I Carabinieri Forestali, forti di un bagaglio di competenze ed esperienze ultradecennale, sono pronti, come ogni anno, ad implementare una capillare campagna di controlli, in tutto il territorio della provincia, per verificare l’ esecuzione delle misure di prevenzione dagli incendi boschivi.
In provincia di Brindisi, in particolare, il Gruppo Carabinieri Forestale, con i dipendenti Nuclei di Brindisi, Ceglie Messapica e Ostuni, ha pianificato, a partire dal 1° giugno, un pattugliamento capillare del territorio, in particolare all’ interno e lungo il perimetro delle superfici forestali, per accertare eventuali violazioni.
La Legge Regionale n. 38 del 2016, infatti, fissa al 31 maggio il termine ultimo per realizzare le opere di difesa sul campo; pertanto, proprietari e conduttori di terreni incolti ed arborati, sono tenuti ad effettuare le cosiddette “precese”, cioè lavorazioni del terreno lungo tutto il perimetro, e per una larghezza di almeno 15 metri, al fine di ripulirlo da vegetazione erbacea spontanea, potenziale veicolo di propagazione di fiamme.
La stessa scadenza vale anche per la realizzazione di fasce di protezione nei terreni a pascolo (almeno 5 metri di larghezza), lungo il perimetro delle superfici boscate, e per la manutenzione dei viali “tagliafuoco” all’ interno delle stesse, nonché per le scarpate stradali e ferroviarie, sponde di canali e di tracciati di acquedotto.
Gli obblighi (con “precese” di almeno 15 metri) ricadono anche sui proprietari e gestori di villaggi residenziali turistici e campeggi, ove, dal rischio potenziale di incendi si passa al pericolo concreto per l’ incolumità dei turisti, numerosi soprattutto lungo le località del litorale.
Inoltre, sempre per la stessa norma, dal 1° giugno al 30 settembre vige il divieto di dare fuoco ai residui vegetali rivenienti da attività agricole; le sanzioni, se pagate entro 60 giorni, sono pari a 833 euro per omessa realizzazione di fasce di protezione e di 1.600 euro per abbruciamento di residui vegetali nel suddetto periodo, ivi comprese le stoppie dopo la mietitura in terreni cerealicoli.
Si sottolinea che, nel caso che dal focolaio si verifichi un incendio boschivo, propagatosi per la mancata effettuazione dei lavori di prevenzione, il proprietario o gestore insolvente risponde, a titolo di colpa, del reato di incendio boschivo, punito, ai sensi dell’ articolo 423-bis del codice penale, con la reclusione da 2 a 5 anni (da 6 a 10 in caso di dolo), pena inasprita per effetto del decreto legge del 10 agosto 2023, n. 105.
Negli ultimi anni, fortunatamente, gli incendi boschivi nella provincia brindisina sono stati piuttosto limitati, probabilmente anche grazie ad un’ attenta vigilanza sulla prevenzione, che ha dato i suoi frutti. Non si può comunque abbassare la guardia, e non sembri inopportuno ricordare che, purtroppo, in qualche caso eventi devastanti possono anche sottrarre vite umane, come nell’ incendio di contrada Falascuso, in agro di Ceglie Messapica, il 20 luglio dello scorso anno, quando un operaio regionale fu rimase schiacciato per lo schianto di un albero bruciato.
La prevenzione, comunque, resta lo strumento più efficace per fronteggiare gli incendi boschivi, considerato che la maggior parte di essi si sviluppa per cause colpose (per lo più inosservanza dei divieti di dare fuoco a sterpaglie ed incolti, sulle scarpate stradali, lungo fossi e sponde di canali, terreni seminativi dopo la mietitura, agli uliveti rinsecchiti dalla Xylella fastidiosa); le ipotesi di dolo sono ormai residuali, atteso che non può sussistervi alcun interesse speculativo sulle aree boscate, dacchè la Legge 353/2000 (Legge-quadro sugli incendi boschivi) ha introdotto, all’ articolo 10, l’ istituzione del Catasto comunale delle aree percorse dal fuoco.
Sulla base dei rilievi effettuati sul campo dai Carabinieri forestali, la Regione fornisce ai Comuni le cartografie georeferenziate delle superfici boscate bruciate nell’ ultima stagione; i Comuni, a loro volta, devono aggiornare annualmente il suddetto Catasto, onde imporre sulle aree indicate i vincoli indicati dalla legge: divieto di cambio di destinazione d’ uso per 15 anni, divieto di edificazione per 10 anni, così come per la caccia ed il pascolo, e di rimboschimento con risorse pubbliche per 5 anni.
L’ aggiornamento del catasto è uno strumento formidabile per scongiurare mire criminali a danno del patrimonio boschivo, e pertanto la Prefettura vigila costantemente affinchè i Comuni provvedano con puntualità all’ assolvimento degli obblighi di legge.
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