June 28, 2025

Con la sentenza n. 1108/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce ha accolto il ricorso presentato da INWIT nei confronti del provvedimento del Comune di Aradeo (LE) che negava l’autorizzazione alla realizzazione di un’infrastruttura digitale di telecomunicazione, in via Elsa Morante. La questione riguarda l’installazione di una nuova torre di telecomunicazione mobile in una zona individuata come “area bianca” dal Piano Italia 5G del PNRR, che ha come obiettivo favorire lo sviluppo della connettività all’avanguardia anche nelle aree a fallimento di mercato, ovvero non previste nei normali piani di investimento degli operatori di telecomunicazioni. Una pronuncia rilevante, in quanto permette di far chiarezza sulla prevalenza degli interessi pubblici connessi allo sviluppo della rete infrastrutturale di telecomunicazione per l’esecuzione del Piano Italia 5G del PNRR su qualsiasi diversa previsione Comunale.

Nel dettaglio, il TAR Puglia ha accolto il ricorso di INWIT, che in qualità di capofila del Piano Italia 5G del PNRR è impegnata a realizzare una torre di telecomunicazione nell’area in digital divide del Comune di Aradeo. La sentenza ha sancito l’illegittimità del diniego comunale, poiché in contrasto con la norma che sancisce la possibilità di derogare ai regolamenti comunali quando l’opera è finalizzata a garantire il rapido raggiungimento degli obiettivi del Piano 5g DEL pnrr (art. 4, comma 7-bis, del D. L. n. 60/2024).

I giudici amministrativi precisano che nel caso in cui INWIT agisca nell’ambito del PNRR non può essere paragonata a un qualsiasi operatore economico, mosso da finalità di natura puramente imprenditoriale, ma deve esser considerata come attuatore di un progetto pubblico per il perseguimento dell’interesse generale. In questa veste, INWIT abilita infatti la connettività dei cittadini, che altrimenti resterebbero privi del servizio di connettività. Ed è proprio questa finalità superiore di interesse pubblico, da conseguire con la massima celerità, che secondo il TAR giustifica la natura eccezionale e derogatoria delle disposizioni, non solo rispetto alla pianificazione comunale, ma anche rispetto a precedenti piani di sviluppo proposti dagli stessi operatori.

Infine, la sentenza ribadisce che, ai sensi della stessa norma, pur restando ai Comuni la facoltà di autorizzare l’installazione, la realizzazione delle nuove infrastrutture di telecomunicazione secondo il Piano Italia 5G del PNRR deve essere conforme ai pixel individuati come necessari sul territorio nazionale e indicati all’interno del Bando di gara Italia 5G del PNRR.

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