Sandro Trane contesta l’Ordine di servizio attraverso il quale l’amministratore della Brindisi Multiservizi gli conferiva l’incarico di coordinare il servizio di rimozione forzata e di custodia del Dormitorio di Via Provinciale San Vito e, attraverso il legale Massimo Ciullo diffida l’azienda.
Di seguito riportiamo integralmente il testo della diffida inviata mediante PEC alla BMS Brindisi Multiservizi S.r.l., al
Comune di Brindisi, alla Procura della Repubblica c/o Tribunale Brindisi ed alla Procura Regionale Corte Conti – Bari
Oggetto: Ordine di servizio BMS n. 12/2007 – Diffida.
Scrivo la presente in nome e per conto del Sig. Sandro TRANE mio assistito e dipendente della BMS per significare quanto segue.
La BMS Brindisi Multiservizi Srl (società con unico socio: il Comune di Brindisi) in data odierna notificava al mio cliente l’ordine di servizio n. 12 del 12.09.2017 di “Affidamento nuovo servizio – Rimodulazione Suoi incarichi” dal seguente tenore “La Brindisi Multiservizi S.r.l. ha ricevuto richiesta, da parte del Comune di Brindisi, di attivare un servizio di presidio, custodia e controllo del dormitorio di Via Prov.le San Vito (si allega copia della ordinanza e della PEC d’urgenza) sino a nuova determina da parte del Comune stesso.
A tal fine voglia la S.V. coordinare l’attività necessaria per predisporre il preventivo ed individuare le unità che, senza soluzione di continuità, dovranno garantire quanto previsto nell’ORDINE emesso dal Commissario Prefettizio. Pertanto, a partire dalla data odierna, Ella dovrà coordinare il SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA ed il SERVIZIO DI CUSTODIA presso il Centro di Accoglienza Notturno di via Prov.le S. Vito”.
Il predetto provvedimento è censurabile, nonché illegittimo sotto diversi profili:
• in primis l’ordine di servizio n. 12/2017 lede il bene della vita del Sig. TRANE poiché lo assegna ad un servizio che pone in grave ed obiettivo pericolo la sua incolumità. Come noto, il mio cliente è uno dei principali promotori del Comitato Cittadini del Rione Paradiso che si è opposto – in relazione allo sgombero dei migranti alloggiati presso il dormitorio di via Prov.le San Vito entro il 30.09.17 – alla eventuale allocazione degli stessi nel predetto quartiere. In merito a tale iniziativa il Sig. TRANE si è esposto pubblicamente, così come comprovato da diversi articoli pubblicati da
numerosi organi di informazione. È evidente che assegnare il mio rappresentato allo svolgimento di un servizio in un contesto caratterizzato da innegabile conflittualità lo esporrebbe al rischio di essere aggredito fisicamente. Quindi è indubitabile la sussistenza di una incompatibilità ambientale del Sig. TRANE nel contesto del dormitorio di via Prov.le S. Vito;
• l’ordine n. 12/2017 appare ambiguo o perlomeno contraddittorio poiché è anomalo che un soggetto venga adibito ad un servizio prima ancora che quest’ultimo sia contrattualizzato, considerato che nell’ordine di servizio si fa riferimento ad un preventivo ancora da predisporre. Inoltre, alla luce della Determinazione dirigenziale LL.PP. n.128 del 21.04.2016 e del relativo Capitolato Speciale unico d’oneri dei servizi di cui alla Delibera C.C. n. 45/2015, nonché al Contratto di Servizio stipulato il 16 giugno c.a. n. Rep. 11963 con cui il Comune di Brindisi ha conferito, mediante affidamento diretto in house providing, alla BMS S.r.l. la gestione esclusiva dei servizi per la durata di tre anni e della Determina dirigenziale LL.PP. n.34 del 02.02.2017 con cui è stata impegnata la spesa necessaria per l’espletamento nell’esercizio finanziario 2017 dei servizi di cui al Contratto Rep. 11963 ammontante ad Euro 7.661.932,77, non è chiaro se il servizio di custodia e rimozione forzata sia o meno ricompreso nel contratto di Global Service;
• ed ancora, l’ordine n. 12/2017 nella parte iniziale riferisce di un servizio di presidio e controllo che per la particolare fattispecie non pare essere conforme alla tipicità dei servizi svolti dalla BMS S.r.l. soprattutto nel contesto specifico del dormitorio di via Prov.le San Vito dove rilevano aspetti di ordine pubblico per i quali la presenza e l’assistenza della Polizia Municipale non è sufficiente a giustificare l’affidamento del servizio di presidio e controllo a personale della BMS;
• l’ordine di servizio non appare dettagliato per cui non si comprendono le mansioni che il Sig. TRANE dovrebbe concretamente svolgere. Il servizio, invero, prima facie sembra riguardare la materia dell’ordine pubblico estranea alle competenze comunali, piuttosto riguardante quelle ministeriali-prefettizie. Ne consegue che il servizio de quo non potrebbe gravare sulle casse comunali.
Pertanto, il Sig. Sandro TRANE pur avendo manifestato la sua disponibilità a prendere servizio come da ordine n. 12/17 ed avendolo effettivamente assunto, con la presente impugna e contesta la legittimità dell’ordine n.12/17 e, quindi, per il mio tramite, diffida la BMS S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., firmatario altresì dell’ordine di servizio n. 12/17, a revocare e/o annullare tale provvedimento entro ventiquattro ore dal ricevimento della presente e, di conseguenza, a riassegnarlo alle proprie mansioni e al proprio ruolo in servizio come precedentemente all’ordine quivi contestato.
Con espresso avvertimento che in difetto da parte della BMS S.r.l. sarà adita l’Autorità Giudiziaria competente.
Ad ogni buon conto, il Sig. TRANE avvisa la BMS che se dovesse subire danni alla sua persona a causa del servizio disposto con l’ordine n. 12/17 chiederà il risarcimento di ogni danno patito e patiendo e, pertanto, la presente vale anche quale denuncia cautelativa rivolta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.
Distinti saluti.
Brindisi, 12 settembre 2017
Sandro Trane
Avv. Giacomo Massimo Ciullo
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