October 5, 2024

Il Comune di Brindisi, per anni, si è avvalso della Coop. “Ferrante Aporti” per l’espletamento di numerosi servizi nell’ambito dei servizi sociali.
Di recente è tuttavia accaduto che da parte degli uffici comunali siano state rilevate delle gravi irregolarità ed inadempimenti posti in essere dalla Cooperativa “Ferrante Aporti” nell’esecuzione di taluni di detti servizi.
All’esito delle contestazioni e delle controdeduzioni ricevute dalla “Ferrante Aporti”, il Comune di Brindisi, prima con deliberazione G.C. n. 72 del 5 marzo 2013 e poi con deliberazione G.C. n. 91 del 22 marzo 2013, ha disposto di escludere la stessa Cooperativa dal novero delle ditte di fiducia dell’Ente.
Tale esclusione comporta che alla Coop. Soc. Aporti è preclusa la partecipazione alle future gare d’appalto indette dal Comune di Brindisi.
Le contestazioni che hanno portato a comminare l’esclusione hanno riguardato l’improprio utilizzo del Centro di aggregazione giovanile di via Carena, del quale la Coop. Ferrante Aporti si è servita anche per svolgere servizi non affidatili dal Comune di Brindisi e ciò all’insaputa dell’ente civico.
Il Comune di Brindisi ha poi contestato alla Cooperativa di aver volutamente sottaciuto le vicende sociali che avevano interessato la Società Ferrari Costruzioni, con la quale la stessa Ferrante Aporti aveva costituito l’associazione temporanea d’imprese proprio per la ristrutturazione e la gestione del centro di via Carena. In particolare, è stato eccepito che la rappresentate legale aveva firmato documenti che inducevano a credere che la Ferrari Costruzioni fosse ancora esistente con tale denominazione, mentre tale ditta – alla data di sottoscrizione di detti documenti – aveva già cambiato la propria denominazione e la propria forma sociale.
E’ stato poi contestato che la Cooperativa Ferrante Aporti avesse inviato i fogli di presenza relativi alle giornate lavorative di taluni propri dipendenti dai quali si desumeva che detti lavoratori – negli stessi giorni e nelle stesse ore ma in posti diversi – avessero prestato attività sia in favore del Comune sia in favore della Provincia. Ed è stato altresì contestato che la Ferrante Aporti avesse poi “sostituto” detti fogli di presenza con altri, così facendo ingenerare ulteriori dubbi sulla identificazione delle persone che avessero effettivamente prestato l’attività lavorativa a favore dei due Enti Locali nei giorni in cui era stata rilevata la sovrapposizione oraria.
La Ferrante Aporti ha quindi proposto ricorso innanzi al TAR PUGLIA – sez. di Lecce – contestando la legittimità delle deliberazioni n.72 e n.91 adottate dalla Giunta Comunale.
Il TAR, con la recente sentenza n.2606 del 20/12/2013, ha respinto il ricorso proposto dalla Ferrante Aporti. Nelle motivazioni della sentenza, il Giudice Amministrativo ha riconosciuto la fondatezza e la gravità di tutte le contestazioni sollevate dal Comune di Brindisi nei confronti della Ferrante Aporti.

COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRINDISI

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