Il Tribunale Amministrativo regionale di Lecce ha sospeso l’ordinanza del sindaco di Brindisi, Pino Marchionna, in tema di emissioni sonore e di limiti orari.
Il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso presentato dal comitato di residenti del centro storico che riteva che l’ordinanza sindacale fosse lesiva dei propri interessi.
Di seguito il testo integrale del provvedimento:
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2023, proposto da Comitato “–OMISSIS-”, in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Silvestre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi Dipartimento di Prevenzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento in parte qua, previa sospensione dell’efficacia, anche con decreto provvisorio monocratico ex art. 56 c.p.a., della ordinanza del Sindaco del Comune di Brindisi n. 31 del 6 luglio 2023, avente ad oggetto “STAGIONE ESTIVA 2023, DISPOSIZIONI STRAORDINARIE E DEROGA ORARIA ED AI LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE”, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Brindisi in pari data;
– di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare del parere della A.S.L. di Brindisi, Servizio Igiene e Sanità Pubblica
– Dipartimento di Prevenzione, prot. n. 0076509 del 6 luglio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alle controparti e depositato in data 21 Luglio 2023, alle ore 14,27;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, appaiono condivisibili le principali censure formulate nel ricorso incentrate sia sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, nonché dell’art. 16 comma 3 della Legge Regionale Pugliese 12 Febbraio 2002 n. 3, in quanto le predette previsioni normative consentono, con ogni evidenza, la deroga ai previsti valori limite assoluti e/o differenziali delle emissione sonore soltanto per attività sporadiche ed occasionali – quali una festa comunale, uno spettacolo in piazza, una specifica manifestazione destinata a tenersi in una certa data ed in una certa ora – ma non permettono in alcun modo l’estensione, per un rilevante periodo temporale (oltre due mesi, tutti i giorni dalle ore 20,00 alle ore 1,00), ad attività all’aperto di carattere continuativo, quale quella dei numerosi esercizi pubblici presenti nel centro urbano cittadino del Comune di Brindisi, la cui capacità di incidere (in senso negativo) sul bene giuridico-salute tutelato dalle norme in tema di inquinamento acustico è talmente superiore a quella della attività sporadica ed
occasionale da non poter in alcun modo esservi assimilata, sia sull’eccesso di potere per carenza di una adeguata istruttoria, non essendo stato fissato alcun limite massimo e non essendo stato valutato (tra l’altro), nella specie, l’effetto cumulativo delle emissioni sonore prodotte contestualmente dai numerosi esercizi pubblici e locali commerciali con attività all’aperto ubicati nel centro urbano cittadino di Brindisi. Ritenuto, altresì, presente il pregiudizio di estrema gravità ed urgenza allegato dalle parti ricorrenti (lese nel loro diritto fondamentale alla salute e al riposo notturno), tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione (14 Settembre 2023).
P.Q.M.
Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dai ricorrenti e, per l’effetto, sospende provvisoriamente in parte qua (nei limiti dell’interesse azionato dei ricorrenti) l’efficacia dell’ordinanza sindacale impugnata.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare proposta la Camera di Consiglio del 14 Settembre 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone comunque ivi citate
No Comments