October 4, 2024

A Brindisi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per “reiterazione nella guida senza patente” un 25enne, un 23enne e un 38enne tutti di Brindisi, controllati rispettivamente: il 25enne in via Ligabue a bordo di una Ford Fiesta, il 23enne alla guida di una Renault Twingo in Piazza Japigia e il 38enne in località San Paolo alla guida di una Fiat Punto. Tutti i veicoli sono risultati intestati ad altre persone che ne hanno consentito l’uso agli indagati. Dal controllo dei documenti di guida è emerso che i tre erano sprovvisti della patente di guida perché gli era stata revocata dalla Prefettura di Brindisi, reiterando pertanto la violazione nell’ambito del biennio.

Nella situazione appena descritta la guida senza patente, la cui violazione costituisce un illecito depenalizzato, assume invece carattere penale, configurandosi quale autonoma fattispecie di reato alla quale si applica la pena dell’arresto sino ad un anno. È una delle due ipotesi dell’art. 116 del codice della strada che riveste carattere penale restando esclusa dalla depenalizzazione, poiché è stato accertato un comportamento recidivo nel biennio. In tutte le ipotesi che assumono carattere penale per la reiterazione dell’illecito depenalizzato, in luogo del fermo amministrativo del veicolo, solo nel caso in cui appartenga al contravventore, trova applicazione la sanzione accessoria della confisca, che è l’acquisizione coattiva da parte della pubblica amministrazione di determinati beni, nei confronti di chi ha commesso il reato, o che sono serviti, o furono destinati a commettere il reato. La seconda ipotesi dell’art. 116 che riveste carattere penale concerne la guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione. Nell’ipotesi in cui il veicolo con cui è stato commesso il reato, non appartenga all’indagato come nei tre casi sopra indicati, è affidato al proprietario che risponderà di “incauto affidamento”, poiché lo ha affidato o ne ha consentito la guida a persona che non ha conseguito la corrispondente patente di guida.

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