May 1, 2025

Ad Aldo Indini nato il 25.05.1932, era contestato dal P.M. il reato previsto dall’art.367 c.p. “per aver falsamente denunziato alla Procura della Repubblica di Brindisi, con missiva inviata in data 25.07.2014, che ignoto “ vestito con pantaloni di colore arancione e blusa usati dai dipendenti della Brindisi-Multiservizi avrebbe cercato di danneggiare la sua autovettura con una motosega”

 

Ritiene il Tribunale nell’udienza del 07/06/2016, che l’istruttoria dibattimentale non habbia dimostrato al di la di ogni ragionavole dubbio la sussistenza del reato di simulazione iscritto.

 

Dall’ascolto del teste è emerso che l’imputato dopo aver denunziato l’episodio indicato nel capo di imputazione al rappresentate legale della Multi-servizi Avv. Arigliano, inviò alla Procura della Repubblica di Brindisi una denunzia inerente l’episodio ritenuto secondo la prospettazione accusatoria, non veritiero.

 

L’istruttoria dibattimentale non ha permesso di accertare l’assunto accusatorio, e la falsità sporta dall’imputato alla Procura della Repubblica.

 

Dall’ascolto del teste Avv. Arigliano emerge, inoltre, che la Multi-servizi inviò alla procura le denunzie sporte dall’Indini per la gravità delle vicende descritte, e al fine di tutelare le esigenze dell’azienda da possibili richieste risarcitorie, attesa altresì la rilevanza mediatica che la vicenda aveva acquisito.

 

L’imputato si è sottoposto all’esame e dopo aver confermato il contenuto della denunzia ha precisato inoltre, che in passato con continue segnalazioni al Presidente Arigliano, entrò in conflitto con numerosi dipendenti della Multi-servizi per questioni legate alla sua attività professionale di Consulente Tecnico e che proprio per tale ragione ritenne l’episodio avesse una finalità intimitatoria.

 

Il complesso di tali elementi è del tutto inidoneo a dimostrare la materialità oggettiva del reato non essendo emerso alcun elemento da cui inferire la falsità della denunzia sporta dall’imputato.

 

Il Tribunale visto l’art.530 comm 2 del c.p.p. dal quale si evince Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, cioè l’impossibilità di giungere ad un accertamento della colpevolezza conduce alla pronuncia di una formula che corrisponde ad un accertamento positivo dell’innocenza.

Per tali ragioni il Tribunale, Giudice Dott. Vittorio Testi, ha pronunziato sentenza di assolvere Aldo Indini, difeso dall’avv. Francesco Della Corte del Foro di Brindisi, dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

 

 

Comunicato stampa Geom. Aldo Indini

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