July 27, 2024

Brundisium.net

La notizia non ha avuto il risalto che merita ma è di quelle che fanno comodo ai cittadini che hanno pendenze con il Comune di Brindisi ed alle casse dello stesso ente.

Il Comune di Brindisi ha emanato il regolamento per aderire alla nuova definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

 

La deliberazione è stata adottata il 25 gennaio scorso dal Commissario Straordinario Santi Giuffrè, con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Pasquale Greco.

 

Dopo diverse richiesta, quindi, il Comune di Brindisi ha deciso di recepire la Legge numero 172 del 4/12/2017 che, tra l’altro, approva “una nuova definizione agevolata delle entrate comunali che estende, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° Gennaio al 30 Settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di rottamazione (D.L. 193/2016)”.

 

In pratica, chiunque abbia ricevuto una cartella riguardante debiti con il Comune di Brindisi dal 2000 al 2017 (Ici, Tari, Tarsu, Multe automobilistiche elevate dalla P.M.) potrà assolvere il debito pagando una quota ridotta (senza sanzioni ed interessi, oppure- limitatamente alle multe -senza corrispondere gli interessi).

 

Al fine di permettere ai contribuenti di usufruire di questa nuova definizione agevolata, il Commissario Giuffrè ha ritenuto opportuno integrare con le nuove disposizioni il Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 1 del 30/1/2017.

 

 

Questo il testo del nuovo regolamento approvato:

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata
Articolo 4 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata
Articolo 5– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
Articolo 6- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

 

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
1.Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 1 comma 11 quater decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata
1. Relativamente alle entrate comunali di cui all’articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, a tutto il 16 ottobre 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;
d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata
1.Ai fini della definizione di cui all’articolo 2, il debitore presenta al Concessionario apposita istanza entro il 15 maggio 2018.

2. L’istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell’istanza, l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto di cui all’articolo 4. Nell’istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di 5 (cinque) rate di cui l’ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 28 febbraio 2019, nonché l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite. Resta fermo che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 ed il restante 30% nell’anno 2018, per cui il pagamento delle rate dovrà essere effettuato distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di 4 (quattro) rate nel 2018 e di 1 (una) rata nel 2019.

3. Il Comune e il Concessionario mettono a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall’approvazione del presente regolamento.

 

Articolo 4 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata
1.Il Concessionario comunica il rigetto dell’istanza entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, motivando l’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza di adesione. Qualora l’istanza venga accolta, il Concessionario, entro il 30 giugno 2018, comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate richieste, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) versamento unico e/o prima rata: entro il mese di luglio 2018 ;
b) versamento delle successive 4 (quattro) rate di cui numero 3 (tre) con scadenza nell’anno 2018 : entro il 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre 2018 e numero 1 (una) rata con scadenza nell’anno 2019 significando, comunque, che la scadenza della quinta rata, non può superare il 28 Febbraio 2019.
Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale sulle entrate.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell’ingiunzione di pagamento.

 

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
1. L’adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all’articolo 2, comma 1, senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. In tal caso, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi dell’articolo 2, si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili .

 

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto che, comunque, non potrà più essere rateizzato e sarà gravato delle sanzioni abbonate .
Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
Sono compresi nella definizione agevolata di cui all’articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

 

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso
1. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

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