Il Tribunale di Brindisi ha emesso in questi giorni la seconda sentenza a favore dei lavoratori che per oltre 16 anni hanno prestato servizio presso il Comune di Ceglie Messapica con contratto a tempo determinato e che l’Ente licenziò il 30 aprile 2011, dopo che i rapporti di lavoro, seppur precari, risalivano al maggio 1995.
Il Comune di Ceglie Messapica negli anni scorsi non aveva inteso trovare una collocazione al personale precario lasciando nello sconforto ben sei famiglie.
La CGIL di contro aprì una vertenza che aveva trovato una soluzione anche attraverso l’intervento della Prefettura di Brindisi. Ma il Comune di Ceglie è stato refrattario ed inadempiente anche rispetto a un accordo sottoscritto davanti al Prefetto. Ecco perché la CGIL ha intrapreso una battaglia legale a tutela dei lavoratori e in questi giorni si ha evidenza dei primi risultati.
Infatti il Tribunale di Brindisi Magistratura Monocratica Lavoro, anche in conformità al noto pronunciamento delle Sezioni Unite n. 5072/16, ha già reso due decisioni che potranno essere considerate un esempio concreto e mutuabile per tutto il personale precario della pubblica amministrazione.
Nell’ambito del giudizio veniva contestata la natura simulata del rapporto di collaborazione rispetto agli anni di lavoro dal 95 al 2002, che molto argutamente il GDL rilevava già viziato nella stesura della convenzione. Sicchè veniva eccepito il superamento del limite massimo di durata del rapporto di lavoro siccome disciplinato dall’art.4 D.Lvo 368/01 (nel caso di più contratti a termine il rapporto di lavoro non può superare i 36 mesi, pena la conversione dello stesso, tanto però solo nel settore privato)
Nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione da tempo vi era contrasto giurisprudenziale che è sfociato nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale ha acclarato il principio, prontamente recepito dal Giudice del Tribunale di Brindisi, secondo cui: “ Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.”
Il lavoratore, pertanto, godrà delle differenze di retribuzione, nonché di una somma a titolo di risarcimento del danno.
Sull’ intera vicenda si rende necessaria una constatazione: l’Amministrazione Comunale, di fatto, non ha voluto accogliere le numerose richieste di collaborazione per giungere a soluzione della vertenza, formalizzate a suo tempo dalla CGIL e rimaste a tutt’oggi inevase, salvaguardando il legittimo diritto al lavoro di cittadini cegliesi ed evitando di creare enormi disagi socio-economici alle loro famiglie. A che scopo? Se solo si fosse intervenuti per tempo riconoscendo il giusto, oggi i cittadini di Ceglie Messapica non avrebbero queste gravose pronunce a cui far fronte con risorse economiche rivenienti dal bilancio comunale ed alle quali molto probabilmente ne seguiranno altre.
COMUNICATO STAMPA CGIL
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