalle 9.30 alle 12.00
“La contestazione per eccesso di velocità obbliga di attestare nel verbale il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità: è questa la decisione a cui è giunta la Corte di Cassazione civile (sezione VI con ordinanza 14/03/2014 n. 5997), che ha accolto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 204 bis del C.d.S. 1992.
Inoltre è stato inserito per effetto dell’art. 3 del D.L. 3 agosto 2007,n.117, convertito con modificazione nella L.2 ottobre 2007, n. 160-il nuovo comma 6 bis nel testo dell’art. 142 C.d.S. alla stregua del quale “ le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilievo della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del C.d.S.”.
Con la stessa disposizione innovativa veniva rimessa l’individuazione delle modalità di impiego ad apposito decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno ed il primo di tali decreti attuativi è stato adottato il 15 agosto 2007, prevedendosi, in particolare all’art. 2 (primo comma) che “ i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo dove viene effettuato il rilevamento della velocità, in modo da garantir il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”, aggiungendosi, nello stesso articolo che “la distanza tra i segnali o dispositivi e la postazione di rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del segnale dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro Km”, senza lasciare alcun margine di discrezionalità alla P.A. circa la possibile elusione di si fatto accorgimento alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi.