Il 31 Ottobre 2011 informai il Dott. Bruno Pezzuto, ache, in caso di insufficente pagamento della sosta (cioè quando “scade” l’orario riportato sul ticket), non si realizza una violazione al Codice della Strada ma va pagata solo l’integrazione più una eventuale penale prevista da apposito regolamento comunale.
Era accaduto che, a seguito del preavviso di violazione ricevuto il 3 Gennaio 2011 da un ausiliario del traffico per il prolungamento dell’orario di competenza del parcheggio a pagamento, avevo inoltrato ricorso al Prefetto per l’annullamento del verbale di preavviso.
La mia richiesta fu accolta con archiviazione, per mancanza di presupposti da parte del Comando di Polizia Municipale.
Tale richiesta era motivata con riferimento alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n 15980 del 22/03/2010, per non commessa violazione al Codice della Strada e della cicolare del Ministero degli Interni prot. n. M/2413/11 del 17/01/2003 e successiva prot. M2418/11 del 24/02/2010, con la quale si precisava che il citato preavviso non assume rilevanza giuridica e quindi non produce effetti nei confronti del destinatario e quindi va archiviato o annullato.
Nel tempo ho inoltrato altre comunicazioni al Comune, l’ultima delle quali è stata la nota del Ministero Infrastutture e Trasporti n. prot. n 3615 del 05/07/2011 e prot. n. 307 in data 15/01/2013, indirizzata dal Ministero al Comune di Oria che ribadisce che il protarsi dello stazionamento sulle strisce blu comporta la sola inadempiena cottrattuale.
Arriviamo ai giorni nostri:
Lo scorso 24 Marzo, per posta elettronica indirizzata a Prefettura, Sindaco, Assessore al traffico, Comandante P.M. e Amministratore Multiservizi, ho portato a conoscenza l’Interrogazione con risposta Camera dei Deputati 13/03/2014 n. 189. Essa verteva su un chiaro quesito: “chi prolunga la sosta nelle strisce blu oltre l’orario per il quale ha regolarmente pagato viola il codice della strada e merita una sanzione o deve saldare solo la parte mancante della tariffa?”
La domanda posta a Maurizio Lupi, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, mirava a far chiarezza sui dubbi interpetrativi sollevati da molti Comuni e su una presunta, ma inesistente, divergenza tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministero dell’Interno.
Non esiste nessuna divergenza – ha risposto il Ministero dei Trasporti – in quanto il Ministero dell’Interno ha espresso la sua posizione nel 2003 e successivamente nel 2007 e condiviso la telematica svolta nel 2010, con una serie di pareri in tal senso.
Insomma, il Ministro Lupi ritiene che a seguito dei pareri di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 15980 del 15marzo 2010 e prot. 3615 del 05 luglio 2011, i citati pareri ministeriali risultano aver avuto ampia diffusione e pertanto allo stato non appaiono necessari ulteriori interventi.
Visto il clamore suscitato dalla precisazione del Ministro, nella serata del 27 Marzo si è svolto presso il Ministero dell’Interno un incontro del ministro Angelino Alfano, del ministro Maurizio Lupi e del presidente dell’Anci Piero Fassino.
Si è convenuto che la regolamentazione della sosta è competenza dei Comuni che ne definiscono le modalità con proprio atto deliberativo.
Per le zone a strisce blu, laddove la sosta si protragga oltre il temine per il quale si è pagato, la sanzione pecuniaria potrà essere irrogata solo in presenza di specifica previsione del Comune.
Come recuperare i mancati pagamenti?
Le amministrazioni locali possono affidare al gestore del servizio le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi comprese il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice Civile e dal Codice del Consumo.
Geom. Aldo Indini Ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi
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