May 13, 2025

piero-gioia-640Per il Tar ed il Consiglio di Stato, il rapporto tra Comune di Brindisi e la Società Monteco S.r.l. era sancito da un affidamento diretto dichiarato illegittimo.

Tant’è che il Consiglio di Stato (sentenza 541/2010) attribuisce all’Amministrazione Comunale, allora guidata dal Sindaco Onorevole Domenico Mennitti, una situazione di: “eccesso di potere, violazione e falsa applicazione delle norme regolanti l’affidamento dei servizi pubblici e i principi di concorrenza. Illogicità, perplessità dell’azione amministrativa. Disparità di trattamento…”.

Pur tuttavia il Comune non ha mai consentito l’accesso agli atti per il recupero del denaro pubblico elargito e non dovuto per via delle inadempienze ed inosservanze contrattuali e di capitolato.

Per questo motivo Piero Gioia ha scritto al Commissario Straordinario Dott. Cesare Castelli invitandolo ad “attuare i provvedimenti, previsti per legge e per regolamento comunale nei confronti di prestatori d’opera che abbiano disatteso gli obblighi contrattuali)”.

Di seguito riportiamo integralmente il testo della lettera aperta:

 

Lo scrivente Piero GIOIA, che sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge, significa quanto segue:

 in data 22 u.s. è stato presentato alla Procura di Brindisi (per il tramite della Polizia di Stato di Brindisi) un atto di denuncia (ed ove occorra di querela) verso il Comune di Brindisi e la Società MONTECO S.r.l. (azienda che ha operato per il Comune di Brindisi – dal 2010 al 2014 – per i servizi di Igiene Urbana) – allegato 1;

 

 l’atto di denuncia scaturisce da una Ordinanza (datata 23.11.2016) del Giudice per le indagini preliminari Dott. G. LICCI, il quale in ordine al Proc. Pen. N. 4196/13 RGNR – 44 n. 1665/14 Rg. GIP, riconosceva la sussistenza di una serie di reati in capo all’ex Sindaco di Brindisi Cosimo CONSALES e al legale rappresentate p.t. della MONTECO S.r.l. Sig. Mario MONTINARO – allegato 2;

 

 il GIP – Dott. LICCI – nell’Ordinanza afferma “…. (ci si riferisce all’ipotizzata omissione in atti d’ufficio per non aver il Sindaco di Brindisi fornito alcuna risposta all’istanza di accesso agli atti avanzata il 9.9.2014) …… l’omessa risposta all’istanza del 9.9.2014 che ha sicuramente rilevanza penale ma ciò dovrà formare oggetto di autonoma valutazione da parte del P.M. ..
Ed ancora : … “l’ipotizzato reato di cui all’art. 353 cp, ….. invitare il PM a procedere ad una autonoma valutazione dei fatti che presentano , prima face, una certa rilevanza penale in quanto si è accertata la plurima violazione del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto con riferimento alle violazioni di natura urbanistica e di impiego di automezzi ed attrezzature come già evidenziato con nota del 9.2.15 del Comando Polizia Municipale Brindisi;

 

 Per di più, si evidenzia che il rapporto tra Comune di Brindisi e la Società MONTECO S.r.l. nasce da un affidamento diretto (come emerge da atti presenti presso il Tribunale di Brindisi), oltretutto dichiarato illegittimo con sentenze del TAR di Lecce e del Consiglio di Stato n° 00541/2010 del 12.06.2010, nella quale si attribuisce all’Amministrazione Comunale, allora guidata dal Sindaco Onorevole Domenico MENNITTI, una situazione di: “……. eccesso di potere per violazione dei principi contenuti nel d.lgs. n.163/2006 dell’articolo 23 bis, d.l. 25.6.2008 n.112 (successivamente convertito con 1. 6.8.2008 n.133), dell’articolo 113 d.lgs n. 267/00. Violazione e falsa applicazione delle norme regolanti l’affidamento dei servizi pubblici. Violazione e falsa applicazione dei principi comunitari in materia di concorrenza. Illogicità, perplessità dell’azione amministrativa. Disparità di trattamento . Violazione della lex specialis ………”.

 

Per quanto qui significato, che vedrà interessate nel breve anche l’onorevole Corte dei Conti e l’Organo di Controllo sui Pubblici Appalti, sono a richiedere un Suo autorevole intervento affinché vengano adottate tutte quelle misure previste per legge per il recupero di denaro pubblico, elargito e non dovuto (per via delle inadempienze ed inosservanze contrattuali e di capitolato); vengano attuati i provvedimenti, previsti per legge e per “regolamento comunale” nei confronti di prestatori d’opera che abbiano disatteso gli obblighi contrattuali.

 

Convinto di ricevere rituale riscontro, porgo distinti saluti.

 

Brindisi, 24 Febbraio 2016

Geom. Piero Gioia

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