La vicenda delle Fontana Tancredi ha qualcosa di paradossale. Fa poco onore ad una città che purtroppo dimostra troppo spesso disinteresse per il proprio patrimonio artistico e monumentale e per la sua millenaria storia. Un minimo di logica civile avrebbe voluto che fosse impossibile offendere oltre la Fontana Tancredi concedendo un permesso di costruire esattamente a pochissimi metri dietro il monumento.
Ma i nostri Uffici comunali non finiscono mai di stupirci. Nonostante nel 1968 fosse stata inviata una precisa indicazione dal soprintendente Renato Chiurazzi al fine di ampliare la zona di rispetto, il dirigente comunale dell’epoca (e quelli succedutesi) non dette alcun riscontro. Ed è stata anche una fortuna che quella lettera non sia andata “casualmente persa”.
Ora dopo varie diatribe che ha visto protagonisti da una parte le associazioni ambientaliste (Italia Nostra, Legambiente, Fondazione Tonino Di Giulio, Touring Club Italiano – Club territoriale di Brindisi, Amici dei Musei, Club per Unesco Brindisi) e dall’altra la ditta costruttrice, con la partecipazione della Provincia di Brindisi che, per le proprie competenze, ha cercato di porre rimedio ad una incresciosa situazione.
Proprio quest’ultimo Ente con un lungo e approfondito atto (nr.148 del 1 marzo 2017) ha determinato, tra l’altro, quanto segue:
· di dare atto che per il permesso di costruire n. 127, rilasciato dal Comune di Brindisi in data 31.03.2010, sussistono gli elementi di illegittimità sopra evidenziati in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia allora vigente;
· per le motivazioni espresse in narrativa, di ravvisare la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento del permesso di costruire n. 127, rilasciato dal Comune di Brindisi in data 31.03.2010 al sig. Labate Giuseppe, ritenuto prevalente rispetto agli interessi privati consolidati;
· di annullare il permesso di costruire n. 127, rilasciato dal Comune di Brindisi in data 31.03.2010 al sig. Labate Giuseppe ed eventuali ulteriori autorizzazioni, nulla osta ed atti comunque denominati, connessi con il permesso di costruire annullato;
· di demandare al Comune di Brindisi la presa d’atto del presente provvedimento e contestualmente verificare la corretta applicazione dello stesso;
· di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241 del 07.08.1990 è l’arch. Pietro Calabrese;
· di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni;
· di notificare e comunicare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Brindisi ed agli interessati;
· di comunicare il presente provvedimento, entro trenta giorni dall’adozione, al competente Ufficio regionale, ai sensi del secondo comma dell’art. 39 della L.R. 22/2006.
/c.s.
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