July 27, 2024

Brundisium.net

Di seguito riportiamo integralmente una mozione presentata da Riccardo Rossi, consigliere comunale di Brindisi Bene Comune avente ad oggetto: “Istituzione della Residenza Virtuale, Via Francesco Fersini n.1, per cittadini senza fissa dimora  o senza tetto, italiani e stranieri comunitari e non comunitari con permesso di soggiorno”.

 

Premesso che

 

Le persone senza fissa dimora o senza tetto sono spesso anche senza residenza. Tale assenza della residenza comporta  il non avere un indirizzo, non poter ricevere la posta, non poter trovare assistenza presso gli uffici pubblici, non poter essere destinatari di sussidi, non potersi iscrivere nelle liste di collocamento e di altri servizi pubblici. Queste difficoltà incrementano l’emarginazione dei senza fissa dimora o senza tetto rendendo sempre più difficile percorsi di integrazione nel tessuto sociale. Tale problema riguarda cittadini italiani  e  stranieri, siano essi comunitari o extracomunitari, titolari di forme di protezione internazionale o presenti regolarmente sul territorio nazionale.

 

Molti comuni  per rimediare almeno in parte a tale grave limitazione e restituire a queste persone il diritto all’assistenza, al voto, al sussidio ecc. hanno deliberato di istituire strade “virtuali”, nelle quali concedere la residenza anagrafica.

 

Considerato che

 

– la residenza anagrafica costituisce un diritto per il cittadino e un dovere per l’Ufficiale di Anagrafe, come chiarito da una costante giurisprudenza e – da ultimo – dall’autorevole pronuncia del Consiglio di Stato (parere n. 4849/2012), nonché da una circolare interpretativa del Ministero dell’Interno (circolare n. 1, 14 Gennaio 2013).

 

– inoltre che, ai sensi della vigente normativa anagrafica (art. 1, terzo comma, legge 1228/1954), «nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio».

 

–  la grave crisi economica che vive il territorio brindisino potrebbe comportare l’aumento delle persone che possano trovarsi in condizioni di questo tipo.

 

– il territorio comunale vede la presenza di un C.A.R.A. ( centro di accoglienza richiedenti asilo) e che i soggetti titolari di forme di protezione internazionale hanno uguale diritto all’accesso all’iscrizione anagrafica, così come più volte evidenziato dall’UNHCR ( Alto Commissariato delle Nazioni Unite per  Rifugiati).

 

– negli ultimi anni in Italia e anche nella nostra città, vi è stata una significativa affluenza di persone richiedenti asilo, o già titolari di protezione internazionale od umanitaria privi di una dimora, che hanno stabilito nella nostra città il principale centro dei loro interessi, ma che

permangono per periodi anche lunghi in una condizione che non consente loro di individuare una

effettiva dimora per eleggere residenza. Posto che queste persone, dal momento in cui hanno

ricevuto il permesso di soggiorno, soddisfano le condizioni per permanere nel territorio nazionale

e considerando la loro intenzione a stabilirsi nel Comune di Brindisi, si ritiene, laddove intervenga

specifica richiesta, di disporre la loro iscrizione presso la residenza fittizia, qualora si tratti di

presenza non transitoria od occasionale e conforme ai requisiti di legge.

 

 

Visto

 

– il DPR n. 223 del 30 maggio 1989, art 3, in cui si afferma che “fanno parte della popolazione residente di un comune le persone italiane, straniere o senza fissa dimora aventi la propria dimora sul territorio del comune”.

 

– la legge n.94 del 15 maggio del 2009 e relativa circolare sull’idoneità alloggiativa, che inasprisce l’accesso alla residenza per quei soggetti più fragili.

 

Rilevato che

 

– per garantire il diritto-dovere alla residenza, i Comuni sono tenuti a iscrivere al relativo Registro Anagrafico i cittadini che ne facciano richiesta, anche qualora abitino in dimore improprie, inidonee, non autorizzate o non conformi alle disposizioni urbanistiche. Ciò è confermato, oltre che da una costante e pressoché unanime giurisprudenza, da una “storica” circolare del Ministero dell’Interno (la n. 8 del 29 maggio 1995), dal più recente parere del Consiglio di Stato (il già citato 4849/2012), e dalla citata circolare n. 1/2013 del Ministero dell’Interno.

 

–  numerose associazioni  locali, Ambulatorio Via Appia 64, Cobas, Finis Terrae, Flai CGIL, CGIL, Migrantes,  sostengono questa iniziativa cosi come il gruppo Abele con il sostegno di Libera ha lanciato negli scorsi mesi una campagna dal titolo “ Miseria Ladra” in cui al punto 3 si chiede  l’istituzione della  residenza anagrafica virtuale  verso le persone “temporaneamente in difficoltà” quali i  senza fissa dimora, richiedenti asilo, le vittime di tratta, le vittime di violenza che, in virtù di tale dispositivo, vedrebbero riconosciuto il diritto di accesso ai servizi sociali e sanitari e al lavoro stesso (senza residenza non viene rilasciata la carta di identità, necessaria per stipulare il contratto di lavoro, l’attribuzione del medico di base, l’accesso ai servizi sociali) e potrebbero avere maggiore possibilità di rendere più breve il loro disagio “temporaneo”

 

Considerato che nel giugno del 1994  a Brindisi si è verificato un brutale omicidio che ha visto come vittima un clochard, Francesco Fersini, a cui vogliamo rendere omaggio.

 

Considerato che essendo via  FRANCESCO FERSINI 1 sarebbe  un indirizzo puramente fittizio ogni notizia diretta agli iscritti s’intende notificata a tutti gli effetti con la pubblicazione dell’avviso di notifica all’Albo Pretorio online sul sito del Comune di Brindisi, così come previsto dall’articolo 143 c.p.c. e dall’articolo 32 della Legge n. 69/2009.

 

Il Consiglio Comunale

 

Approva

 

– per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano l’istituzione della residenza virtuale di Via Francesco Fersini 1

 

– di consentire l’iscrizione anagrafica in  VIA FRANCESCO FERSINI N.1 a tutti i cittadini, italiani e stranieri, che abbiano dimora abituale nel territorio del Comune, indipendentemente dalla natura della loro dimora (e quindi anche a coloro che abitino in alloggi inidonei o occupati, in luoghi impropri o sprovvisti dei requisiti igienico-sanitari, in campi, roulotte o baracche e simili). La tutela d’interessi certamente meritevoli di considerazione, quali ad esempio l’incolumità e la salute di chi abita in alloggi impropri o non idonei, dovrà essere perseguita con strumenti di politica sociale e abitativa, e non mediante il rifiuto dell’iscrizione al Registro Anagrafico”;

 

– di consentire l’iscrizione anagrafica delle persone straniere titolari di permesso di soggiorno

per motivi di protezione internazionale od umanitaria utilizzando il permesso di soggiorno

come documento utile alla rilevazione dei dati anagrafici quando non siano disponibili altri

documenti di identità originali dell’interessato.

 

 

– di  rendere pubblica la possibilità di usufruire della residenza fittizia   per quelle figure descritte, temporaneamente in difficoltà e presenti sul territorio comunale;

 

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico –finanziaria, o sul patrimonio dell’Ente

 

Il Consiglio Comunale

 

Visto che il  presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico –finanziaria, o sul patrimonio dell’Ente

 

Dichiara, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4,  del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

 

 

Brindisi 17 Giugno 2014

 

Riccardo Rossi

Brindisi Bene Comune

 

 

 

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