Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una iniziativa legislativa che contiene “Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese”.
Una proposta di legge che intende sostenere l’attività dei produttori di birra artigianale pugliese, uno dei comparti dell’ambito agro-alimentare ed artigianale che si sono maggiormente sviluppati negli ultimi anni nella nostra regione, nonché oggetto di crescente domanda da parte dei consumatori.
Gli elementi di interesse sono molteplici: economici, produttivi, turistici e culturali.
L’intento è quello di inserire a pieno titolo questa attività nell’ambito della programmazione delle politiche di sviluppo economico, culturale e turistico della Regione Puglia.
L’articolo 1 individua le finalità, volte anche al sostegno di una filiera locale delle materie prime.
L’articolo 2 contiene le definizioni (birra artigianale, birra agricola, piccolo birrificio indipendente, birrificio agricolo, micro birrificio), conformi a quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento.
L’articolo 3 disciplina i termini della vendita diretta.
L’articolo 4 contiene un riferimento espresso alla promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, al fine di sostenere le filiere locali.
L’articolo 5 promuove iniziative di valorizzazione della birra artigianale e prevede iniziative di sensibilizzazione, educazione e formazione sul “Bere responsabile”.
L’articolo 6 attribuisce alla Giunta l’onere dell’adozione del conseguente regolamento attuativo della Legge. Gli interventi dovranno essere compatibili con la pertinente programmazione regionale settoriale in materia di politiche di valorizzazione del tessuto economico e sociale’ Si istituisce, inoltre, il marchio regionale “Birra artigianale di Puglia”.
L’articolo 7 definisce e disciplina le figure di Mastrí Birrai e Mastre Birraie di Puglia, individuando il relativo percorso di formazione professionale.
L’articolo 8 prevede che la Regione favorisca la qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze relative alla produzione di birra.
L’articolo 9 specifica quali sono gli strumenti di programmazione utilizzabili per dare attuazione alle finalità della proposta.
L’articolo 10 contiene la disposizione in tema di copertura finanziaria.
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