August 25, 2026

Il dibattito pubblico relativo alla realizzazione di un forno crematorio a Brindisi richiama principi fondamentali e non negoziabili: trasparenza, legalità, tutela dell’interesse pubblico ed eliminazione di ogni opacità nei processi decisionali.
Proprio perché tali principi costituiscono il cardine dell’agire amministrativo, risulta indispensabile far poggiare le valutazioni su un’accurata e retta conoscenza degli strumenti giuridici vigenti, evitando narrazioni che dipingono la finanza di progetto (project financing) come un meccanismo basato su “proposte calate dall’alto” o incline a favorire logiche di parte.

Alla luce del quadro normativo attuale, il project financing si configura come un istituto profondo e strutturalmente diverso da una trattativa riservata o da un affidamento diretto. Non è un’assegnazione automatica al privato che presenta per primo un’idea e, soprattutto, non costituisce un’alternativa alla gara pubblica.

La disciplina del D.Lgs. 36/2023 e le novità del Correttivo
La disciplina del partenariato pubblico-privato e della finanza di progetto è contenuta nell’articolo 193 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (cd. Correttivo). La riforma ha ulteriormente rafforzato le garanzie di pubblicità, trasparenza e confronto concorrenziale.

1. La doppia fonte dell’iniziativa
L’articolo 193 stabilisce espressamente che la finanza di progetto può muovere sia da iniziativa privata sia da iniziativa dell’ente concedente. È perfettamente previsto che sia la Pubblica Amministrazione a individuare un fabbisogno della collettività, pubblicare un avviso e sollecitare il mercato affinché più operatori presentino le proprie soluzioni tecniche ed economiche.

2. Assenza di diritti automatici nell’iniziativa privata
Anche quando la proposta parte da un operatore privato, questa non attribuisce alcun diritto automatico alla realizzazione dell’opera. Il progetto – corredato da studio di fattibilità, bozza di convenzione e piano economico-finanziario asseverato – viene inserito in un procedimento ad evidenza pubblica. La legge impone la pubblicazione della proposta nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ente, concedendo a tutti gli altri operatori economici un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare proposte concorrenti o alternative per il medesimo intervento.

3. Valutazione comparativa e gara pubblica
Le proposte pervenute sono sottoposte a una valutazione comparativa da parte dell’amministrazione, volta esclusivamente a individuare l’opzione di maggior interesse pubblico. La proposta eventualmente selezionata non determina l’aggiudicazione, ma costituisce soltanto la base della successiva gara pubblica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’evoluzione giurisprudenziale sulla concorrenza
A conferma che l’ordinamento tende a eliminare qualsiasi rendita di posizione per i soggetti promotori, va ricordata l’evoluzione giurisprudenziale più recente:
La Corte di Giustizia UE con sentenza 5 febbraio 2026, causa C-810/24, ha dichiarato incompatibile con il diritto europeo il meccanismo del diritto di prelazione che consentiva al promotore non vincitore di adeguare la propria offerta a quella dell’aggiudicatario per ottenere la concessione, ravvisando in tale facoltà una lesione della parità di trattamento.
Il Consiglio di Stato con Sentenza n. 3805 del 14 maggio 2026 ha recepito i principi della pronuncia europea, confermando l’orientamento volto a garantire un confronto competitivo del tutto ad armi pari.

Gli elementi su cui fondare il dibattito sul forno crematorio
La scelta di ricorrere o meno alla finanza di progetto non deve scaturire da preclusioni ideologiche verso lo strumento, bensì da un’analisi tecnica ed economica oggettiva.
Prima di stabilire la modalità di affidamento (realizzazione diretta con fondi pubblici, concessione tradizionale o partenariato pubblico-privato), l’analisi amministrativa deve chiarire le seguenti variabili:
Necessità dell’opera e definizione del bacino di utenza;
Dimensione dell’investimento e sostenibilità economico-finanziaria;
Previsione dei costi di gestione e piano tariffario applicabile;
Impatto e tutele sotto il profilo ambientale e sanitario;
Corretta allocazione del rischio operativo in capo al concessionario.
Coerenza amministrativa tra opere pubbliche

Per garantire autorevolezza al dibattito sulle infrastrutture cittadine, l’applicazione dei criteri di valutazione deve mantenere un rigoroso principio di coerenza.
Non appare lineare denunciare come “opaco” o improprio il project financing in riferimento a una specifica opera pubblica (come l’impianto crematorio) quando il medesimo strumento di Partenariato Pubblico-Privato è stato ritenuto idoneo ed utilizzato in ambito locale per la realizzazione e gestione di altre grandi strutture collettive, quali il Palaeventi.
Gli strumenti giuridici offerti dal Codice dei contratti pubblici non sono buoni o cattivi in assoluto. L’interesse pubblico si tutela valutando, caso per caso, la convenienza economica e la fattibilità tecnica, applicando regole chiare, controlli stringenti e la massima concorrenza procedurale.

Fabio Speranza
Vice coordinatore cittadino FdI Brindisi

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