La richiesta di valutazione di legittimità e revoca della Determinazione n. 188 del 02.04.2014 del Comune di Ceglie Messapica è all’oggetto di una mozione presentata da Tommaso Argentiero, Consigliere Comunale Ceglie Messapica “Noi con Federico”, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Affari Generali Economica Finanziaria e al Collegio dei Revisori del Comune di Ceglie Messapica.
Di seguito ne riportiamo integralmente il testo
Elementi fondamentali in una Determina Dirigenziale sono: la chiarezza, una corretta intestazione, che deve trovare corrispondenza con il preambolo, con la motivazione e con il dispositivo.
La Determina dirigenziale deve avere un corretto richiamo alle leggi e regolamenti e una idonea motivazione che giustifichi il provvedimento.
Il dispositivo della Determina, a pena di illegittimità, deve essere caratterizzato dalla congruenza rispetto alle premesse e dalla chiarezza dei contenuti, inoltre la mancata menzione del rispetto e dell’attuazione degli obiettivi specifici nel PEG ne determina l’illegittimità .
Elemento necessario, che deve essere presente in ogni Determina, che comporti impegno di spesa, è il visto della regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e l’individuazione delle risorse sull’apposito capitolo di bilancio.
La Determina che, a parere dello scrivente, necessita un’attenta valutazione è la n. 188 del 02.04.2014. del Comune di Ceglie Messapica
OGGETTO:
“determinazione a contrarre avente ad oggetto: approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle cooperative sociali di tipo “b”, iscritte nell’albo regionale e aventi sede legale nel territorio provinciale, finalizzato a convenzionamento diretto ai sensi dell’art. 5 della legge 381/1991 e legge regionale n. 21/1993, per il servizio in modalita’ “global service” relativo alla pulizia e manutenzione ordinaria degli immobili comunali – servizi di assistenza cimiteriale – manutenzione delle aree verdi e della rete viaria – assistenza logistica agli eventi istituzionali – custodia e guardiania del patrionio comunale / c.i.g.:5540205.”
– L’oggetto della Determina fa chiaramente riferimento ad un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse.
L’avviso pubblico d’interesse rappresenta una fase preliminare, non impegnativa, per verificare i potenziali partecipanti al bando e poi con questi aprire, eventualmente, una fase negoziale o di gara.
Nella Determina n.188 il riferimento all’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse è presente solo all’interno dell’intestazione dell’atto.
Nel dispositivo si fa riferimento a procedere direttamente ad espletare la procedura di acquisizione per i servizi in oggetto ai sensi della legge 381/91 e del Dlgs 163/2006.
E’ evidente che non c’è corrispondenza tra l’intestazione e il dispositivo dell’atto amministrativo. Questo elemento lo rendere nullo.
– La spesa preventivata per espletamento della procedura è determinata in euro 200.000,00.
Nello stesso atto l’amministrazione si riserva la ripetizione del servizio nel caso di una valutazione positiva al termine del servizio.
L’elemento equivoco di continuità del servizio, se applicato, farebbe superare i costi determinati della soglia comunitaria e potrebbe assumere connotati di un frazionamento artificioso del servizio Questa situazione potrebbe essere in contrasto con le disposizione del Codice sui Contratti Pubblici.
– In riferimento all’impegno di spesa di 200.000,00 dell’atto amministrativo, nel dispositivo il Responsabile di Area individua il Capitolo 5221/57 “Affidamento per servizi in ambito culturale” e il Capitolo 10533/54 “Prestazioni per il funzionamento del cimitero” senza dare nessuna indicazione di come all’interno di questi due capitoli l’impegno della somma viene ripartito.
Nello spazio riservato al Visto di Regolarità Contabile il Responsabile attesta la spesa complessiva di 200.000,00 euro senza indicare alcun capitolo di spesa capiente e disponibile.
Questa situazione, ovviamente, rende l’atto inefficace.
– All’interno dell’Avviso Pubblico all’art. 2 “Soggetti ammessi a partecipare” viene richiesto come requisito: attività ed esperienza almeno triennale maturata con minimo tre Pubbliche Amministrazioni diverse nell’esecuzione delle prestazioni prevalenti.
Se a questo requisito si aggiunge che il bando è riservato alle cooperative sociali tipo B che hanno la propria sede sociale in provincia di Brindisi, risulta evidente che lo specifico requisito dei tre anni c’è l’ha forse una sola cooperativa, pertanto il vincitore della gara potrebbe essere già stato individuato.
La stazione appaltante, pur avendo un apprezzabile margine di discrezionalità nel chiedere requisiti di capacità economica e tecnica, deve sempre mantenersi nel rispetto dei principi della proporzionalità e ragionevolezza. Non è consentito pretendere requisiti, mezzi, e personale sproporzionati all’oggetto dell’appalto.
In questo modo la discrezionalità della stazione appaltante corre il rischio di restringere in
modo ingiustificato i potenziali concorrenti o di realizzare effetti discriminatori tra gli stessi,
in contrasto con quanto stabilito dell’art. 44,par. 2 della Direttiva 2004/18 CE che stabilisce che i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionali all’oggetto dell’appalto stesso.
Nel nostro caso specifico potremmo trovarci in una situazione grottesca se ad esempio: una Cooperativa sociale di tipo b ha gestito per 5 anni il Cimitero Flaminio di Roma, che è il più grande d’Italia, e per 5 anni il Cimitero Monumentale di Milano, quella cooperativa non avrebbe i requisiti per espletare servizi di assistenza e supporto logistico presso il cimitero di Ceglie Messapica, poiché manca il terzo Ente preso il quale avrebbero dovuto espletare servizio.
Considerato che i requisiti richiesti, in maniera fin troppo evidente, non rispettano la normativa, la Determina è nulla.
Se fosse ancora necessario sottolineare l’incoerenza amministrativa dell’atto, nel determinare i requisiti richiesti per questi servizi, è sufficiente evidenziare che con Determina n.598 del 27.09.2012 il Comune di Ceglie Messapica decideva di procedere ad un’indagine di mercato per l’affidamento a Cooperativa Sociale di tipo B del servizio di gestione del Cimitero Comunale. L’importo per un anno di gestione ammontava a Euro 100.000,00, nei requisiti minimi di partecipazione, veniva inserito come elemento selettivo, l’aver espletato servizio con Enti pubblici, nell’ultimo triennio, in maniera continuativa non inferiore a sei mesi.
Sembra evidente che gli elementi selettivi predisposti per questo nuovo affidamento sono finalizzati a escludere in via prioritaria altre cooperative sociali.
– All’interno dell’Avviso Pubblico della Determina viene inserito come requisito fondamentale, per essere ammessi a partecipare alla gara, la presenza della sede legale della cooperativa nel territorio della Provincia di Brindisi.
In merito si evidenziano le indicazioni dell’AVCP con Determinazione n. 3 del 1 agosto 2012- linee guida per affidamenti a cooperative sociali di tipo b-: “Si rammenta che anche in caso di importi di valore inferiore alle soglie comunitarie, eventuali limitazioni territoriali – che configurassero il possesso della sede legale nel territorio comunale come condizione ostativa all’accesso al confronto concorrenziale – possono porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’articolo 3 della Costituzione e con la normativa comunitaria, come già rilevato dall’Autorità (si veda, ad esempio, le deliberazione n. 45/2010 e, con specifico riferimento agli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie, il comunicato del Presidente dell’Autorità del 20 ottobre 2010 “Bandi di gara e limitazioni di carattere territoriale”).
Risulta evidente che anche il limite territoriale determina la nullità dell’atto amministrativo.
– La Determina n.188 è stata adottata dal Responsabile di Area il giorno 02.04.2014 e pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Ceglie Messapica il giorno 03.04.2014.
Nell’art. 3 dell’Avviso Pubblico si legge che “le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 14.04.2014 pena la non ammissione alla procedura”.
Il termine di solo 11 giorni per presentare le offerte non sembra essere contemplato in nessun comma dell’art. 70 del Codice degli Appalti, inoltre, all’interno dell’atto non viene data nessuna eventuale ragione e motivazione d’urgenza per derogare, eventualmente, dai termini previsti dalla procedura di acquisizione di servizi.
Alla luce di quanto evidenziato,
SI CHIEDE:
– al Sindaco, al Segretario Generale e al Collegio dei Revisori di verificare se sussistono gli estremi di eventuali illegittimità amministrative determinate dalla Determinazione n. 188 del 02.04.2014;
– di valutare l’opportunità di chiedere al Responsabile dell’Area Affari Generali Economici Finanziari di revocare in autotutela l’atto amministrativo;
– quali provvedimenti amministrativi intende intraprendere per assicurare all’Area Affari Generali Economici Finanziari la presenza del Responsabile a tempo pieno, considerato che l’impegno a part time è insufficiente ad assicurare che i procedimenti e le incombenze del settore siano determinate in maniera adeguata alle evidenti necessità .
Si chiede che la presente Mozione sia inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale
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