May 5, 2025

Il giorno 05/01/2013 i Vigili del Comune di Brindisi, hanno posto sull’auto di F.L. un preavviso di violazione al Codice della Strada, perché sostava nel parcheggio privato IPERCOOP, su parte dello stallo di parcheggio invalidi, violando l’art. 158 c. 2 e 5 (violazione che determina oltre alla sanzione amministrativa, la decurtazione di due punti dalla patente di guida).

Il trasgressore, amichevolmente, ha chiesto al sottoscritto una consulenza tecnica di parte trattandosi di una violazione complessa avvenuta in un area privata di un esercizio commerciale.

 

L’accesso al centro commerciale IPERCOOP è stabilito sullo svincolo tra la S.S.7 (Appia) e la S.C.10 (Lo Spada) ed è stato realizzato fuori dal centro abitato dall’ANAS; poiché l’articolo 6 comma 4, lettera d), del Codice riporta che “L’ente proprietario della strada può … vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli” sono stati richiesti chiarimenti al Compartimento di Bari dell’Anas.

Nel riscontro il Dirigente Responsabile Area Tecnica Esercizio dell’ANAS comunica che il parcheggio del centro commerciale IPERCOOP non è di loro competenza e che, pertanto, non è possibile fornire informazioni in merito alla segnaletica installata nell’interno del centro commerciale.

Per questo motivo non risulta emessa ordinanza dirigenziale per l’istituzione del parcheggio.

Insomma, essendo un area privata, la segnaletica apposta non è stata installata con apposita ordinanza. Perciò gli organi di polizia stradale non la possono far rispettare coercitivamente.

In definitiva i segnali rappresentano una sorta di “invito” della direzione del centro commerciale diretto alla clientela, e, ovviamente, non possono comportare la sottrazione di punti da una patente di guida.

 

In data 11/01/2013, è inoltrata al Comando della Polizia Municipale la richiesta di archiviazione del preavviso di violazione in considerazione alla circolare Ministero dell’Interno, 24 febbraio 2010 n. M/2418/11, avente per oggetto “Problematiche relative alla definizione dei preavvisi di violazione al Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) archiviazione e annullamento, a cui ha fatto seguito la circolare prot. n. M/2413/11 del 17 gennaio 2003″ con la quale il Ministero dell’ Interno ritiene che il preavviso di violazione possa essere archiviato, ricorrendone i presupposti, dall’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia stradale, in quanto il citato preavviso non assume rilevanza giuridica e quindi non produce effetti nei confronti del destinatario.

Nel riscontro del 18/02/2013 il Comando da notizia che per le motivazioni addotte la richiesta non può essere accolta, ma il trasgressore potrà proporre ricorso successivamente alla notifica del verbale al Prefetto o al Giudice di Pace, verbale che viene notificato in data 22/03/2013.

 

ll 27/03/2013 è inviato ricorso al prefetto per l’annullamento del verbale ed è comunicato al Comando di Polizia Municipale il nominativo de conducente per non incorrere nella sanzione pecunaria prevista dall’art. 126 bis c. 2.del Codice.

In data 16/04/2013, il Comando P.M. notifica al conducente identico verbale notificato al proprietario, ritenendo ciò ai sensi dell’art. 201 del C.d.S.

Il verbale che viene rimesso al Prefetto il 24/04/2013 fa presente che, con riferimento all’art. 201 del C.d.S., l’art. 386 del Regolamento (DPR n. 495/1992) precisa che quando l’intestatario dell’auto informa il comando di essere titolare di alcuno dei diritti di cui all’art. 196 del Codice alla data di accertamento della violazione per il quale si procede, il Comando –  se riscontra l’esattezza delle notizie fornite – rinnova la notificazione all’effettivo responsabile. Con il ricorso, però, il conducente aveva assunto già ogni responsabilità motivo per cui il secondo verbale è un atto inefficace e nullo con aggravio di spesa per il Comune.

 

Il nuovo Codice della Strada D.Lgs.30 aprile 199, n.285, con l’art. 204 riporta i “provvedimenti del prefetto” a seguito di ricorso avverso l’accertamento di violazione alle norme del Codice. Per la tempestività dell’adozione del provvedimento,  il prefetto entro 120 giorni decorsi dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio o comando dell’ accertatore, qualora non adotti l’ordinanza di ingiuzione, il ricorso si intende accolto.

Se viene emessa da parte del prefetto l’ordinanza di ingiuzione di pagamento della sanzione amministrativa pecunaria, a norma del comma 2 del medesimo art.204, la sanzione deve essere notificata al ricorrente nel termine di 150 giorni dalla sua adozione.

Si ritiene accolto il ricorso dopo 270 giorni dalla sommatoria tra i 120 dalla ricezione degli atti (29 marzo 2013) dei 150 giorni di scadenza della notifica dell’eventuale data di notifica dell’ordinanza di ingiuzione (26 dicembre 2013).

Non essendo pervenuta a tutt’oggi notifica di ordinanza di ingiuzione il ricorso è stato accolto.

 

Comm. Geom. Aldo Indini

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