May 12, 2025

“La contestazione per eccesso di velocità obbliga di attestare nel verbale il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità: è questa la decisione a cui è giunta la Corte di Cassazione civile (sezione VI con ordinanza 14/03/2014 n. 5997), che ha accolto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 204 bis del C.d.S. 1992.

I fatti:
Il ricorrente formulava opposizione avverso un verbale di accertamento con cui gli era stata contestata la violazione prevista dall’Art.142 comma 9, dello stesso C.d.S. sostenendo l’illegittimità dell’atto impugnato per assunta violazione delle disposizione dettate all’art. 2 del D.M. del 15 agosto 2007, in ordine delle modalità di accertamento della contestata infrazione amministrativa.

 

Il ricorrente prospettava anche con riferimento alla natura fissa o mobile del segnale di preavviso della postazione di controllo chiedendo chiarimenti ai verbalizzanti, nell’immediatezza della contestazione, così rimanendo salvaguardato il suo diritto di difesa.

 

E’ desumibile anche, come esposto dal ricorrente nel suo innesto successivo direttamente nel corpo del Codice della strada, essendo stato inserito per effetto dell’art. 3  del D.L. 3 agosto 2007,n.117, convertito con modificazione nella L.2 ottobre 2007, n. 160-il nuovo comma 6 bis nel testo dell’art. 142 C.d.S. alla stregua del quale “ le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilievo della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del C.d.S.”.

 

Con la stessa disposizione innovativa veniva rimessa l’individuazione delle modalità di impiego ad apposito decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno ed il primo di tali decreti attuativi – adeguatamente anche richiamato dal ricorrente – è stato adottato il 15 agosto 2007, prevedendosi, in particolare all’art. 2 (primo comma) che “ i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo dove viene effettuato il rilevamento della velocità, in modo da garantir il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”, aggiungendosi, nello stesso articolo che “la distanza tra i segnali o dispositivi e la postazione di rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del segnale dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro Km”, senza lasciare alcun margine di discrezionalità alla P.A. circa la possibile elusione di si fatto accorgimento alla facoltà di ricorrere  a sistemi informativi alternativi.

 

Alla stregua di tali elementi sarebbe stato necessario che gli agenti verbalizzanti avessero attestato, nel relativo verbale, tale indispensabile modalità di accertamento anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità proprio al fine di porre l’assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell’accertamento in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari.

 

Non essendo stato assolto dalla P.A., ne consegue che l’attività di verbalizzazione delle operazioni riguardanti l’accertamento, non avrebbe potuto considerarsi, nella fattispecie legittima, donde l’invalidità dell’impugnato verbale, motivo per cui  la Corte ha accolto il  ricorso.

 

Comm. Geom. Aldo Indini Ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi

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