June 15, 2025

Si svolgerà domani 16 aprile presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Lecce l’udienza che discuterà nel merito il ricorso presentato, tramite l’Avv. Dario Lolli, dall’Amministrazione comunale di Torchiarolo contro la Regione Puglia con richiesta di annullamento della Delibera di Giunta Regionale n. 2349/2013 con la quale si approvava il “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell’Aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l’inquinante PM10”.

 

E’ risaputo che la Commissione Europea ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dello Stato italiano e per esso nei confronti della Regione Puglia, a causa della perdurante violazione del numero massimo di sforamenti annui del PM10 (limite 35 volte) registrati dalla centralina di Via Don Minzoni in Torchiarolo; così come è risaputo che gli atti conseguenti da assumere con potevano non essere improntati al massimo rigore scientifico.

La Regione Puglia, sulla base dei dati in questione, ha intrapreso una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per lo “Schema di Piano”, successivamente approvato e divenuto “Piano“, con la richiamata deliberazione di G.R.; la Regione, con il supporto tecnico dell’ARPA Puglia, non ha ritenuto di sottoporre a VAS lo “Schema di Piano” considerando la documentazione in essere del tutto esaustiva per l’attribuzione di ben il 92% delle concentrazioni di PM10 alla combustione della legna nei camini domestici.

 

Ciò malgrado, le molte “osservazioni” effettuate da Legambiente e dal Comune di Torchiarolo in merito allo “Schema di Piano” che, sostanzialmente, evidenziavano la necessità di ulteriori integrazioni tecniche, riguardanti anche il territorio contermini, ancor prima di addebitare ai Cittadini di Torchiarolo la responsabilità di un inquinamento che induce a gravi pericoli per la salute umana, avendo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) inserito il “particolato” nella classe n. 1, quella a maggiore rischio cancerogeno. Nella DGR 2349/2013, fra le altre prescrizioni avanzate nell’approvazione del “Piano di risanamento” vi è anche quella relativa all’anticipazione del riesame del provvedimento AIA DVA-DEC-2012-0000253 (a favore della centrale termoelettrica di Brindisi Cerano) ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

 

Legambiente sull’argomento ha sempre mantenuto un profilo basso, evitando di partecipare alle schermaglie ed agli editti emessi ex cathedra; ha evidenziato l’incrongrua e tecnicamente non motivata attribuzione del 92% degli sforamenti ai camini delle civili abitazioni di Torchiarolo, lasciando al restante effimero 8% per tutte le altre fonti di inquinamento derivanti dal comparto industriale, dal traffico, ecc.

A ciò si aggiunga che a seguito di un incontro tenutosi fra Regione Puglia ed ENEL in data 4 settembre 2013 con lo scopo di discutere delle “osservazioni” allo “Schema di Piano di Risanamento” presentate da ENEL, (fra l’altro la Regione si incontra solo con ENEL e non con tutti i soggetti che hanno presentato le “osservazioni” fra cui Legambiente) la stessa ENEL presenta documentazione tecnica dalla quale si evince che il contributo medio annuale della centrale di Cerano sulle polveri di Torchiarolo è pari al 0,67%. Con tale effimero contributo all’inquinamento acuto di Torchiarolo, è naturale chiedersi per quale motivo la Regione Puglia richiede al Ministero dell’Ambiente (prot. 4952/SP del 9/12/2013) l’apertura anticipata (data di scadenza giugno 2014) dell’AIA dell’ENEL e la riduzione, per la centrale di Cerano, di almeno il 20% del livello massico totale immesso in atmosfera e di almeno il 10% di particolato (fra cui le PM10) emesso dall’impianto rispetto al quantitativo autorizzato?

Tuttora, anche nell’ambito della procedura innanzi al TAR, la Regione nella propria “memoria a difesa” del ricorso avanzato dal Comune di Torchiarolo, non compaiono documentate argomentazioni che attestino ufficialmente, nel merito e nell’attribuzione della paternità certa ed incontrovertibile, il richiamato livello di “inquinamento acuto” da combustione di biomassa al 92%, come riportato nel Piano approvato, senza essere assoggettato a VAS. La VAS è lo strumento normativo utile per effettuare gli approfondimenti tecnici necessari per individuare concretamente le fonti di inquinamento, allargando ai territori contermini l’analisi ed il monitoraggio, fatto salvo che Torchiarolo è il territorio più piccolo e meno denso della Provincia di Brindisi e che la tipologia di riscaldamento domestico non è differente nei paesi limitrofi. E’ ancora più paradossale che nella “memoria a difesa” della Regione vengano allegati ben 4 pareri di esperti universitari dei quali però non si riportano i nomi, motivando ciò con la gratuità dell’intervento tecnico effettuato. Ci si chiede se sia deontologicamente corretto, oltre che giuridicamente valido, presentare a difesa, memorie tecniche non firmate dagli estensori. Tutto ciò, e ci ritorneremo, fatto salvo che l’enfasi con la quale la Regione presenta tali “quesiti tecnici” non sono affatto in contrasto con le richieste di ampliamento della documentazione che ha condotto all’approvazione del “Piano di Risanamento” ed alla demonizzazione a “reprobi inquinatori” dei cittadini di Torchiarolo.

Legambiente ha sostanzialmente richiesto, nelle proprie osservazioni, un approfondimento dirimente rispetto all’individuazione della/e fonti d’emissione delle PM10 anche attraverso la ricerca dei “radioisotopi” del carbonio ed in particolare del 14C; tale isotopo è attribuibile alla combustione della biomassa ed al polline e presenta un “periodo di vita” pari a 5700 anni, ben minore del 12C che, in quanto stabile e fossile, può essere prodotto solo dalla combustione del carbone e dai carburanti da traffico (petrolio, benzine varie). Appare opportuno riportare che l’analisi del 14C è “normalmente” effettuata, per la datazione dei reperti archeologici, presso l’Università del Salento alla Cittadella della Ricerca di Brindisi ed a soli 20 chilometri da Torchiarolo; non si ritiene sussistano grosse difficoltà, come invece riporta ARPA nelle risposte date alle “osservazioni”, nell’analizzare un frammento microscopico di un reperto archeologico, rispetto all’analisi di un “filtro” contenente le PM10.

Comunque, Legambiente ritiene che sia doveroso sfuggire da preconcetti nel rappresentare gli interessi della comunità, nel qual caso dei cittadini di Torchiarolo; preconcetti che purtroppo hanno portato ad un contenzioso che avrebbe dovuto essere evitato semplicemente garantendo terzietà nel procedimento e nell’esame delle “osservazioni” e realizzando, come del resto previsto dalla stessa norma regionale sulla VAS, un incontro pubblico nel quale chiarire la posizione della Regione anche a seguito delle richiamate risultanze.

 

 

COMUNICATO STAMPA LEGAMBIENTE – Circolo “T. Di Giulio” Brindisi

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