May 1, 2025

Il mare come opportunità di crescita economica. Il mare, allo stesso tempo, come bene primario da tutelare e salvaguardare. Ne è convinto il senatore di Forza Italia e membro della commissione ambiente Pietro Iurlaro che, a tal proposito, presenta un disegno di legge ad hoc, finalizzato a disciplinare la gestione e il controllo del mare.

“L’Italia – scrive Iurlaro –  è un Paese con una notevole estensione costiera, infatti si sviluppa per 7458 Km; per questo ritengo che disciplinare la gestione e il controllo del mare sia fondamentale. Credo, inoltre, che preservare un bene importante come il mare favorirebbe anche la crescita economica. Infatti, troppo spesso, questa risorsa non viene sfruttata al meglio, versando frequentemente in gravi condizioni di degrado e precludendo le possibilità di sviluppare il settore turistico, che anzi viene danneggiato. Ritengo sia necessario, per tutelare il nostro mare, prevedere  una gestione che assicuri un sistema amministrativo rivolto soprattutto a fronteggiare le emergenze principali che affliggono il nostro Paese; basti pensare al malfunzionamento dei depuratori e al degrado delle aree costiere o alla mancata attuazione delle convenzioni internazionali per la protezione delle risorse marine. Questo disegno di legge intende quindi superare il frazionamento delle competenze  determinate dalla riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione che, nell’assetto attuale, vede diversi enti occuparsi di tale questione in autonomia. Si intende stabilire, in virtù di quanto previsto dall’articolo 117 della Costituzione, una gestione unitaria istituendo piani nazionali e pluriennali per fronteggiare le problematiche del degrado ambientale, perché – conclude il senatore –  si superino situazioni di inquinamento incontrollato”.

 

PIETRO IURLARO

SENATORE DELLA REPUBBLICA

Di seguito, si riporta il testo del DDL

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La gestione e il controllo del mare

 

1. In attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge disciplina i princìpi fondamentali in materia di gestione e controllo del mare.

2. La gestione e il controllo del mare consiste nell’insieme delle attività conoscitive, valutative, regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e di controllo, volte a perseguire la tutela, la conservazione e la valorizzazione del mare, l’utilizzo sostenibile delle risorse marine e la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo e di crescita conservativa, attraverso un’attività pluriennale e coordinata volta a evitare il degrado e l’inquinamento e a mantenere uno stato di equilibrio ecocompatibile.

3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare individua, attraverso il Programma nazionale per la protezione del mare di cui all’articolo 2, le azioni coordinate, su scala pluriennale, volte ad assicurare il mantenimento degli equilibri marini e ambientali.

 

Art. 2.

Programma nazionale per la protezione del mare

 

1. Il Programma nazionale per la protezione del mare definisce l’insieme coordinato degli interventi volti alla corretta conservazione del mare, come risorse per il Paese e quale infrastruttura primaria oggetto in via prioritaria di azioni stabili su scala pluriennale.

2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, il Programma nazionale per la protezione del mare individua gli interventi coordinati su scala pluriennale necessari al conseguimento dei seguenti obiettivi prioritari:

a) predisporre la messa in sicurezza e la riqualificazione della rete dei sistemi di depurazione delle acque reflue, anche raggiungendo gli obiettivi indicati dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tramite l’individuazione delle situazioni di maggiore criticità e delle misure atte a fronteggiarle;

b) proteggere, bonificare e riconvertire le aree industriali ricadenti nelle aree costiere, in particolare attraverso le seguenti azioni:

1) monitorare l’intera fascia costiera italiana allo scopo di individuare i siti industriali che causano livelli di inquinamento pericolosi per la tutela dell’ambiente e per la salute umana;

2) stabilire procedure semplificate volte a favorire la dismissione e la riqualificazione dei siti costieri industriali dismessi;

3) elaborare gli strumenti normativi e tecnici necessari a modificare le situazioni negative emergenti dal monitoraggio di cui al numero 1);

4) prevedere, per i casi di inquinamento più grave e di negligenza grave da parte dei soggetti responsabili, misure che consentano forme di ripristino ambientale-marino e di compensazione;

5) elaborare politiche gestionali e di comunicazione utili a rilanciare sul piano turistico, dopo aver realizzato le attività di bonifica e di ripristino ambientali, le aree costiere;

6) predisporre strumenti di prevenzione e di repressione rispetto al fenomeno dell’inquinamento del mare causato dalla dispersione di plastica, mozziconi di sigaretta, altri rifiuti e materiali inquinanti;

7) emanare norme di coordinamento delle legislazioni regionali in vigore in materia di interventi di bonifica nei siti inquinati a causa di attività industriali nelle aree costiere, al fine di garantire l’uniforme applicazione nel territorio nazionale delle migliori pratiche in materia di tutela ambientale;

c) garantire nelle acque territoriali il rispetto degli standard internazionali di protezione del mare contenuti:

1) nella Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, adottata a Londra, il 2 novembre 1973 e resa esecutiva dalla legge 29 settembre 1980, n. 662, in materia di prevenzione e di repressione del fenomeno dello scarico in mare, da parte dei natanti, di plastica, rifiuti, liquami e residui di detersivi;

2) nella Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall’inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e resa esecutiva dalla legge 25 gennaio 1979, n. 30;

3) nella direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, come modificata dalla direttiva 2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007.

 

 

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