L’ anno 2021 ha visto, tra l’ altro, un rinnovato impegno dei Carabinieri Forestali, in tutta la provincia di Brindisi, nella tutela della sicurezza agroalimentare, a beneficio della collettività dei consumatori.
Pur consapevoli delle difficoltà economiche generalizzate, derivate soprattutto da due anni di emergenza da CoViD-19, i Forestali dell’ Arma hanno ritenuto di non poter abbassare la guardia nel salvaguardare un diritto così importante, quale quello della salute, che la nostra carta costituzionale garantisce a tutti i cittadini.
Pertanto, nell’ ultimo anno trascorso sono state verificate complessivamente 130 attività commerciali, nei vari settori: lattiero-caseario, ortofrutticolo, cerealicolo, vitivinicolo e della vendita al dettaglio.
Ne sono emerse 11 violazioni amministrative ed una penale, con un’ incidenza di illegalità inferiore al 10%, a testimonianza del fatto che la maggior parte degli operatori commerciali lavorano nel pieno rispetto delle norme.
Sono state comminate multe (sanzioni amministrative) per un importo complessivo superiore a 22.000 euro.
In questo primo scampolo del 2022, sono stati già verificati 32 esercizi commerciali e produttivi, con un riscontro di 4 illeciti amministrativi ed 1 penale, con importi sanzionati di 6.500 euro.
L’ attività di controllo si focalizza soprattutto sulla verifica della rintracciabilità dei prodotti posti in commercio, che deve essere garantita lungo tutti i passaggi della filiera, secondo quanto stabilito dal Regolamento CE 178/2002 e dal Decreto legislativo n. 190 del 2006.
Anche le frodi in commercio, talvolta alquanto subdole, rappresentano la maggior parte delle violazioni penali rilevate; il reato previsto dall’ art. 515 del codice penale, per il suo accertamento, richiede per lo più complesse verifiche incrociate, al fine di stabilire se prodotti posti in commercio con marchi di tutela dell’ origine (DOP e IGP) non siano invece “taroccati”.
Altro aspetto importante è quello dell’ etichettatura e delle informazioni al consumatore, che risponde ai dettami del Regolamento UE 1169/2011, le cui violazioni sono sanzionate dal Decreto legislativo n. 231 del 2017. Sono informazioni obbligatorie quelle che relative all’ identità e composizione dell’ alimento, alla sicurezza e ad eventuali effetti nocivi (allergeni), impatto sulla salute, durata e condizioni di conservazione, caratteristiche nutrizionali.
Va specificato che la maggior parte delle violazioni amministrative di settore possono essere sanate, se l’ operatore ottempera a seguito di diffida (istituto introdotto dal cosiddetto “Decreto Campolibero” nel 2014 ed esteso nel 2020 a tutto il settore, nei casi in cui è possibile rimediare alla violazione, e la stessa, comunque di lieve entità, non sia stata reiterata), con prescrizioni, per non conformità ai requisiti necessari per l’ informazione ai consumatori.
All’ approssimarsi delle festività pasquali, in cui generalmente si registra un incremento di vendite nel settore agroalimentare, i controlli saranno intensificati; fra i settori su cui si concentra maggiormente l’ attenzione si conferma quello dei prodotti da forno, voce significativa dell’ industria e artigianato agroalimentare locale.
Il settore della panificazione e dei prodotti da forno, proprio per la sua importanza, è strettamente disciplinato: oltre ai Regolamenti comunitari 178/2002 e 1169/2011 che indicano, rispettivamente, i requisiti per la sicurezza, attraverso la rintracciabilità dei prodotti alimentari lungo tutta la filiera fino al consumo al dettaglio, e le informazioni essenziali (ingredienti, termine minimo di conservazione, ecc.) e accessorie che devono essere riportate sulle confezioni e le etichette. Il regolamento 828/2014, poi, individua le modalità per le indicazioni sulla presenza di glutine.
La definizione di pane, secondo la normativa italiana (Decreto del Presidente della Repubblica n. 502 del 1998) è attribuita alla pasta lievitata sottoposta a cottura; successivamente, con l’ introduzione di prodotti conservati, si è reso necessario distinguere il pane fresco da quello “a durabilità prolungata”, sottoposto a congelamento (Decreto 1° ottobre 2018).
I requisiti dei prodotti dolciari da forno più comuni (panettone, pandoro, colomba), invece, sono esposti nel Decreto del 22 luglio 2005.
Infine, un occhio alla tutela dell’ ambiente anche quando si fa la spesa. Da quando è intervenuta la legge n. 123 del 2017 a recepire la direttiva comunitaria 2015/720/UE sulla riduzione dell’ utilizzo di borse di plastica, i Carabinieri Forestali hanno indirizzato controlli mirati sulla produzione e commercializzazione dei cosiddetti “shoppers”.
Come è noto, a parte le borse riutilizzabili, che pure devono avere determinate caratteristiche, gli “shoppers”, monouso ed in materiale ultraleggero, devono comunque avere un costo per il consumatore, contenere un minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60% e riportare la dicitura di conformità agli standard EN12432:2002.
Tutto ciò, nell’ ottica generale di ridurre sempre più, fino all’ eliminazione, l’ uso della plastica, fra i principali responsabili dell’ inquinamento del territorio, e soprattutto dei mari.
Le multe per chi commercializza “shoppers” irregolari sono molto “salate”: 5.000 euro, indipendentemente dal numero accertato, in applicazione del “Testo Unico Ambientale” (decreto legislativo n. 152 del 2006, articoli 226-bis e 261). Naturalmente, nei primi tempi di applicazione della norma, le situazioni di illegalità erano molto diffuse; oggi, grazie anche all’ azione di informazione e di contrasto dei Carabinieri Forestali, almeno in provincia di Brindisi, le violazioni diventano sempre più rare.
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