Sottrazione punti sul titolo di guida; sospensione o revoca della validità della patente di guida; interessamento dell’Autorità Giudiziaria, limiti di velocità – controlli – ritiro patente con sanzioni pecuniarie elevatissime.
Sono questi alcuni capisaldi normativi che hanno caratterizzato, negli ultimi dieci/quindici anni, l’evoluzione “repressiva” delle dedicate norme del codice della strada finalizzate alla appropriata tutela della circolazione stradale.
E’ evidente, però, che molta strada vada ancora compiuta per allinearci ai dati dei paesi del nord Europa, Svezia e Finlandia per primi.
Tutto ciò premesso auspico, come accennato circa un anno fa allorquando la riforma si delineava in Parlamento, auspico una accelerata sul disegno di legge denominato “dell’omicidio stradale”.
Fondamentale appare relegare alla norma c.d. residuale – quella penale – l’ordinaria statuizione delle fattispecie quale la guida alterata sotto l’effetto di sostanze stupefacenti od alcoliche ovvero una chiara colpevolezza nella condotta di guida del danno, letale e grave, cagionato al soggetto che circolava incolpevolmente coinvolto in un sinistro stradale.
Desidero evidenziare come l’impostazione attuale del codice penale e della procedura, ai fini della imputazione processuale, rileva essenziale l’indagine di polizia giudiziaria che, nel caso di sinistro stradale, riguarda i c.d. rilievi; estendere ad essi ogni forma di atto di indagine (mezzo di ricerca della prova e mezzo di prova) consentirà una equiparazione a reati c.d. contro la persona ben più noti alle cronache; ma purtroppo esse sono sempre più attinte da notizie di gravissimi incidenti, magari con guidatori ubriachi o con velocità di guida prossima ai 180/200 km/h… e magari di notte o in centro città e non solo metropolitane…
Qualificata responsabilità soggettiva, dolo e colpa (quest’ultima anche con previsione) e causalità “semplificata” vista la condotta non improntata a diligenza e prudenza correlate alle condizioni meteo e dell’asfalto. Previsione di circostanze speciali e “rare” scriminanti se non quelle già note nel codice penali e note come generiche.
Massima severità edittali se a morire od a ricevere lesioni permanenti nei sinistri sono i minori.
Poi procedimenti e processi penali speciali improntati alla velocità proprio per esaltare il carattere retributivo della pena inflitta e quindi, a condanna pronunziata, da espiare. Revoca definitiva della patente di guida con eventuali sospensioni nell’ottica di 10/15/20 anni (punti a parte) sin dal primo coinvolgimento in sinistri gravi, gravissimi o mortali.
Insomma, è necessario un salto di qualità sulla linea della repressione proprio per salvaguardare la tristezza e l’agonia di quei genitori o parenti che per molti anni auspicano la definizione dei processi degli imputati della morte dei propri figli che mai, però, affrancheranno, con le sentenze, il disastro emotivo ed affettivo che una così improvvisa e prematura morte comporta.
Spero, pertanto, una rapida ed efficace nuova normativa nazionale sul punto.
Teodoro Nigro
Comandante P.M. di Brindisi
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