La vicenda Aliotto che si trascina da oltre un anno e mezzo, torna nuovamente davanti al Tar di Lecce.
Al centro della controversia c’è la richiesta della società di modificare la destinazione urbanistica dell’area ancora da edificare nell’ambito della convenzione che ha accompagnato la realizzazione del BrinPark, trasformando l’originaria destinazione alberghiera in un complesso con funzioni commerciali e di servizio, comprese attività legate alla ristorazione ed al tempo libero.
Per ricostruire l’ultimo capitolo della vicenda occorre però tornare al 30 gennaio 2025, quando Aliotto presentò al Comune la richiesta di variazione d’uso dell’UMI 7 del comparto F1/20, nella zona Sant’Elia, in viale Caduti di via Fani.
La società, proprietaria dell’area, chiedeva di poter realizzare cinque corpi di fabbrica destinati ad attività commerciali e di servizio, attraverso una modifica della convenzione urbanistica. Nella successiva diffida inviata il 6 giugno 2025 al sindaco, al presidente del Consiglio comunale, ai consiglieri, al segretario generale e agli uffici comunali, Aliotto ricordava che l’UMI 7 aveva una destinazione alberghiera e sosteneva che la variazione richiesta rientrasse tra quelle consentite dall’articolo 49 delle NTA del Comune.
La società precisava inoltre che l’intervento avrebbe riguardato attività commerciali e di servizio, con esclusione del commercio al dettaglio, indicando tra le possibili destinazioni bar, pizzerie, ristoranti, pasticcerie, attività per il tempo libero, lo sport e palestre. Secondo Aliotto, la proposta non avrebbe modificato né gli standard urbanistici né le volumetrie previste.
La pratica, si legge nella diffida, era stata istruita dagli uffici con parere favorevole e inserita all’ordine del giorno del Consiglio comunale del 27 maggio 2025. La delibera, tuttavia, venne ritirata prima dell’esame dell’aula.
Da qui la diffida della società, che rivendicava “il diritto e interesse a una risposta definitiva” e chiedeva agli organi comunali di pronunciarsi espressamente entro trenta giorni, avvertendo che, in mancanza, avrebbe tutelato le proprie ragioni “in ogni sede giudiziaria competente”.
Il ricorso e la sentenza del Tar
La risposta, secondo la ricostruzione successiva di Aliotto, non arrivò nei termini auspicati. La società presentò quindi ricorso al Tar di Lecce contro il silenzio dell’Amministrazione, chiedendo al tribunale di accertare l’inerzia del Comune e di ordinare all’Ente di pronunciarsi sull’istanza.
Nel frattempo il Comune, dopo la presentazione del ricorso, trasmise alla società una nota del 29 luglio 2025. L’Amministrazione sosteneva che la proposta di variazione potesse essere considerata conforme all’articolo 49 delle NTA, ma spiegava di voler procedere a una valutazione dell’effettivo interesse pubblico, anche in relazione agli standard complessivi destinati ai servizi pubblici e alle attrezzature di interesse generale.
Nella stessa comunicazione il Comune richiamava anche la situazione societaria di Aliotto, evidenziando che nel maggio 2020 la società aveva deliberato il proprio scioglimento e la liquidazione e risultava inattiva. L’Amministrazione riteneva quindi necessario comprendere le cause dello scioglimento e i criteri della liquidazione, anche in relazione alla possibilità per la società di proseguire direttamente nell’attuazione della convenzione urbanistica qualora fosse stata modificata.
Il Tar, però, ritenne che quella risposta non fosse sufficiente.
Con sentenza pronunciata il 15 aprile 2026, a seguito della camera di consiglio dell’8 aprile, la Prima Sezione del Tar di Lecce accolse il ricorso di Aliotto. I giudici rilevarono che la nota del Comune del 29 luglio 2025 non conteneva una decisione definitiva sull’istanza, definendone il contenuto “sostanzialmente dilatorio e soprassessorio”.
Il tribunale richiamò quindi l’obbligo previsto dall’articolo 2 della legge 241/1990 di concludere il procedimento avviato su istanza di parte con un provvedimento espresso e condannò il Comune di Brindisi a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attraverso “determinazioni conclusive che valgano a definire il relativo procedimento”.
Nella stessa sentenza il Tar stabilì che, in caso di inutile decorso del termine, si sarebbe potuto procedere, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, con spese a carico dell’Amministrazione comunale.
Il Comune venne inoltre condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre agli accessori di legge e all’eventuale contributo unificato.
Il Consiglio comunale dice no
La vicenda arriva così al passaggio decisivo del 28 agosto 2026, quando il Consiglio comunale di Brindisi esamina la richiesta di Aliotto e la respinge con un voto pressoché unanime: 27 voti favorevoli al diniego e un solo voto contrario.
La proposta della società, dunque, viene formalmente bocciata dall’assemblea cittadina.
Il caso sembrerebbe chiuso. Invece, il 10 settembre, Aliotto torna davanti al Tar chiedendo proprio l’attivazione del meccanismo previsto dalla precedente sentenza: la nomina di un commissario ad acta che intervenga “in luogo dell’Amministrazione”.
Secondo il legale della società, avvocato Angelo Vantaggiato, il procedimento non risulterebbe ancora definito nei termini indicati dal tribunale.
È questo il punto sul quale si apre ora un nuovo confronto: la società ritiene che il voto del Consiglio comunale del 28 agosto non sia sufficiente a considerare concluso il procedimento perchè erano necessari ulteriori adempimenti formali entro il termine fissato dal Tar, ossia la comunicazione formale del procedimento al Tribunale e alla stessa società ricorrente.
Confcommercio e Confesercenti: “Attendiamo spiegazioni immediate”
Confcommercio e Confesercenti affermano di aver appreso dalla stampa la notizia relativa all’istanza presentata da Aliotto e chiedono ora chiarimenti immediati al Comune.
“Il Comune di Brindisi aveva l’obbligo di fornire una risposta, così come sentenziato proprio dal Tar salentino, entro sessanta giorni. Cosa che ha fatto proprio sullo scadere di tale termine, il 28 agosto 2026, con voto pressoché unanime del Consiglio Comunale che ha detto chiaramente ‘no’ alla trasformazione dell’investimento da destinazione alberghiera (così come previsto nella convenzione sottoscritta a suo tempo) a destinazione in gran parte riconducibile al food and beverage”.
Le due organizzazioni proseguono ricordando che il 10 settembre Aliotto ha nuovamente investito il Tar della questione:
“La società Aliotto ha fatto nuovamente ricorso al Tar chiedendo che, in esecuzione della precedente sentenza, venga disposta la nomina di un commissario ad acta affinché decida al posto dell’Amministrazione Comunale. Il tutto, molto probabilmente a causa della mancata notifica del deliberato consiliare alla controparte ed all’autorità giudiziaria amministrativa”.
Per Confcommercio e Confesercenti, proprio questo aspetto merita un chiarimento urgente:
“L’aspetto gravissimo è rappresentato dal fatto che la notifica del deliberato dopo la scadenza dei sessanta giorni potrebbe non sanare la situazione visto che nei termini previsti il procedimento non è stato definito, così come aveva stabilito il Tar”.
Le associazioni chiedono quindi all’Amministrazione comunale “immediate delucidazioni sull’accaduto” e annunciano anche possibili iniziative giudiziarie:
“Preannunciando l’avvio di una azione legale nei confronti di Aliotto a tutela dei reali interessi degli esercenti e per il pieno rispetto della convenzione urbanistica sottoscritta da Comune e Aliotto nel 2008, attraverso cui la stessa società ha potuto realizzare il parco commerciale, riservandosi di costruire in un secondo momento la struttura alberghiera”.
La replica dell’Amministrazione: “Richiesta incomprensibile”
A stretto giro è arrivata la nota del Comune di Brindisi, che ricostruisce diversamente la vicenda e contesta la necessità dell’intervento di un commissario ad acta.
“Con riferimento alla vicenda Aliotto e alla notifica al Comune di istanza per la nomina del Commissario ad acta, si rende noto quanto segue”, si legge nella comunicazione diffusa dall’Amministrazione.
Il Comune ribadisce innanzitutto l’esito del voto:
“Il 28 agosto 2026, il Consiglio comunale, all’unanimità, ha respinto la richiesta di Aliotto di cambio di destinazione d’uso degli immobili non ancora realizzati dalla società nell’ambito della convenzione ‘Brin Park’”.
Ma per l’Amministrazione c’è un elemento ulteriore che dimostrerebbe come la società fosse già a conoscenza della decisione assunta dall’aula.
“Nello stesso giorno Aliotto, a poche ore dal termine della seduta consiliare, ha prodotto domanda di accesso agli atti del Consiglio comunale, che aveva deliberato sull’argomento, di fatto palesando chiaramente la conoscenza dell’atto e dell’esito”.
Il Comune sostiene inoltre di aver proceduto agli ulteriori adempimenti amministrativi:
“Si è provveduto, inoltre, a formalizzare comunque alla società la chiusura dei relativi provvedimenti amministrativi (Urbanistica e SUAP) all’esito della determinazione consiliare”.
Da qui la valutazione conclusiva dell’Amministrazione:
“Pertanto, la richiesta di nomina del Commissario ad acta, da parte di Aliotto appare quantomeno incomprensibile”.
Una questione ancora aperta
Il punto centrale della controversia sembra riguardare dunque gli effetti del voto del Consiglio comunale del 28 agosto e gli adempimenti formali che ne sono seguiti. O meno.
Da una parte Aliotto sostiene davanti al Tar che il procedimento non risultava definito nei termini stabiliti dalla sentenza. Dall’altra il Comune afferma di aver assunto la decisione entro il termine e di aver successivamente formalizzato la chiusura dei procedimenti amministrativi (anche se non precisa la data della trasmissione della delibera consiliare) sottolineando inoltre che la società aveva già chiesto di accedere agli atti della seduta consiliare.
A questo punto sarà il Tar di Lecce a dover valutare se sussistano ancora i presupposti per l’intervento del commissario ad acta.
Ed, eventualmente, occorrerà capire se il commissario ad acta potrà delegittimare la scelta dell’intero consiglio comunale che ha espresso il proprio diniego sulla trasformazione della destinazione d’uso.
La partita Aliotto, insomma, resta aperta. E questa volta il nodo non riguarda soltanto la destinazione futura dell’area: riguarda anche il modo in cui l’Amministrazione ha dato esecuzione a una sentenza del giudice amministrativo.
Ore.Pi.
