May 5, 2025

Alle 16.00 di oggi si aprono i seggi a Brindisi, Carovigno, Francavilla, Oria, San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, gli otto comuni della provincia di Brindisi chiamati all’elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Le operazioni di voto si svolgono domenica 10 giugno, dalle ore 07.00 alle ore 23.00. Al termine, dopo il riscontro del numero dei votanti, cominceranno le operazioni di scrutinio.
I risultati definitivi giungeranno, verosimilmente, nella mattinata di lunedì.

Nei comuni in cui è prevista la doppia preferenza di genere gli elettori potranno esprimere due preferenze per i consiglieri comunali purché riguardanti candidati nella stessa lista e di sesso diverso. Se per errore la doppia preferenza – comunque non obbligatoria – dovesse andare a persone dello stesso sesso, la seconda preferenza verrà annullata.
A Brindisi, Carovigno, Francavilla, Oria, comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel caso in cui nessuno dei candidato alla carica di Sindaco dovesse riuscire ad ottenere il 50%+1 dei voti, sarà necessario il turno di ballottaggio che si svolgerà domenica 24 giugno;

A San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna (comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) sarà eletto sindaco il candidato che conseguirà più voti in assoluto.

All’elettore verrà consegnata una scheda di colore azzurro sulla quale, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto per il sindaco, per la lista e per il consigliere comunale prescelto.

Per poter esercitare il proprio diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione ogni elettore dovrà esibire un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale (il cui duplicato, in caso di smarrimento, potrà essere richiesto agli uffici comunali).

Di seguito riportiamo i candidati sindaco e le liste collegate per ogni singolo comune chiamato al voto:

BRINDISI (74.948 elettori suddivisi in 80 sezioni)

CAROVIGNO (14.929 elettori suddivisi in 15 sezioni)
FRANCAVILLA FONTANA (30.866 elettori suddivisi in 30 sezioni)
ORIA (13.093 elettori suddivisi in 13 sezioni)
SAN DONACI (5.910 elettori suddivisi in 7 sezioni)
SAN PIETRO VERNOTICO (12.635 elettori suddivisi in 17 sezioni)
TORCHIAROLO (4.773 elettori suddivisi in 5 sezioni)
TORRE SANTA SUSANNA (9.573 elettori suddivisi in 11 sezioni)
In totali, quindi, al voto saranno interessati 165.727 abitanti della provincia di Brindisi

 

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VOTO

Quando si vota

Domenica 10 giugno 2018, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e per l’elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario.

L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Le elezioni riguardano i comuni i cui organi elettivi scadono nel primo semestre dell’anno in corso e quelli che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza, purché le condizioni che hanno reso necessario il rinnovo si siano verificate entro il 28 febbraio 2018.

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23.00 di domenica 10 giugno, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti.

 

Come si vota

Elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra)

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
◦per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, situato immediatamente prima dei contrassegni delle liste collegate, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco; in questo caso il voto espresso è valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta;
◦per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata, tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (c.d. “voto disgiunto”);
◦per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
◦per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
◦solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.

E’ importante evidenziare che:
– le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
– ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi, per l’elezione del sindaco si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati più votati.

Le schede per il turno di ballottaggio riportano, prestampati in due distinti appositi rettangoli, i nomi dei due candidati che hanno riportato al primo turno il maggior numero di voti. Il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato che si intende votare.

Elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra)

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
◦tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
◦tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
◦tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; il voto è ugualmente valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
◦manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

E’ importante evidenziare che:

– le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
– nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale;
– nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco solo in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Le schede per il turno di ballottaggio riportano, prestampati in due distinti appositi rettangoli, i nomi dei due candidati più votati che nella prima votazione hanno riportato esattamente lo stesso numero di voti. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato che si intende votare.

 

Tessera elettorale

Il Ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati gli uffici comunali saranno aperti anche nei due giorni antecedenti la data della votazione e domenica 10 giugno per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

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