Ripoetiamo integralmente una nota dell’Avv. Vito Birgitta, legale di Giovanni Antonino.
Con riferimento alla notizia riportata dagli organi di stampa della sentenza del Tribunale di Brindisi con la quale è stato omologato il piano di ristrutturazione del debito proposto dal sig. Giovanni Antonino, alla luce della inesattezza di alcuni aspetti della vicenda riportati nei diversi articoli, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti al solo fine della esatta ricostruzione dei fatti.
In primis, appare opportuno chiarire che già nel 2022 il mio assistito è ricorso ad una delle procedure previste dalla vigente normativa che consente a tutti (anche a coloro che portano il nome Giovanni ed il cognome Antonino), a determinate condizioni, di ristrutturare la propria posizione debitoria a fronte della reale e documentata condizione economica e patrimoniale.
Al contrario di quanto riportato da alcuni organi di stampa, la Corte dei Conti e la Procura della Repubblica non sono state parti della procedura che, per legge, vede come contraddittori esclusivamente il debitore ed i creditori (Comune di Brindisi e Agenzia delle Entrate).
Il Comune di Brindisi, costituitosi nella procedura, così come l’Agenzia delle Entrate, si è opposto alla richiesta del sig. Antonino, contestandone l’ammissibilità, e richiedendo anche un parere alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti (parere riversato in atti e vagliato dal Tribunale).
Vale la pena chiarire (una volta per tutte?), sempre per scongiurare distorsioni nelle informazioni che possono generare (come di fatto accade da ormai 15 anni) legittimi ma infondati commenti (che in alcuni casi rischiano di tracimare in ipotesi diffamatorie) che il debito del sig. Antonino nei confronti del Comune di Brindisi, rinveniente da una condanna della Corte dei Conti, non ha natura di danno erariale ma bensì di danno di immagine.
Detto in parole più chiare: il sig. Antonino non ha sottratto alle casse comunali, e quindi ai cittadini di Brindisi, nel periodo in cui è stato sindaco, la somma di 2,2 milioni di euro, ne ha causato danni economici all’ente per il predetto importo.
La Corte dei Conti condannò il sig. Antonino per danno di immagine utilizzando come criterio per quantificarlo quello delle somme riportate nelle imputazioni per i reati contestatigli; somme tra l’altro mai realmente accertate.
Senza volersi addentrare in aspetti tecnico giuridici oggettivamente complessi e che, con tutto il rispetto per chi legge, meritano di essere trattati nelle opportune sedi giudiziarie, è bene rilevare che a fronte del pagamento mensile di 600 euro per il resto della propria esistenza, l’alternativa sarebbe quella di un pagamento, mediante l’ipotesi di pignoramento, di una somma mensile di gran lunga inferiore con una restituzione, quindi, di gran lunga inferiore a quella che si otterrebbe attraverso il piano omologato dal Tribunale.
Vale a dire che, considerando la condizione economica e patrimoniale del sig. Antonino (pensionato e privo di immobili di proprietà, avendo già subito il pignoramento e la vendita all’asta di 5 unità immobiliari compresa l’abitazione principale) allo stesso converrebbe anziché versare 600 euro al mese, vedersi pignorata una parte della pensione, pagando così una somma certamente inferiore.
Infine, non per venire meno all’impegno iniziale di fornire solo qualche chiarimento a vantaggio della ricostruzione della vicenda, sia consentita una breve considerazione, magari utile a spiegare le ragioni che hanno mosso il mio assistito a intraprendere la strada della ristrutturazione del debito nella consapevolezza che questo avrebbe generato la discussione mediatica in atto (a cui è oramai abituato) e, soprattutto, che avrebbe comportato un esborso economico maggiore di quello che avrebbe realisticamente subito se non avesse promosso la procedura di sovraindebitamento: rimediare, se pure in piccola parte, alle conseguenze di vicende, oramai risalenti a 20 anni fa, che lo hanno coinvolto forse oltre le reali personali responsabilità e tentare di fare pace, per quanto gli è umanamente possibile, con la propria amata città.
Cordiali saluti
avv. Vito Birgitta
No Comments