Un lotto della superficie di circa 80.000 mq ubicato in località Pozzo Faceto, frazione del comune di Fasano è stato sequestrato oggi dal personale della Sezione di Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato di concerto con la Polizia Municipale di Fasano.
I terreni, di proprietà della società Parco Mileto s.r.l., sono stati sottoposti a sequestro preventivo su Decreto emesso dalla dott.ssa Tea Verderosa, GIP del Tribunale di Brindisi, su richiesta del dott. Antonio Costantini, Sost. Procuratore della Repubblica.
Sul lotto in questione risultano essere state realizzate n. 4 unità immobiliari denominate Villa Solar, Villa AA, Villa Pompeiana e Villa plurifamiliare Ibisco, con la previsione di edificazione di nuove case e appartamenti per vacanze, unità abitative uni o plurifamiliari, composte da più vani arredati, dotati di servizi igienici, cucina autonoma.
L’opera prevedeva un totale di 55 blocchi immobiliari, numerosi dei quali residenziali ai quali è prevista la annessione di strutture ad interesse collettivo come una piazza mercato, un albergo con 32 camere, con servizi e galleria commerciale, nonché un centro benessere con piscina e centro benessere (si sarebbero così potuto edificare 68 appartamenti, 16 case e 9 ville).
L’attività che ha portato al provvedimento odierno è originata da un controllo eseguito dalla Polizia Municipale di Fasano nel 2011, dal quale sono emerse alcune difformità progettuali ed è stata condotta anche per il tramite di una Consulenza Tecnica che ha verificato la liceità del complesso residenziale.
Dalla relativa consulenza è emerso chiaramente che l’intervento edilizio è stato effettuato su di un terreno con destinazione agricola, mai variata nonostante quanto sostenuto in diversi atti dalla medesima società e dal Dirigente dell’U.T.C..
In effetti, così come si legge dal provvedimento di sequestro emesso dal GIP, l’iter di riconversione industriale e variazione della destinazione d’uso dell’area, seppure supportata da due deliberazioni di consiglio comunale collegabili alla L.R. n. 3 e 8 del 1998 (oggi non più in vigore) non aveva completato l’iter formativo, poiché non si era pervenuti alla sottoscrizione dell’accordo di programma da parte dei soggetti interessati (regione, comune e privato lottizzante).
Nelle indagini è stato dimostrato come la normativa regionale che ebbe a costituire stimolo all’allora progetto di qualificazione era venuta meno ed aveva esclusiva attinenza alla possibilità di accedere alla procura per la realizzazione di progetti imprenditoriali con positivo impatto sotto il profilo occupazionale esclusivamente per la realizzazione di strutture turistico ricettive e, non anche, per la realizzazione di residenze prive di tali connotazioni oggettive.
In buona sostanza le autorizzazioni in possesso della società Parco Mileto consentivano la realizzazione di opere turistico alberghiere, e non semplici unità abitative, che potessero avere un impatto positivo sull’occupazione.
Le opere realizzate e da realizzarsi risultavano, quindi, in contrasto rispetto alla destinazione urbanistica della zona che permane agricola e che non può risultare collegabile a quella ricettiva-alberghiera, né tanto meno a quella residenziale per civile abitazione, come ampi riferimenti pubblicitari/commerciali sembravano far apparire (cartelloni pubblicitari collocati a ridosso del realizzando complesso e pubblicità realizzata mezzo web).
Inoltre l’intervento risultava anche in contrasto con la legge regionale che disciplinava le strutture alberghiere (n. 11/99), in quanto le abitazioni realizzate e da realizzarsi avevano una superficie fino a 140-150 mq, a fronte di una superficie netta che non doveva superare i 70 mq.
L’imponente opera di trasformazione urbanistica ed edilizia era stata, seppur in parte, realizzata in assenza di una verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto Ambientale (prevista per strutture che superino la superficie territoriale di cinque ettari), nonché in assenza della valutazione Ambientale Strategica, quest’ultima attivata solo in data 11/09/2013.
L’area su cui e stato eseguito l’intervento edilizio, inolter, risulta gravata di diversi vincoli paesaggistici derivanti da normativa di rango primario sulle Acque pubbliche in virtù dell’attraversamento della stessa dal torrente Bianche e di rango secondario secondo il PUTT/Puglia, che la colloca in Ambiti Territoriali estesi di tipo “C” ed “E” ed in parte di tipo “B”.
Proprio tali vincoli prevedevano la necessità di realizzare diversi interventi edilizi (varianti in corso d’opera) secondo titolo a costruire (Permesso di costruire) e non mediante illegittimi riferimenti a procedure semplificate effettuate tramite DIA.
Poiché l’area in questione soggiaceva ai vincoli predetti, qualsiasi trasformazione del territorio doveva, pertanto, essere accompagnata da autorizzazione paesistica, laddove i quattro edifici già realizzati risultavano edificati in assenza del predetto titolo abilitativi..
Inoltre, alcune delle costruzioni in progetto erano collocate a ridosso delle due lame presenti, una delle quali (torrente Bianchi) qualificata a tutti gli effetti torrente (con valore di Acqua pubblica), laddove per le fasce pari a m 150 del medesimo torrente risulta inibita qualsiasi edificazione.
Nei sopralluoghi effettuati all’interno del complesso le costruzioni edificate erano tutte poste ai margini dei cigli delle due lame, ad una distanza variabile dai m 2,5 della Villa Solar ai m 0,50 dalla Villa Pompeiana, rispetto ai 150 previsti dalla normativa di settore.
In sintesi era stato eseguito un intervento di rilevante trasformazione urbanistica ed edilizia in violazione della destinazione urbanistica dell’area secondo l’allora ed attuale vigente strumento urbanistico, in contrasto con la normativa urbanistica per quanto concerne gli standard urbanistici ed i vincoli idrogeologici ed in assenza di autorizzazione paesistica.
Otto persone (legali rappresentanti dalla Parco Mileto, tecnici progettisti, legali rappresentanti delle società esecutrici delle opere e tecnici comunali) a vario titolo risultano indagate per aver realizzato immobili in assenza di titolo abilitativo e di autorizzazione paesaggistica, nonché del reato di lottizzazione abusiva (mutazione della destinazione urbanistica della zona oggetto di intervento da turistico/alberghiera e residenziale).
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